Cassazione Penale, Sentenza n. 10274/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/07/2021 del Tribunale del riesame di Napoli che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., della misura cautelare emessa nei confronti di Luigi Puca con ordinanza del 26/03/2020 (reato di associazione mafiosa con contestazione 'aperta') per aver ritenuto preclusa la retrodatazione dei termini per effetto della posteriorità della condotta associativa rispetto all'ordinanza cautelare eseguita anteriormente; il ricorrente deduceva (1) errore di diritto e vizio di motivazione per aver il Tribunale dato rilievo alla data di esecuzione delle ordinanze anziché a quella di emissione, sostenendo che la retrodatazione va valutata rispetto all'emissione e non all'esecuzione e denunciando il rischio che la scelta discrezionale del PM sull'esecuzione finisca per comprimere indebitamente i diritti; (2) in via subordinata, censurava che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato se la partecipazione associativa a lui ascritta fosse cessata prima dell'adozione del secondo provvedimento, portando elementi indiziari che indicano che le condotte contestate risalirebbero al 2018 e non oltre.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il riferimento temporale per la retrodatazione dei termini è ancorato al giorno di esecuzione o di notifica della prima ordinanza e non alla sola data di emissione: pertanto, nel caso concreto la "prima ordinanza" deve considerarsi quella eseguita per prima (ordinanza del 24/04/2020 eseguita il 30/04/2020) e non quella emessa per prima (26/03/2020) il cui esecuzione è avvenuta il 09/06/2020. Ne consegue che la retrodatazione non opera perché la condotta associativa attribuita a Puca è proseguita in epoca successiva all'esecuzione della "prima" ordinanza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: la natura permanente del reato associativo determina una presunzione relativa di prosecuzione della condotta, che il ricorrente non ha efficacemente contrastato con elementi concreti idonei a dimostrare l'interruzione della partecipazione al sodalizio. Infine, condanna di Puca al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave
La Corte interpreta la norma nel senso che la condizione preliminare è l'esistenza di più ordinanze emesse, ma il computo per la retrodatazione dei termini si riferisce alla data di esecuzione o notifica della prima ordinanza effettivamente eseguita/notificata, non alla sola data di emissione
art. 12, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen.
Richiamata dalla norma come criterio di connessione tra fatti che può giustificare la retrodatazione (connessione per oggetto o finalità), va valutata insieme al requisito temporale richiesto dall'art. 297, comma 3
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma cui la Corte fa riferimento per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- Per valutare la retrodatazione dei termini ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. va preso come riferimento temporale il giorno di esecuzione o di notifica della prima ordinanza eseguita/notificata e non la sola data di emissione
- In presenza di più ordinanze cautelari la "prima ordinanza" è quella effettivamente eseguita o notificata per prima; l'ordine di esecuzione determina l'eventuale retrodatazione
- La discrezionalità del Pubblico Ministero nel separare procedimenti o nel differire l'esecuzione non esclude, di per sé, l'applicazione della norma: ciò che conta è il momento dell'esecuzione/ notifica
- Nel caso di reati di natura permanente (es. associazione mafiosa) sorge una presunzione relativa di prosecuzione della condotta che può giustificare il diniego della retrodatazione, salvo che il difensore non produca elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'interruzione della partecipazione
- L'assenza di elementi investigativi successivi a una certa data può essere spiegata dall'interruzione delle indagini e non necessariamente dall'uscita dell'indagato dal sodalizio: il difensore ha l'onere di allegare e provare fatti concreti contrari alla presunzione di prosecuzione
- Nella pratica, per evitare rischi processuali connessi all'ordine di esecuzione delle misure cautelari, il momento rilevante per i termini cautelari è quello dell'esecuzione/ notifica; le difese dovrebbero quindi concentrarsi sia sulla dimostrazione dell'anteriorità effettiva dei fatti sia sulla contestazione, con prove concrete, della prosecuzione della condotta
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