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Sentenza

Sentenza n. 2863/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 491/2025, concernente gli atti di rinnovazione della procedura valutativa per la chiamata a professore di prima fascia e la nuova dichiarazione di vincitrice della controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato gli atti con cui l’Università, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato, aveva rinnovato la valutazione comparativa e nuovamente dichiarato vincitrice la controinteressata. Ha dedotto, in appello, l’erroneità della sentenza di primo grado e la violazione degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010, del regolamento di Ateneo e del bando. In particolare, ha contestato: l’acquisizione dei dati curriculari da parte degli uffici dell’Ateneo su incarico della Commissione, anziché mediante attività direttamente svolta dalla Commissione; la presunta integrazione del curriculum della controinteressata con elementi non dichiarati, in violazione dei principi di autoresponsabilità e par condicio; l’elusione del precedente giudicato; il difetto di istruttoria, la carenza e perplessità della motivazione e il travisamento dei presupposti nella valutazione comparativa; la mancata valorizzazione della maggiore anzianità accademica; l’erronea attribuzione dei dati relativi alla collocazione delle pubblicazioni nelle riviste; la valorizzazione dell’attività didattica svolta presso l’Università La Sapienza a discapito di quella svolta presso altra università; l’iper-valutazione dell’attività didattica della controinteressata; la sottovalutazione dell’attività di tutoraggio, formazione e partecipazione ai collegi di dottorato; l’illegittima estensione del criterio relativo all’impegno gestionale anche ad attività non elettive; e l’attribuzione di un peso sproporzionato agli incarichi istituzionali rispetto all’attività didattica e scientifica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo che la Commissione si avvalesse degli uffici dell’Ateneo per acquisire materialmente dati curriculari e verificare le dichiarazioni, distinguendo tale attività istruttoria dalla successiva decisione sull’utilizzabilità dei dati e dalla loro valutazione tecnico-discrezionale, rimaste di competenza della Commissione. Non è stata ravvisata alcuna integrazione indebita del curriculum: i dati acquisiti riguardavano gli elementi già ritenuti incerti o non veritieri dal precedente giudicato e sono stati incrociati con le autocertificazioni, valorizzando solo quelli riscontrati. L’accusa di inserimento di elementi nuovi è stata inoltre ritenuta genericamente allegata e non provata. Le imprecisioni riscontrate nelle dichiarazioni di entrambe le candidate non sono state giudicate tali da configurare falsità rilevanti o da invalidare la ricostruzione dei profili. Le contestazioni sulla valutazione comparativa sono state respinte perché attinenti al merito tecnico-discrezionale, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza o disfunzionalità, non riscontrata. L’anzianità di servizio non costituiva criterio autonomo previsto dal bando, pur essendo stata considerata nella ricostruzione delle carriere. L’errore di attribuzione dei dati bibliometrici in un verbale è stato qualificato come mero errore materiale, non incidente sul giudizio finale, nel quale il dato era stato riferito correttamente all’appellante e i profili erano stati ritenuti sostanzialmente equivalenti. È stata ritenuta legittima la valorizzazione dell’attività svolta nell’Ateneo, perché prevista dal bando non impugnato e coerente con una procedura riservata a docenti interni; inoltre la Commissione aveva comunque considerato l’attività svolta presso altra università, senza quantificarla per l’incompletezza delle indicazioni curriculari. Il tutoraggio e la partecipazione ai collegi di dottorato sono stati ritenuti distinti dall’attività didattica in senso stretto e non costituivano parametri autonomi del bando. Il criterio dell’impegno gestionale è stato interpretato estensivamente, includendo attività gestionali, partecipazione ad organi collegiali elettivi, incarichi in organi di governo, commissioni e gruppi di lavoro, anche ricevuti per delega. Poiché gli altri profili curriculari erano stati ritenuti sostanzialmente equivalenti, la valorizzazione residuale dell’impegno istituzionale non ha costituito un’irragionevole sovraordinazione rispetto alla didattica e alla ricerca. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 240/2010

    La disposizione è stata richiamata con riguardo ai criteri e alle modalità delle procedure di chiamata dei professori; il giudice ha escluso che la valutazione effettuata dalla Commissione avesse violato tali criteri.

  • art. 24 l. 240/2010

    La procedura riservata ai docenti interni è stata ritenuta coerente con la disciplina della chiamata prevista dalla norma.

  • art. 8 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia

    altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi

    La previsione comprende le attività universitarie gestionali in senso ampio, non soltanto quelle svolte in organi elettivi.

  • art. 32 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione alla conversione dell’azione e del rito operata dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nella rinnovazione di una procedura selettiva, la Commissione può demandare agli uffici dell’amministrazione l’acquisizione materiale e la verifica documentale di dati curriculari, purché restino riservate alla Commissione la decisione sull’utilizzabilità dei dati e la successiva valutazione tecnico-discrezionale.
  • Il principio di autoresponsabilità del candidato non impedisce alla Commissione, in esecuzione di un giudicato che imponga la verifica di dichiarazioni incerte o non veritiere, di acquisire dati ufficiali presso gli uffici competenti e di utilizzarli dopo averli raffrontati con le autodichiarazioni; è però necessario che l’inserimento di elementi curriculari nuovi sia specificamente allegato e provato per poter incidere sulla legittimità della procedura.
  • Le valutazioni comparative delle Commissioni universitarie costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza, palese illogicità, travisamento o disfunzionalità, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
  • Un errore materiale contenuto in un singolo verbale non determina l’illegittimità della procedura quando dal complesso degli atti e, soprattutto, dal giudizio finale risulti che i dati curriculari sono stati correttamente riferiti e valutati nei confronti del candidato cui appartengono.
  • È legittimo valorizzare, in una procedura riservata a docenti interni, l’attività accademica svolta presso l’ateneo che bandisce la selezione quando tale criterio sia previsto dal bando, non impugnato tempestivamente e applicato senza effetto escludente.
  • Quando i criteri di bando rendono sostanzialmente equivalenti i profili dei candidati sotto gli aspetti scientifici e didattici, la Commissione può utilizzare in via residuale un criterio relativo agli incarichi gestionali e istituzionali, purché previsto dalla lex specialis e applicato con motivazione non irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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