Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1009/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza Comunale di ingiunzione di pagamento della somma di € 3.554,67 a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa.

Giustizia amministrativa202600746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza-ingiunzione comunale di pagamento di € 3.554,67 per sanzione amministrativa relativa a una violazione in materia di inquinamento acustico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, per il tramite della propria socia amministratrice, ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione adottata dal Comune ai sensi dell’art. 18 della l. 689/1981, con la quale era stato ritenuto fondato l’accertamento della violazione dell’art. 10, comma 2, della l. 447/1995, contestata con verbale del 6 agosto 2025. Il Comune non si è costituito. Il TAR, rilevata d’ufficio la questione e previamente sottoposta alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha esaminato il riparto di giurisdizione, senza procedere al merito delle censure rivolte contro l’ordinanza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR ha applicato l’art. 22 della l. 689/1981, secondo cui, salvo le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 133 c.p.a. o da altre disposizioni, l’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento è proposta dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Poiché la materia dell’inquinamento acustico non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dall’art. 133 c.p.a., la controversia relativa all’ordinanza-ingiunzione adottata ai sensi dell’art. 18 della l. 689/1981 appartiene alla giurisdizione ordinaria. Il TAR ha quindi indicato nell’autorità giudiziaria ordinaria il giudice munito di giurisdizione. Nulla sulle spese, in ragione della contumacia del Comune.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 689/1981

    Disciplina l’ordinanza-ingiunzione con cui l’amministrazione, ritenuto fondato l’accertamento della violazione, ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa.

  • art. 22 l. 689/1981

    Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

    Attribuisce in via generale all’autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle opposizioni contro le ordinanze-ingiunzione, salvo le materie devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa o ad altra giurisdizione per legge.

  • art. 10, comma 2, l. 447/1995

    È la disposizione sostanziale la cui violazione è stata contestata nel procedimento sanzionatorio relativo all’inquinamento acustico.

  • art. 133 c.p.a.

    Prevede le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; secondo il TAR, l’inquinamento acustico non vi rientra nel caso esaminato.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato per la previa sottoposizione alle parti della questione relativa al difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • L’opposizione contro un’ordinanza-ingiunzione di pagamento adottata ai sensi dell’art. 18 della l. 689/1981 appartiene, in via generale, alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
  • La giurisdizione ordinaria sull’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione è derogata soltanto quando la controversia rientri in una materia attribuita dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo o ad altra giurisdizione.
  • Le controversie relative a ordinanze-ingiunzione per violazioni in materia di inquinamento acustico, non rientrando nella giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dall’art. 133 c.p.a., devono essere proposte davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniGiurisdizione e riparto
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.