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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7245/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura sulla mancata verifica tecnica/peritale della presenza di "programmi per elaboratore" sui supporti sequestrati e quindi sulla fondatezza del reato previsto dall'art. 171-bis L. 633/1941; 2) analoga censura rispetto alla mancata accertamento della tutela da diritto d'autore delle opere audio/video contenute nei supporti, ai sensi dell'art. 171-ter L. 633/1941; 3) mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), per presunta incertezza sulla data di commissione e sul relativo computo della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: per i reati di duplicazione di programmi e di opere audio/video ha valutato sufficienti gli indizi (notevole quantità di supporti privi di contrassegno SIAE, custodie con locandine fotocopiate, assenza di documentazione di provenienza lecita, esame a campione che ha confermato la corrispondenza tra contenuto e copertina, vendita in luogo pubblico), non richiedendo necessariamente verifica peritale puntuale su ciascun supporto; quanto alla prescrizione per la ricettazione, ha ritenuto infondata l'ipotesi difensiva che il reato fosse stato consumato oltre due anni e mezzo prima dell'accertamento, ritenendo più plausibile che la vendita e quindi la consumazione fossero avvenute in prossimità del controllo del 29 gennaio 2016. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-bis

    La Corte ha interpretato l'art. 171-bis nel senso che la duplicazione abusiva comprende anche programmi ottenuti tramite sviluppo o modifiche del prodotto originale; la prova della natura dei contenuti può essere desunta da elementi materiali e circostanziali (quantità, assenza di contrassegno, cover fotocopiate, assenza di documenti sulla provenienza).

  • Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, comma 2, lett. c)

    Applicata per ritenere configurabile la duplicazione/riproduzione abusiva di opere audio/video: la Corte ha ritenuto plausibile che DVD e CD sequestrati contenessero opere protette dal diritto d'autore in ragione della loro natura commerciale e della corrispondenza fra copertina e contenuto accertato a campione.

  • Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 103 e 181-bis

    Norme richiamate nei motivi di ricorso; la Corte ha considerato - nell'ambito della disciplina del diritto d'autore e delle aggravanti/particolari fattispecie richiamate - che la tutela delle opere e le conseguenze sanzionatorie possono essere valutate anche con strumenti indiziari quando gli elementi materiali sono gravi, precisi e concordanti.

  • Codice penale, art. 648

    Il reato di ricettazione è stato ritenuto consumato in prossimità dell'accertamento (29/01/2016); la Corte ha ritenuto inverosimile l'ipotesi che 1.208 supporti fossero stati detenuti per la vendita oltre due anni e mezzo prima, e pertanto ha escluso la prescrizione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e e)

    Norme che individuano i vizî di motivazione e di interpretazione impugnabili in cassazione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure dedotte ai sensi di tali lettere perché la motivazione dei giudici di merito era adeguata e sorretta da elementi indiziari non contraddetti.

  • Codice di procedura penale, art. 531, comma 2

    Richiamato nel motivo relativo alla prescrizione: la Corte ha ribadito che l'onere di provare la data di commissione grava sull'accusa, ma ha precisato che il principio del favor rei opera solo in caso di incertezza assoluta; se l'incertezza può essere eliminata mediante deduzioni logiche ammissibili, il giudice può fissare la data più verosimile.

Massime di principio

  • In casi di commercio di supporti audiovisivi/informatici in grande quantità, elementi materiali e circostanziali (assenza di contrassegni SIAE, copertine fotocopiate, vendita in luogo pubblico, mancata documentazione di provenienza) possono costituire elementi gravi, precisi e concordanti per inferire la natura illecita della merce anche in assenza di perizia su ciascun pezzo.
  • Per i programmi per elaboratore la nozione di duplicazione abusiva comprende anche i programmi ottenuti tramite sviluppo o modifiche del prodotto originario; pertanto non sempre è richiesta la copia perfetta dell'originale per la configurabilità del reato.
  • Quanto alla tutela delle opere audio/video, è ragionevole presumere che opere commercialmente rilevanti e diffuse su supporti destinati alla vendita siano protette dal diritto d'autore, salvo prova contraria fornita dall'imputato.
  • Sull'eventuale prescrizione: l'onere di provare la data di commissione grava sull'accusa, ma il principio del "favor rei" opera solo in caso di incertezza assoluta; il giudice può utilizzare deduzioni logiche e circostanziali per fissare la data più verosimile di consumazione quando ciò è ragionevole e supportato dai fatti.
  • Per difendersi efficacemente in ipotesi similari, è utile conservare e produrre documentazione di provenienza lecita dei supporti (fatture, contratti, licenze) e richiedere perizie tecniche mirate quando la difesa contesta specificamente il contenuto o la tutela delle opere.

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