Cassazione Penale, Ordinanza n. 38125/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità, perché sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata affrontata nel merito la responsabilità per la violazione stradale contestata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, convertito dall'originario appello, contro la sentenza del Tribunale di Mantova del 19 novembre 2024 che lo aveva ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 186 cod. strada. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché depositato e sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto non iscritto all'albo speciale. La Corte ha rilevato che tale requisito è imposto a pena di inammissibilità dall'art. 613 c.p.p. e che la regola vale anche quando l'impugnazione nasca come appello poi convertito in ricorso.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
Norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza; la sentenza impugnata aveva ritenuto l'imputato responsabile di tale reato, ma la Cassazione non ne ha esaminato il merito.
art. 613 c.p.p.
L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che rafforza il requisito della sottoscrizione da parte di cassazionista.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono sottoscritti da un avvocato non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione.
- Il requisito dell'iscrizione all'albo speciale opera anche quando l'impugnazione sia stata originariamente proposta come appello e poi convertita in ricorso per cassazione.
- L'errore nella qualificazione del mezzo di impugnazione non consente di eludere i requisiti formali previsti per il ricorso per cassazione.
- Quando ricorre una causa di inammissibilità manifesta per difetto di legittimazione del difensore, la Corte può dichiararla senza formalità e condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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