Sentenza del 30/04/2020 n. 8426 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità della sentenza per carenza/inidoneità della motivazione), ha dichiarato la sentenza impugnata nulla, ha cassato la decisione e ha rinviato la causa alla CTR Toscana in diversa composizione per nuovo esame. I restanti tre motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre disposto che la CTR decida anche sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana (Firenze) che aveva accolto l'appello del Comune contro la sentenza della CTP di Grosseto favorevole al ricorrente in relazione ad un avviso di accertamento Tarsu per l'anno 2008. In cassazione venivano dedotti, tra gli altri, vizi di nullità per totale carenza di motivazione della sentenza impugnata (art. 132 disp. att. c.p.c. e connessi), nonché violazioni relative alla legittimazione impositiva comunale in relazione alle autorità portuali e omissioni di esame su fatti decisivi riguardanti la qualificazione di aree e la commisurazione delle tariffe.
Norme richiamate
art. 132 disp. att. c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga la ricostruzione dei fatti e le ragioni della decisione in modo da rendere intelligibile il decisum; la mancanza o l'inidoneità della motivazione può determinare la nullità della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Citato a supporto della nozione di nullità per carenza motivazionale; attiene agli obblighi formali della motivazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4
Richiamato in relazione ai rimedi giurisdizionali e ai motivi di impugnazione ammissibili in cassazione.
art. 360 c.p.c.
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati (nullità per carenza di motivazione; violazione di norme di diritto; omesso esame di fatto decisivo).
L. n. 84/1994, art. 16
Riferita alla disciplina dell'Autorità portuale e alla relativa rilevanza rispetto alla legittimazione dell'ente impositore in tema di tributi locali.
D.Lgs. n. 182/2003, artt. 2 e 3
Richiamati rispetto alla distinzione tra autorità portuali e altre strutture marittime, rilevante per la qualificazione dell'ente impositore.
art. 156 c.p.c.
Richiama il principio di strumentalità della forma: la nullità non opera se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo; tuttavia, quando manca l'indicazione dei fatti e delle ragioni, la sentenza può essere nulla.
L. n. 69/2009, art. 45, comma 17
Ha modificato l'art. 132 disponendo il collegamento logico-funzionale tra indicazione dei fatti e ragioni della decisione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. Un. sent. 8053/2014, Cass. n. 11227/2017, Cass. 2018 n.17681)
Principi consolidati secondo cui la motivazione deve consentire la comprensione della ratio decidendi; la mera richiamazione di precedenti 'per relationem' è ammessa ma solo se collegata esplicitamente alla fattispecie concreta e all'analisi dei fatti.
Massime di principio
- Una sentenza priva di ricostruzione dei fatti o con motivazione meramente formale e scollegata dalla fattispecie concreta è nulla: la Cassazione può cassarla per carenza di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1).
- Il giudice d'appello deve esporre in modo comprensibile i fatti ritenuti, le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibile la decisione di primo grado e il percorso logico-giuridico che porta al decisum; la semplice richiamazione di un precedente è insufficiente se non si mostra la riconducibilità dei fatti al principio richiamato.
- Quando in primo grado è stata accertata una circostanza fattuale o probatoria, il giudice di appello deve affrontare esplicitamente le censure sollevate; l'omesso esame di un fatto decisivo è motivo di ricorso in cassazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
- Nelle controversie tributarie locali è rilevante verificare la legittimazione impositiva dell'ente: la qualificazione dell'ente (es. Autorità portuale vs Autorità marittima) deve essere accertata con specifici riferimenti di fatto, non con affermazioni generiche.
- Se si contesta una delibera amministrativa introduttiva di categorie tariffarie o la commisurazione della tariffa, è necessario che il giudice motivi sul requisito dell'adeguata istruttoria e sulla fondatezza della motivazione amministrativa; l'assenza di tale verifica può portare a cassazione o rinvio.
- Se si impugna una sentenza per carenza motivazionale, conviene dimostrare in cassazione che il vizio emerge dal testo della sentenza impugnata (contraddizioni, formule generiche, mancanza di riferimento ai fatti), perché la Corte verifica il documento, non svolge nuovo esame probatorio.
- In caso di accoglimento del vizio di motivazione la causa viene generalmente rinviata ad altra composizione della corte d'appello per nuovo esame; pertanto il ricorso in cassazione non sempre risolve il merito ma ottiene un riesame corretto della motivazione.
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