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Sentenza

Sentenza n. 1534/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio del Ministero sull’istanza di retrodatazione della decorrenza giuridica della promozione per merito straordinario e di ricostruzione della carriera

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, promosso per merito straordinario a una qualifica superiore con decorrenza giuridica dal 2 aprile 2013, ha chiesto l’allineamento della propria anzianità a quella riconosciuta ai dipendenti che avevano conseguito la medesima qualifica all’esito di un successivo concorso interno, ai quali era stata attribuita una decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2005. La domanda è stata proposta richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982 nella parte in cui non prevedeva tale allineamento. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 75 d.P.R. n. 335/1982, nonché disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; ha chiesto inoltre la ricostruzione della carriera, il riconoscimento degli effetti sui successivi avanzamenti e concorsi e il risarcimento dei danni per differenze retributive e perdita di chance. Ha prospettato anche dubbi di legittimità costituzionale sull’art. 24-quater d.P.R. n. 335/1982, come modificato dal d.lgs. n. 172/2019, e denunciato la violazione dei doveri di correttezza e buona fede dell’amministrazione, nonché sviamento, illogicità e disparità di trattamento. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità della domanda per mancata tempestiva impugnazione del ruolo di anzianità e degli atti di nomina dei colleghi che avevano sopravanzato il ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. La pretesa di retrodatazione incide sulla collocazione del dipendente nella struttura organizzativa e gerarchica della Polizia di Stato, sicché riguarda una posizione di interesse legittimo e non un diritto soggettivo azionabile mediante mero accertamento. Gli atti di nomina e di inquadramento, compresa la determinazione della decorrenza giuridica e la posizione nel ruolo di anzianità, hanno natura provvedimentale e devono essere impugnati entro il termine decadenziale. Il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato né il proprio ruolo di anzianità né le nomine dei colleghi che, beneficiando della retrodatazione prevista per i vincitori del concorso, lo avevano scavalcato. Tali posizioni si erano quindi consolidate e costituivano rapporti esauriti, non più travolgibili dagli effetti retroattivi della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020. La pronuncia costituzionale non consente di rimettere in discussione provvedimenti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato. Il TAR ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, nella Polizia di Stato, lo scavalcamento produce una lesione concreta e attuale già al momento della nomina dei colleghi, imponendo l’immediata impugnazione di tali atti, eventualmente deducendo in quel giudizio l’illegittimità costituzionale della disciplina applicata. È stata quindi esclusa anche la possibilità di ottenere una anzianità virtuale ai fini dei successivi concorsi e la conseguente ricostruzione della carriera. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e l’evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 72 d.P.R. n. 335/1982

    la promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo (...) i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità (...) dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore

    Disciplina la promozione per merito straordinario alla qualifica superiore del personale della Polizia di Stato.

  • art. 75 d.P.R. n. 335/1982

    l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 ..., nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti

    La sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 ha integrato la disciplina prevedendo l’allineamento, ma tale effetto non incide sui rapporti amministrativi ormai esauriti per mancata tempestiva impugnazione.

  • art. 24-quater d.P.R. n. 335/1982

    i frequentatori che al termine dei corsi (...) abbiano superato l’esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente (...) con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo

    Prevede, per i vincitori del concorso e del corso di formazione, una decorrenza giuridica retrodatata in relazione all’anno delle vacanze disponibili.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione all’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di riallineamento; il giudice non ha accolto la relativa pretesa.

  • art. 29 c.p.a.

    sessanta giorni decorrenti ... dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza

    Concorre a individuare il termine decadenziale per l’impugnazione degli atti amministrativi, compresi gli atti relativi alla posizione nel ruolo di anzianità.

  • art. 41 c.p.a.

    sessanta giorni decorrenti ... dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione

    Completa la disciplina della decorrenza del termine per impugnare gli atti amministrativi non tempestivamente contestati.

  • art. 3 d.P.R. n. 335/1982

    nell’àmbito dello stesso ruolo o della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità

    Dimostra che la decorrenza dell’anzianità incide direttamente sulla collocazione gerarchica e determina una lesione attuale al momento dello scavalcamento.

Massime di principio

  • Gli atti di nomina e di inquadramento del personale della Polizia di Stato, compresa la determinazione della decorrenza giuridica e della posizione nel ruolo di anzianità, hanno natura provvedimentale e incidono su interessi legittimi; devono pertanto essere impugnati tempestivamente, non potendo la relativa pretesa essere fatta valere successivamente mediante una mera azione di accertamento del diritto.
  • Nel sistema gerarchico della Polizia di Stato, lo scavalcamento nell’anzianità da parte di dipendenti nominati con una decorrenza giuridica più favorevole produce una lesione concreta e attuale già con l’atto di nomina o di aggiornamento del ruolo, anche prima di eventuali successive procedure di avanzamento o concorsi.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma posta a fondamento di un provvedimento amministrativo non travolge i rapporti esauriti, tra i quali rientrano le posizioni amministrative consolidate per mancata tempestiva impugnazione o per formazione del giudicato.
  • Il dipendente che intenda contestare lo scavalcamento derivante dall’applicazione di una disciplina sospettata di incostituzionalità deve impugnare tempestivamente gli atti di nomina o di inquadramento lesivi, deducendo nel relativo giudizio la questione di legittimità costituzionale; non può attendere la successiva pronuncia della Corte costituzionale per chiedere la riedizione di rapporti ormai consolidati.
  • Quando la decorrenza dell’anzianità incide sulla posizione del dipendente nella gerarchia e nell’organizzazione dell’amministrazione, la controversia riguarda un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, anche se l’attività amministrativa è vincolata.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereQuestione di legittimità costituzionaleRiparto di giurisdizione

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