Cassazione Penale, Sentenza n. 47302/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tortonese Ernesto impugna la sentenza della Corte di Appello di Torino del 04/11/2022 (che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 05/03/2021, passando da una pronuncia di "non doversi procedere" per difetto di querela a un'assoluzione per il reato di appropriazione indebita) sostenendo che la Corte di appello ha omesso la riqualificazione del fatto in truffa ai sensi dell'art. 640 c.p. e che tale riqualificazione sarebbe stata compatibile con il principio di correlazione di cui all'art. 521 c.p.p. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo esistenti elementi riferibili ad artifici e raggiri idonei a integrare la truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio formale: il difensore che ha proposto il ricorso in Cassazione non era munito di procura speciale a rappresentare la parte civile, requisito necessario per proporre ricorso per cassazione da parte di difensore di parte diversa dall'imputato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul requisito della procura speciale e il principio di autosufficienza del ricorso (onere di allegare o indicare nel fascicolo la procura). Non essendo stata prodotta né individuata la procura speciale nel fascicolo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di riqualificazione del fatto come truffa sulla base di presunti artifici e raggiri; tuttavia la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di procura speciale.
art. 521 cod. proc. pen. (principio di correlazione)
Richiamato dal ricorrente per affermare che la riqualificazione non avrebbe violato il principio di correlazione tra atto di appello e decisione; la Corte non è intervenuta sul punto nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma cui la Corte ha fatto riferimento per dichiarare l'inammissibilità del ricorso; la declaratoria di inammissibilità ha portato anche alla condanna alle spese e all'ammenda equitativamente fissata.
Massime di principio
- Per le parti diverse dall'imputato, il difensore deve essere munito di procura speciale per proporre ricorso per cassazione; la mancanza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
- La regola dell'autosufficienza del ricorso impone all'impugnante di allegare o indicare specificamente nel fascicolo gli atti che giustificano la legittimazione (es. procura speciale); la Corte non è tenuta a cercare autonomamente documenti mancanti.
- La carenza formale di legittimazione può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni pecuniarie se sussistono profili di colpa nella condotta del ricorrente o del suo difensore.
- Questioni di merito (es. riqualificazione del fatto da appropriazione indebita a truffa ai sensi dell'art. 640 c.p.) non vengono esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali; quindi è essenziale curare gli aspetti formali prima di chiedere l'esame di profili sostanziali.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica del fatto in grado d'appello o in cassazione, è utile che il ricorso indichi chiaramente sia la base normativa sia la documentazione probatoria utile a dimostrare la concreta sussistenza degli elementi costitutivi del reato prospettato.
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