Cassazione Civile, Ordinanza n. 20551/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un primo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con decorrenza dal 1° luglio 2007 e fondato su ragioni sostitutive. La lavoratrice ha impugnato il termine, sostenendo la nullità della clausola finale e chiedendo l’accertamento di un rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine. I giudici di merito hanno ritenuto non dimostrata la reale sussistenza delle esigenze sostitutive e hanno convertito il rapporto, con condanna delle società al risarcimento ex art. 32 l. n. 183/2010. In cassazione le società hanno dedotto: violazione delle norme sul contratto a termine, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la lavoratrice non avrebbe contestato la causale e che esse avrebbero provato l’effettività dell’esigenza sostitutiva; nullità della sentenza per motivazione apparente e vizi sul rispetto della clausola di contingentamento; ulteriore censura sulla proroga del quinto contratto a termine. In sostanza, miravano a contestare sia l’accertamento sull’illegittimità del primo termine sia le conseguenze estese ai rapporti successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul primo contratto a termine investissero in realtà una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Ha ribadito che, una volta contestata l’illegittimità del termine, grava sul datore di lavoro l’onere di provare la causale organizzativa o sostitutiva dedotta, senza che sia necessario che il lavoratore la contesti specificamente. Ha inoltre escluso la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché non risultava che il giudice di merito avesse utilizzato prove non dedotte, disapplicato prove legali o invertito l’onere della prova. Quanto alle censure sui contratti successivi al primo, le ha dichiarate inammissibili perché non scalfivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la nullità del primo termine aveva già determinato la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dal 1° luglio 2007, rendendo assorbite le questioni sui successivi termini e sulla proroga. Le ricorrenti sono state condannate alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 368/2001
La legittimità del termine richiede la concreta sussistenza della causale dedotta; la relativa verifica è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
art. 4, comma 1, d.lgs. 368/2001
Richiamato in relazione alla proroga di un contratto a termine, ma le censure su tale punto sono state dichiarate inammissibili perché assorbite dalla conversione del primo contratto.
art. 2, comma 1, d.lgs. 368/2001
Invocato dalle ricorrenti con riferimento alla disciplina del contratto a termine; la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata aggressione della ratio decisiva.
art. 2697 c.c.
In tema di termine apposto al contratto di lavoro, l’onere di provare la causale dedotta grava sul datore di lavoro.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La loro violazione è configurabile solo se il giudice utilizzi prove non dedotte, disapplichi prove legali, consideri prove legali come liberamente valutabili o inverta l’onere della prova; non basta una critica alla valutazione del materiale probatorio.
art. 132 c.p.c.
La doglianza di motivazione apparente è stata esclusa, non emergendo alcun vizio tale da rendere nulla la sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme ad altre norme processuali nelle censure sulla motivazione e sulla valutazione delle allegazioni, ma senza esito favorevole per le ricorrenti.
art. 166 c.p.c.
Invocato dalle ricorrenti nelle censure sulla fase introduttiva e sulle allegazioni, senza rilievo decisivo.
art. 167 c.p.c.
Invocato dalle ricorrenti in tema di allegazioni e contestazioni, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze.
art. 416 c.p.c.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione al rito del lavoro e all’onere di contestazione; la Corte ha escluso che fosse necessario un onere di contestazione specifica della causale da parte della lavoratrice.
art. 420 c.p.c.
Richiamato con riferimento ai poteri istruttori del giudice del lavoro; la Corte ha osservato che tali poteri officiosi non suppliscono in ogni caso alle carenze di allegazione e prova delle parti.
art. 421 c.p.c.
I poteri istruttori ufficiosi del giudice del lavoro non sono censurabili se la parte non abbia richiesto il loro esercizio indicando i mezzi istruttori, e comunque non possono colmare integralmente le carenze probatorie delle parti.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La presenza di doppia conforme limita il sindacato di legittimità sui fatti accertati dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono state considerate, in parte, meri tentativi di ottenere una rivalutazione del merito o comunque inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza di nullità per motivazione apparente è stata esaminata ma respinta.
art. 32 l. n. 183 del 2010
È la base della condanna risarcitoria conseguente alla conversione del contratto a termine illegittimo.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte della modifica all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di contratto di lavoro a termine, la concreta sussistenza della causale addotta dal datore di lavoro costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è normalmente riesaminabile in cassazione sotto la veste formale della violazione di legge.
- Quando il lavoratore contesta l’illegittimità del termine, grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’effettività dell’esigenza organizzativa o sostitutiva posta a fondamento del contratto; non è necessario che tale esigenza sia specificamente negata dal lavoratore per far sorgere l’onere probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche di utilizzo di prove non dedotte, disapplicazione di prove legali, attribuzione a prove liberamente valutabili di efficacia legale o inversione dell’onere della prova; non è sufficiente contestare la lettura delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di legittimità, specie in presenza di doppia conforme, non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti di causa.
- La declaratoria di nullità del primo termine apposto al contratto di lavoro determina la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dall’inizio e rende assorbite le questioni relative ai successivi contratti a termine o alle loro proroghe, salvo una specifica e autonoma censura idonea a scalfire tale ratio decidendi.
- Il giudice del lavoro può esercitare poteri istruttori officiosi, ma tali poteri non impongono di colmare in ogni caso le carenze allegatorie e probatorie delle parti, specie in assenza di una chiara pista probatoria già emergente dagli atti.
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