Sentenza n. 2119/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza Ricorso per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 5177/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - Voglia codesto Ecc.mo T.A.R. della Lombardia - Milano, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esatta ottemperanza alla sentenza n. 5177/2024, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, provvedendo all'accredito presso il borsellino elettronico del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. - Con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di € 150,00 da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 febbraio 2025, aveva condannato l'amministrazione ad attribuire il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta Docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, né aveva fornito indicazioni sull'iter amministrativo. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento dell'importo complessivo di 1.000 euro e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato né l'esistenza né l'entità del credito e non aveva fornito elementi sull'adempimento. Il TAR ha quindi accertato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della Carta Docente, riconosciuto dal titolo giudiziale per 500 euro annui.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle amministrazioni a seguito della notificazione del titolo esecutivo; decorso inutilmente tale termine, è possibile agire in ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento dell'amministrazione e quest'ultima non abbia eseguito la condanna.
- In presenza di una condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'entità del credito, unita all'assenza di pagamenti, consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento e ordinare il pagamento integrale.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine perentorio per eseguire il giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, fissandone termini e modalità di intervento.
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