Ordinanza n. 7409/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento 1. della Determinazione Dirigenziale prot. CD/17702/2023 del 07/02/2023 recante diniego ad istanza di concessione di suolo pubblico; 2. della nota prot. CD/17998/2023; 3. della nota prot. CD/135732/2021, menzionata ma non comunicata; 4. della nota prot. CD/8247/2022; 5. del cd. verbale di riunione del 17/11/2022, prot. CD/2022/159675; 6. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del TAR Lazio n. 5090/2026, relativo alla condanna alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (società ricorrente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza n. 5090/2026, rilevando un contrasto tra la motivazione, che aveva respinto il ricorso e disposto che le spese seguissero la soccombenza, e il dispositivo, che aveva erroneamente condannato l’amministrazione al pagamento di euro 1.500,00 in favore della società ricorrente, compensando invece le spese nei confronti della parte estromessa. La società ricorrente non si è opposta e ha aderito all’istanza. Il giudizio originario riguardava l’impugnazione del diniego di concessione di suolo pubblico e di ulteriori atti presupposti o connessi.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione, ritenendo evidente il contrasto tra la motivazione della sentenza originaria, che aveva respinto integralmente il ricorso e stabilito la soccombenza della società, e il dispositivo nella parte relativa alle spese. Ha quindi ordinato di cancellare integralmente la frase erronea e di sostituirla con la previsione della condanna della società Blue Diamond al pagamento di euro 1.500,00, oltre oneri di legge, in favore di Roma Capitale, compensando le spese nei confronti della parte estromessa. Il resto della sentenza è rimasto fermo. Le spese della fase di correzione sono state compensate, anche in considerazione della mancata opposizione e dell’adesione della società ricorrente.
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile quando sussiste un evidente contrasto tra la motivazione della sentenza e il dispositivo, purché la rettifica si limiti ad allineare il dispositivo alla decisione effettivamente assunta, senza modificare il contenuto sostanziale della pronuncia.
- In una sentenza di rigetto del ricorso, qualora la motivazione stabilisca che le spese seguono la soccombenza, il dispositivo deve porre le spese a carico della parte ricorrente soccombente; l’erronea indicazione dell’amministrazione quale debitrice può essere eliminata mediante correzione dell’errore materiale.
- La correzione dell’errore materiale può essere disposta anche quando la parte interessata non si opponga all’istanza e vi aderisca; le spese della relativa fase possono essere compensate in ragione di tale condotta processuale.
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