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Sentenza

Sentenza n. 1185/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di valutazione della prova scritta dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del punteggio di 15/30 e conseguente mancata ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale del 9 febbraio 2026 con cui la IV Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Bologna ha valutato con 15/30 la prova scritta di diritto penale, consistente nella redazione di un atto di appello. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 10 del D.M. 30 giugno 2025 e dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione centrale, nonché eccesso di potere per motivazione insufficiente o apparente, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento, falsità del presupposto e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che la motivazione, riferita allo stile argomentativo prolisso e didascalico e al non sempre rigoroso inquadramento teorico degli istituti, fosse meramente apparente e basata su aspetti formali, estranei ai criteri sostanziali di valutazione; ha inoltre contestato che il giudizio negativo non avesse rilevato errori decisivi nella soluzione giuridica e che il solo voto numerico non fosse sufficiente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei medesimi parametri e criteri, nonché travisamento, errore macroscopico, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'elaborato fosse coerente con la traccia, completo nell'illustrazione degli istituti e fondato su conclusioni correttamente argomentate. Ha richiamato, a sostegno, il confronto con soluzioni predisposte successivamente da scuole di preparazione all'esame e ha chiesto l'annullamento della valutazione e degli atti conseguenti.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Il Collegio ha richiamato l'art. 49 della l. 247/2012, nel testo applicabile in forza della disciplina transitoria, e l'orientamento della Corte costituzionale e dell'Adunanza plenaria secondo cui, per l'esame di abilitazione forense, il voto numerico attribuito sulla base di criteri predeterminati è di per sé sufficiente a motivare il giudizio di inidoneità e la mancata ammissione all'orale. A maggior ragione, nel caso concreto, la motivazione era sufficiente, poiché la Sottocommissione aveva aggiunto al voto numerico una spiegazione relativa alla prolissità e al carattere didascalico dello stile, nonché al difetto di rigore nell'inquadramento teorico degli istituti. Il giudice ha escluso che tali rilievi fossero meramente formali: i criteri di valutazione attribuiscono rilievo alla chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, non ridondanza, rigore metodologico e padronanza delle tecniche di persuasione, qualità ritenute essenziali anche in ragione dell'attività professionale forense. Il Collegio ha inoltre ribadito che le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di errori di fatto, travisamento, sviamento logico, contraddittorietà o illogicità manifesta, rilevabili in modo eclatante. Non è invece consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Le deduzioni della ricorrente, dirette a dimostrare la coerenza e la correttezza dell'elaborato mediante una diversa ricostruzione del suo contenuto e il confronto con soluzioni elaborate ex post da scuole di preparazione, sono state ritenute finalizzate a ottenere una nuova valutazione di merito, senza indicare abnormi o macroscopici vizi della correzione. Il ricorso è stato quindi respinto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e la causa è matura per la decisione.

  • art. 56 c.p.a.

    istanza proposta ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.

    L'istanza cautelare monocratica è stata respinta con decreto presidenziale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990

    La ricorrente lo ha invocato per contestare l'insufficienza della motivazione; il TAR ha ritenuto comunque adeguato il voto numerico, ulteriormente corredato da rilievi esplicativi.

  • art. 10 D.M. 30 giugno 2025

    Violazione e/o falsa applicazione ... dell’art. 10 D.M. 30 giugno 2025

    È richiamato insieme ai criteri di valutazione della prova scritta; il giudizio della Sottocommissione è stato ritenuto coerente con tali criteri.

  • art. 49 l. 247/2012

    per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ... l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua ... secondo le norme previgenti

    La disciplina transitoria esclude l'applicazione della diversa disciplina ordinaria e mantiene il regime secondo cui il voto numerico, attribuito in base a criteri predeterminati, è sufficiente a motivare l'inidoneità.

  • art. 46, comma 5, l. 247/2012

    l’art. 49 della legge n. 247 del 2012 ... esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5

    La disposizione non trova applicazione durante il periodo transitorio richiamato dall'art. 49.

  • art. 97 Cost.

    principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost.

    Il voto numerico, se riferito a criteri predeterminati e oggettivi, è ritenuto compatibile con imparzialità e buon andamento e idoneo a esprimere sinteticamente il giudizio tecnico.

Massime di principio

  • Nell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, durante la vigenza della disciplina transitoria dell'art. 49 l. 247/2012, il voto numerico attribuito alla prova scritta sulla base di criteri predeterminati è, di per sé, sufficiente a motivare il giudizio di inidoneità e la mancata ammissione alla prova orale.
  • La motivazione numerica della valutazione di una prova d'esame non richiede una dettagliata esposizione delle ragioni del giudizio quando il punteggio è inserito in una griglia di criteri previamente stabiliti; l'eventuale motivazione discorsiva aggiuntiva rafforza, e non indebolisce, la sufficienza motivazionale del provvedimento.
  • I criteri di valutazione di una prova scritta forense possono attribuire rilievo autonomo e decisivo non solo alla correttezza della soluzione giuridica, ma anche alla chiarezza, logicità, sinteticità, non ridondanza, rigore metodologico dell'esposizione e padronanza delle tecniche di persuasione.
  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto, travisamento, contraddittorietà o illogicità manifesta e immediatamente rilevabile; non è consentito sostituire alla valutazione della commissione una diversa valutazione dell'elaborato.
  • La censura con cui il candidato contrappone al giudizio della commissione la propria ricostruzione della correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato, anche mediante il confronto con soluzioni predisposte ex post da soggetti terzi, è inammissibile o infondata se non evidenzia vizi macroscopici dell'attività valutativa.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereTutela cautelare

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