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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30041/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento IVA 2008, fondato sull'assunto che la società avesse partecipato a un articolato schema di frode carosello con operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, la contribuente operava come società "filtro" o "buffer", acquistando beni da numerose società qualificate come mere cartiere e rivendendoli a una società slovena coinvolta nel medesimo circuito fraudolento. Con undici motivi, la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 57 d.P.R. 633/1972 sul raddoppio dei termini; nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sul vizio motivazionale dell'avviso e sulla mancata allegazione di atti istruttori; violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e cessioni intracomunitarie; omesso esame di fatti decisivi riguardanti i rapporti commerciali e la pretesa inconsapevolezza della frode; inammissibilità o nullità della motivazione sulle sanzioni e omessa pronuncia sul punto; nonché omessa pronuncia per assorbimento di ulteriori eccezioni. In memoria, la contribuente ha anche prodotto una sentenza penale, invocandone l'utilizzo nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul raddoppio dei termini, chiarendo che l'illecito riguardava le operazioni del 2008 e non la sola scadenza della dichiarazione nel 2009. Ha giudicato infondati o al limite dell'inammissibilità i motivi sulla motivazione dell'atto e sull'omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva motivato in modo sufficiente e specifico e che le doglianze erano carenti di autosufficienza. Sul merito tributario, la Corte ha confermato l'applicazione dei principi sulle operazioni soggettivamente inesistenti: l'Ufficio aveva assolto l'onere probatorio mediante elementi indiziari gravi e specifici sulla fittizietà dei fornitori e sulla consapevolezza della contribuente; la CTR aveva correttamente valorizzato il quadro indiziario, la pluralità di società coinvolte, l'entità dei volumi e le dichiarazioni del legale rappresentante ritenute inattendibili. I motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono stati dichiarati inammissibili per la presenza di doppia conforme e per la mancata decisività dei fatti dedotti. Inammissibile anche la produzione della sentenza penale in cassazione, perché non utilizzabile per dimostrare i fatti e comunque riferita ad annualità diversa. Infondati i motivi sulle sanzioni e sul cumulo giuridico, poiché la CTR si era espressamente pronunciata, collegando le sanzioni alle violazioni accertate. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, nullità per omessa pronuncia/motivazione apparente e vizio di motivazione, rilevando che molte doglianze del ricorso si risolvevano in censure di merito o erano precluse dalla doppia conforme.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Il raddoppio dei termini è correttamente riferito alle operazioni del periodo d'imposta oggetto di accertamento; è irrilevante che il termine di presentazione della dichiarazione cada nell'anno successivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e deciso, anche sinteticamente, le questioni dedotte.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche per presunzioni la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; il contribuente deve offrire prova contraria della propria estraneità e diligenza.

  • art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo, ma la Corte ribadisce che la disciplina invocata non è violata quando il giudice di merito accerti la frode e la carenza di prova contraria sulla non imponibilità.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo, ma non ritenuto violato alla luce dell'accertata partecipazione alla frode e della conseguente irrilevanza delle difese della contribuente.

  • art. 41 d.l. n. 331 del 1993 conv. in L. n. 427 del 1993

    Richiamato con riferimento alle cessioni intracomunitarie, ma la Corte ha ritenuto assorbente l'accertata frode carosello e la consapevolezza della contribuente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando vi sia doppia conforme sulle medesime questioni di fatto.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non è ammessa la produzione della sentenza penale invocata solo per provare i fatti, perché estranea ai limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 654 c.p.p.

    La sentenza penale non è utilizzabile nel giudizio tributario di legittimità come fonte di regola iuris; può valere solo nei limiti consentiti e non per mere valutazioni di fatto.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario valgono limitazioni probatorie e possono operare anche le presunzioni, sicché la sentenza penale irrevocabile non vincola il giudice tributario come regola di giudizio.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 471 del 1997

    Richiamato in relazione alla responsabilità sanzionatoria derivante dalla qualificazione come esportatore abituale non spettante, conseguente alla qualificazione della contribuente come società filtro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA.
  • Una volta assolto tale onere probatorio dall'Ufficio, incombe sul contribuente dimostrare di avere agito senza consapevolezza della frode e di avere impiegato la massima diligenza esigibile secondo la propria qualità professionale e le circostanze concrete.
  • Nella motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente l'indicazione chiara dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa; non sussiste nullità per motivazione apparente quando il giudice di merito abbia accertato la presenza di tali elementi e il ricorrente non riproduca in cassazione il contenuto dell'atto per dimostrare il contrario.
  • Non ricorre omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. se la sentenza impugnata ha comunque statuito, anche sinteticamente, sui capi di domanda o sulle eccezioni dedotte, mentre la critica che miri solo a contestare la valutazione di merito è inammissibile in cassazione.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non è deducibile in cassazione sulle medesime questioni di fatto, salvo che il ricorrente alleghi un effettivo difetto di istruttoria o un fatto decisivo realmente non esaminato.
  • La sentenza penale irrevocabile non è producibile in cassazione per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti nel giudizio tributario, ove il giudice non è vincolato alla regola di giudizio penale e può fondare il proprio convincimento anche su presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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