Sentenza n. 3836/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Campania - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 221 del 7.7.2022, mai notificato e/o comunicato alla ricorrente e da ella conosciuto solo all'esito dell'accesso agli atti effettuato in data 14.12.2022, con il quale è stato dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a del Codice dei Beni Culturali l'immobile – di proprietà, tra gli altri, anche della ricorrente - sito in Marigliano (NA) al C.so Vittorio Emanuele III n. 175, 177, 179, 181 e 183, distinto al N.C.E.U. fg. 23 p.lle 59 e 69 (mappale terreni correlato 160-161-163 e 164) e i terreni distinti al N.C.T. fg. 23 p.lle 237, 165, 290 e 166; 2) della documentazione allegata al decreto impugnato al punto 1) che precede a formarne parte integrante, anch'essa mai notificata e/o comunicata alla ricorrente, consistente in: a) relazione storica-artistica a firma del Soprintendente e del relatore; b) documentazione cartografica; c) aerofotogrammetria di inquadramento; d) documentazione fotografica; e) planimetria catastale; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche implicito, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento, ove occorra: 3.a) alla nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli prot. n. 22820-P del 21.11.2022, mai notificata e/o comunicata alla ricorrente e conosciuta solo all'esito dell'accesso agli atti del 14.12.2022, con la quale il Decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 221 del 7.7.2022 impugnato al punto 1) che precede sarebbe stato inviato al Comune di Marigliano-Uffici Messi Comunali affinché fosse notificato alla sig.ra Di Naro; 3.b) alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3888 – P del 24/02/2022 citata nel Decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 221 del 7.7.2022 impugnato sub. 1), mai notificata e/o comunicata alla ricorrente e conosciuta solo all'esito dell'accesso agli atti del 14.12.2022, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli avrebbe comunicato ai comproprietari dell'immobile in parola (ma non alla ricorrente) l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10 co. 3 lettera a, 13, 14, 15 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 per i beni di proprietà – tra gli altri – della ricorrente situati nel Comune di Marigliano e riportati al catasto fabbricati foglio 23 p.lle 59 e 69 (mappale terreni correlato 160-161-163 e 164) e al catasto terreni al foglio 23 p.lle 237, 165, 290 e 166; 3.c) alla nota n. 12617 – P del 17.06.2022 citata nel Decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 221 del 7.7.2022 impugnato sub. 1), mai comunicata alla ricorrente, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli avrebbe comunicato alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale “la chiusura dell'istruttoria per il procedimento in oggetto trasmettendo la documentazione di rito per l'emanazione del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale”; 3.e) al verbale della seduta del 05.07.2022 citato nel Decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 221 del 7.7.2022 impugnato sub. 1), mai comunicato e di cui si ignora il contenuto, con il quale la commissione Regionale avrebbe accolto favorevolmente la proposta della Soprintendenza di dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante relativa all'immobile di proprietà – tra gli altri - della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di Naro Anita il 24/4/2023: 1) del Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Campania - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 221 del 7.7.2022, mai notificato e/o comunicato alla ricorrente e da ella conosciuto solo all'esito dell'accesso agli atti effettuato in data 14.12.2022, con il quale è stato dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a del Codice dei Beni Culturali l'immobile – di proprietà, tra gli altri, anche della ricorrente - sito in Marigliano (NA) al C.so Vittorio Emanuele III n. 175, 177, 179, 181 e 183, distinto al N.C.E.U. fg. 23 p.lle 59 e 69 (mappale terreni correlato 160-161-163 e 164) e i terreni distinti al N.C.T. fg. 23 p.lle 237, 165, 290 e 166; 2) della documentazione allegata al decreto impugnato al punto 1) che precede a formarne parte integrante, anch'essa mai notificata e/o comunicata alla ricorrente, consistente in: a) relazione storica-artistica a firma del Soprintendente e del relatore; b) documentazione cartografica; c) aerofotogrammetria di inquadramento; d) documentazione fotografica; e) planimetria catastale; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche implicito, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento, ove occorra: 3.a) alla nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli prot. n. 22820-P del 21.11.2022, mai notificata e/o comunicata alla ricorrente e conosciuta solo all'esito dell'accesso agli atti del 14.12.2022, con la quale il Decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 221 del 7.7.2022 impugnato al punto 1) che precede sarebbe stato inviato al Comune di Marigliano-Uffici Messi Comunali affinché fosse notificato alla sig.ra Di Naro; 3.b) alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3888 – P del 24/02/2022 citata nel Decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 221 del 7.7.2022 impugnato sub. 1), mai notificata e/o comunicata alla ricorrente e conosciuta solo all'esito dell'accesso agli atti del 14.12.2022, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli avrebbe comunicato ai comproprietari dell'immobile in parola (ma non alla ricorrente) l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10 co. 3 lettera a, 13, 14, 15 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 per i beni di proprietà – tra gli altri – della ricorrente situati nel Comune di Marigliano e riportati al catasto fabbricati foglio 23 p.lle 59 e 69 (mappale terreni correlato 160-161-163 e 164) e al catasto terreni al foglio 23 p.lle 237, 165, 290 e 166; 3.c) alla nota n. 12617 – P del 17.06.2022 citata nel Decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 221 del 7.7.2022 impugnato sub. 1), mai comunicata alla ricorrente, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli avrebbe comunicato alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale “la chiusura dell'istruttoria per il procedimento in oggetto trasmettendo la documentazione di rito per l'emanazione del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale”; 3.e) al verbale della seduta del 05.07.2022 citato nel Decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 221 del 7.7.2022 impugnato sub. 1), mai comunicato e di cui si ignora il contenuto, con il quale la commissione Regionale avrebbe accolto favorevolmente la proposta della Soprintendenza di dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante relativa all'immobile di proprietà – tra gli altri - della ricorrente, già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di dichiarazione dell'interesse storico-artistico particolarmente importante di un complesso immobiliare e gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, comproprietaria di un complesso immobiliare già oggetto di una certificazione del 2017 attestante la non assoggettabilità a vincoli paesaggistici o culturali, ha impugnato il decreto del 7 luglio 2022 con cui è stato dichiarato l'interesse culturale particolarmente importante del bene ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 42/2004. Ha dedotto di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento né il provvedimento finale, conoscendo gli atti soltanto mediante accesso documentale del 14 dicembre 2022. Ha denunciato la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990, la lesione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e la violazione degli artt. 10 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004. Con motivi aggiunti ha contestato anche il difetto di motivazione del decreto e l'omessa autonoma valutazione da parte della Commissione regionale, che avrebbe recepito la proposta della Soprintendenza senza adeguato riscontro istruttorio. L'Amministrazione ha sostenuto che, dopo l'esito negativo della prima notificazione del 24 febbraio 2022, sarebbe stata effettuata una rinotifica il 30 giugno 2022.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo assorbente la violazione delle garanzie partecipative. Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 42/2004, l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale deve essere comunicato al proprietario, con un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di osservazioni. La ricorrente ha negato di avere ricevuto la comunicazione e l'Amministrazione non ha prodotto la relata di notifica, l'avviso di ricevimento o altra documentazione idonea a provare il perfezionamento della notificazione. La mera richiesta di esecuzione della notifica non dimostra l'effettiva conoscenza dell'atto. Anche ipotizzando una rinotifica il 30 giugno 2022, essa sarebbe stata troppo ravvicinata rispetto al verbale del 5 luglio e al decreto del 7 luglio, senza lasciare un termine effettivo per le osservazioni. Il vizio non è stato ritenuto meramente formale ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, poiché la relazione tecnica prodotta in giudizio evidenziava trasformazioni, alterazioni e degradi strutturali del bene che, se rappresentati tempestivamente, avrebbero potuto incidere sulla valutazione tecnico-discrezionale dell'interesse culturale. Il decreto e gli atti impugnati sono stati quindi annullati. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. 42/2004
le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante
La dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante costituisce il presupposto per qualificare il bene come bene culturale.
art. 13, comma 1, d.lgs. 42/2004
dichiarazione dell'interesse culturale
La dichiarazione costituisce l'atto conclusivo attraverso il quale viene riconosciuto l'interesse culturale del bene.
art. 14, commi 1-2, d.lgs. 42/2004
dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto; ... termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni
La comunicazione di avvio al proprietario è obbligatoria e deve assicurare un termine effettivo, non inferiore a trenta giorni, per la partecipazione e la presentazione di osservazioni.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio assicura il contraddittorio procedimentale e la partecipazione del destinatario del provvedimento.
art. 10 l. 241/1990
Il contraddittorio procedimentale costituisce strumento di garanzia della corretta formazione della decisione amministrativa, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da valutazioni tecnico-discrezionali.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione partecipativa non è irrilevante quando la partecipazione avrebbe potuto incidere concretamente sulla valutazione discrezionale dell'Amministrazione; in tal caso il vizio comporta l'annullamento del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, la comunicazione di avvio deve essere effettuata al proprietario del bene e deve consentire un termine effettivo non inferiore a trenta giorni per la presentazione di osservazioni.
- La mera richiesta di eseguire una notificazione non prova il perfezionamento della comunicazione di avvio né la legale conoscenza dell'atto da parte del destinatario; tale prova richiede documentazione idonea, quale la relata di notifica o l'avviso di ricevimento.
- Una comunicazione di avvio effettuata a ridosso della conclusione del procedimento non soddisfa le garanzie partecipative, anche se formalmente intervenuta, quando non lascia al proprietario il tempo utile per presentare osservazioni.
- La violazione delle garanzie partecipative non è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 quando gli elementi che il privato avrebbe potuto rappresentare erano astrattamente idonei a incidere sulla valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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