Cassazione Civile, Ordinanza n. 26524/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui veniva richiesto il recupero di maggiore Irpef per l'anno 2003. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella perché priva della firma del responsabile del concessionario della riscossione. L'Agenzia delle entrate aveva impugnato la decisione e la commissione regionale aveva accolto l'appello, ritenendo che, per ruoli consegnati agli agenti della riscossione prima del 1 giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella non comportasse nullità né annullabilità. In cassazione la contribuente ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., deducendo nullità della sentenza e del procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio: sosteneva di non aver avuto conoscenza del giudizio di appello per inesistenza o nullità della notifica dell'atto di appello e affermava di voler proporre querela di falso, in via incidentale ex art. 221 c.p.c., contro gli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate di notifica dell'appello, assumendo che le firme fossero apocrife. Da tale pretesa falsità faceva discendere l'inoperatività del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. e quindi l'ammissibilità del ricorso tardivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 327 c.p.c. al contumace, occorrono la nullità della citazione o della notificazione e la mancata conoscenza del processo per effetto di tale nullità; nel caso concreto tali presupposti non erano ravvisabili. La dedotta falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento non poteva essere accertata in sede di legittimità mediante querela di falso incidentale, perché la querela è ammissibile in cassazione solo se la falsità concerne gli atti del giudizio di cassazione o i documenti depositabili ex art. 372 c.p.c., non già gli atti del procedimento di merito. Quanto agli atti del giudizio di merito, la falsità avrebbe dovuto essere fatta valere con querela di falso principale e, una volta accertata, con l'eventuale revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c. In assenza di una pronuncia che avesse accertato la falsità, il ricorso è stato ritenuto tardivo oltre il termine lungo e quindi inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controparti e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È stata dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per asserita mancata instaurazione del contraddittorio.
art. 221 c.p.c.
querela di falso sia avverso l'avviso di ricevimento ...
La parte ha dichiarato di voler proporre querela di falso in via incidentale, ma la Corte ha escluso l'ammissibilità di tale rimedio per atti del giudizio di merito.
art. 327 c.p.c.
i termini di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
Il termine lungo di impugnazione opera anche per il contumace, salvo nullità della citazione o della notificazione e mancata conoscenza del processo causata da tale nullità.
art. 372 c.p.c.
documenti di cui è ammesso il deposito nel corso del giudizio di cassazione a norma dell'art. 372 cod. proc. civ.
La querela di falso incidentale in cassazione è ammissibile solo se la falsità riguarda documenti depositabili nel giudizio di legittimità.
art. 395, primo comma, n. 2, c.p.c.
revocazione ex art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.
Per gli atti del procedimento di merito la falsità, una volta accertata, è destinata a essere fatta valere mediante revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il contumace può invocare l'inosservanza del termine lungo di impugnazione solo se dimostra la nullità della citazione o della notificazione e la mancata conoscenza del processo derivante proprio da tale nullità.
- La querela di falso incidentale è ammissibile in cassazione soltanto quando la falsità denunciata riguarda atti del giudizio di legittimità o documenti depositabili ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; non è utilizzabile per contestare atti e notifiche del giudizio di merito.
- La falsità di atti del procedimento di merito, se rilevante ai fini della decisione, deve essere fatta valere con querela di falso principale e, una volta accertata, con gli strumenti rescissori conseguenti, non potendo la Cassazione sostituirsi al giudice competente nell'accertamento della falsità.
- In mancanza di un accertamento della falsità dell'atto notificatorio, la mera allegazione di firme apocrife non impedisce la decorrenza del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
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