Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 38125/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità, perché sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata affrontata nel merito la responsabilità per la violazione stradale contestata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, convertito dall'originario appello, contro la sentenza del Tribunale di Mantova del 19 novembre 2024 che lo aveva ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 186 cod. strada. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché depositato e sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto non iscritto all'albo speciale. La Corte ha rilevato che tale requisito è imposto a pena di inammissibilità dall'art. 613 c.p.p. e che la regola vale anche quando l'impugnazione nasca come appello poi convertito in ricorso.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza; la sentenza impugnata aveva ritenuto l'imputato responsabile di tale reato, ma la Cassazione non ne ha esaminato il merito.

  • art. 613 c.p.p.

    L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che rafforza il requisito della sottoscrizione da parte di cassazionista.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono sottoscritti da un avvocato non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione.
  • Il requisito dell'iscrizione all'albo speciale opera anche quando l'impugnazione sia stata originariamente proposta come appello e poi convertita in ricorso per cassazione.
  • L'errore nella qualificazione del mezzo di impugnazione non consente di eludere i requisiti formali previsti per il ricorso per cassazione.
  • Quando ricorre una causa di inammissibilità manifesta per difetto di legittimazione del difensore, la Corte può dichiararla senza formalità e condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.