Cassazione Penale, Sentenza n. 12753/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra due precedenti condanne (una per delitto: artt. 56, 624, 625 n.2 e 5 c.p.; l'altra per contravvenzione: art. 707 c.p.) e aveva rideterminato la pena complessiva. Il difensore ha censurato il giudice dell'esecuzione per aver ritenuto quale reato "più grave" la contravvenzione ex art. 707 c.p. anziché il tentato furto aggravato, invocando la regola secondo cui, in caso di concorso tra delitto e contravvenzione, prevale sempre il delitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la regola della prevalenza del delitto sulla contravvenzione vale nella fase di cognizione (valutazione astratta della maggiore gravità), mentre in sede esecutiva si applica l'art. 187 delle norme di attuazione cod. proc. pen., secondo cui per la continuazione in executivis si considera piu grave la violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave. Poiché la valutazione di gravità nel giudizio di merito si è già tradotta nella misura delle pene, il giudice dell'esecuzione ha legittimamente considerato come più grave la fattispecie sanzionata con la pena maggiore. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza proposta in esecuzione per il riconoscimento della continuazione; è il titolo procedurale con cui è stata promossa la domanda dinanzi al giudice dell'esecuzione.
artt. 56, 624, 625 n.2 e 5 cod. pen.
artt. 56, 624, 625 n.2 e 5 cod. pen.
Riferimento alle fattispecie delittuose (tentativo e furto aggravato) oggetto di una delle sentenze di condanna; la loro gravità è stata dibattuta rispetto alla contravvenzione contestata nell'altra sentenza.
art. 707 cod. pen.
Norma che disciplina la contravvenzione per cui è intervenuta la seconda condanna; nel caso concreto quella contravvenzione risultava sanzionata con pena quantitativamente maggiore, così da essere considerata la violazione "più grave" in sede esecutiva.
art. 187 norme di attuazione cod. proc. pen.
art. 187 norme di attuazione cod. proc. pen.
Disposizione speciale che in sede esecutiva stabilisce che ai fini della continuazione si considera violazione piu grave quella per la quale è stata inflitta la pena piu grave; prevale dunque la valutazione concreta espressa nelle sanzioni già irrogate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali quando il ricorso è respinto; applicata per caricare il ricorrente delle spese.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, Pm in proc. Varnelli)
Sez. U, n. 15 del 26/11/1997 (dep. 1998)
Precedente che ha affermato la stessa regola interpretativa dell'art. 187: in esecuzione la gravità si ricava dalla pena effettivamente inflitta, consolidando la distinzione tra fase di cognizione e fase esecutiva.
Massime di principio
- La regola generale che il delitto prevale sulla contravvenzione per la determinazione della continuazione si applica nella fase di cognizione e si valuta in astratto.
- In sede esecutiva prevale la norma speciale (art. 187 norme di attuazione c.p.p.): la violazione considerata "più grave" è quella per la quale è stata inflitta la pena più consistente nelle sentenze già passate in giudicato.
- Per decidere la continuazione in esecuzione il giudice deve confrontare le pene effettivamente inflitte e non fare una valutazione astratta della gravità delle fattispecie.
- Chi intende contestare la qualificazione della violazione come "più grave" in sede esecutiva deve dimostrare che la pena irrogata non rispecchia una corretta graduazione della gravità o che vi siano errori nelle sentenze di merito.
- La giurisprudenza consolidata (Sez. U) conferma la prevalenza della valutazione concreta delle pene in executivis, dunque le impugnazioni basate sulla regola astratta della prevalenza del delitto non avranno successo in fase esecutiva.
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