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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37185/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica contabile, l'amministrazione finanziaria aveva rettificato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo del contribuente per il 2008. L'avviso di accertamento era stato confermato nei due gradi di merito. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 58 e 86 del T.U.I.R. sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente incluso nel reddito complessivo l'intero importo di euro 50.000 ricavato dalla vendita di un fabbricato strumentale, mentre, a suo dire, solo la plusvalenza di euro 22.450 era imponibile e il residuo costituiva mera disponibilità finanziaria non rilevante ai fini del maggior reddito sintetico. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che l'accertamento sintetico fosse illegittimo perché lo scostamento reddituale non si sarebbe verificato per almeno due annualità consecutive, come invece egli riteneva richiesto dalla norma. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; ha ritenuto il secondo motivo infondato, affermando che, nella disciplina applicabile ratione temporis, è sufficiente che lo scostamento sussista per due o più periodi d'imposta, senza necessità di consecutività o di anteriorità rispetto all'anno accertato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente..."

    Per l'accertamento sintetico, nella versione applicabile al caso, occorrono congiuntamente elementi certi di capacità contributiva, uno scostamento di almeno un quarto tra reddito accertabile e dichiarato e la non congruità del reddito dichiarato rispetto agli indici per due o più periodi d'imposta; non è richiesto che tali periodi siano consecutivi o anteriori all'anno accertato.

  • art. 58 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la cessione del fabbricato imponesse la tassazione solo della plusvalenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta sostanzialmente contro un accertamento di fatto.

  • art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato dal ricorrente in relazione alla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione del fabbricato strumentale; la Corte non ne ha svolto una interpretazione autonoma, reputando la doglianza inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che il primo motivo, pur formalmente di violazione di legge, censurava in realtà un apprezzamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto in relazione al ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare, sotto la veste della violazione di legge, una censura diretta contro l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • In tema di accertamento sintetico del reddito, la disciplina applicabile ratione temporis richiede la coesistenza di elementi certi di capacità contributiva, di uno scostamento minimo tra reddito dichiarato e reddito accertabile e della non congruità per due o più periodi d'imposta.
  • La locuzione "due o più periodi d'imposta" non implica necessariamente consecutività delle annualità né che esse siano anteriori all'anno oggetto di accertamento.
  • Le circolari amministrative non costituiscono fonte del diritto e non vincolano il giudice, sicché non possono sovvertire il significato letterale della norma applicabile.
  • Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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