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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13074/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari dal 19/04/2018 al 28/06/2019 per il presunto coinvolgimento in quattro rapine commesse con la madre mediante narcotizzazione delle vittime. La Corte di appello di Roma aveva rigettato l'istanza ritenendo che la ricorrente avesse tenuto comportamenti gravemente colposi o dolosi che avevano concorso a determinare l'adozione della misura cautelare, in particolare: omissione di segnalare, in interrogatorio, la possibile partecipazione della cugina convivente Natascia; utilizzo promiscuo di una SIM intestata alla ricorrente da parte della madre; assenza di un alibi verificabile tramite tabulati; giornata di assenza dal lavoro non giustificata. La ricorrente impugnava per violazione dell'art. 314 c.p.p., vizio di motivazione e travisamento della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte di appello di Roma e rinviando per nuovo giudizio. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione di rigetto fosse fondata su elementi congetturali e non su dati di fatto certi e accertati, non avendo la Corte territoriale adeguatamente verificato il rapporto causale tra le condotte ascritte e l'adozione della misura cautelare; ha sottolineato che per escludere l'indennizzo occorrono comportamenti specifici e provati che abbiano dato causa o concorso a darla e che non si possa attribuire decisiva importanza a condotte non provate o contraddette dalla sentenza di assoluzione. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Norma relativa alla riparazione per ingiusta detenzione: la Corte richiama il principio che l'indennizzo può essere escluso solo se sussiste dolo o colpa grave della persona detenuta che abbia dato causa o concorso a darla, e che tale valutazione richiede elementi di fatto certi

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla distinzione tra dolo e colpa e all'esigenza di individuare la gravità della condotta che potrebbe escludere l'indennizzo

  • Giurisprudenza: Sez. U n. 43 del 13/12/1995 Sarnataro

    Principio che l'esclusione dell'indennizzo deve fondarsi su elementi accertati o non negati, non su congetture

  • Giurisprudenza: Sez. 4 n. 10684 del 26/01/2010 Morra

    Conferma che la valutazione non può basarsi su dati congetturali e non definitivamente comprovati

  • Giurisprudenza: Sez. 4 n. 46469 del 14/09/2018 Colandrea

    Indicazione che non possono essere considerate decisive, ai fini dell'esclusione dell'indennizzo, condotte non provate o ritenute non sufficientemente provate nel giudizio di merito

  • Giurisprudenza: Sez. 4 n. 2202 del 12/01/2022 Sewaneh Alhagie Mamud

    Precisa che il giudice della riparazione può valutare dichiarazioni assunte nel giudizio di merito purché verifichi che tali prove abbiano superato il vaglio del giudizio di cognizione o che non siano state smentite dalla sentenza di assoluzione

Massime di principio

  • Per negare l'indennizzo per ingiusta detenzione è necessario provare con dati certi e non congetturali che il comportamento del detenuto abbia dato causa o concorso a dare causa alla misura cautelare;
  • La valutazione della condotta ostativa deve fondarsi su elementi accertati o non negati nel processo di merito; non può basarsi su indizi non verificati o su mere supposizioni derivanti da legami di parentela o convivenza;
  • Condotte ambigue o spiegabili in termini di normalità dei rapporti domestici, come l'uso promiscuo di una SIM, non sono automaticamente idonee ad escludere il diritto all'indennizzo se non adeguatamente contestualizzate e provate;
  • La sentenza di assoluzione ha rilievo nel giudizio di riparazione: non si possono assumere come decisive condotte che siano state escluse o non confermate nel giudizio di merito;
  • Il giudice della riparazione deve sempre verificare il rapporto eziologico tra la condotta contestata e l'adozione della misura cautelare; in mancanza di tale nesso la richiesta di riparazione deve essere accolta
  • Le prove dichiarative raccolte nel processo di merito possono essere valutate nel giudizio di riparazione solo se si accerta che hanno resistito al contraddittorio del giudizio di cognizione o non sono state smentite dalla sentenza di merito
  • In casi simili, il richiedente dovrebbe documentare al massimo grado possibile la propria estraneità (alibi verificabili, elementi tecnici dai tabulati, testimonianze confermate) per impedire che il giudice della riparazione tragga conclusioni basate su mere congetture

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