Sentenza n. 10503/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di Roma-Sportello Unico Immigrazione del 05.12.2022, notificato a mezzo e-mail ordinaria, con il quale veniva decretato il rifiuto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 comma 1, d.l. 34/2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto la falsa applicazione della legge e il vizio di motivazione, sostenendo che non vi fosse alcun intento elusivo nella presentazione della domanda di emersione. Il rapporto di lavoro con la datrice, relativo all'attività di badante, era stato instaurato quando la ricorrente disponeva di un permesso temporaneo rilasciato nell'ambito della domanda di protezione internazionale, poi scaduto il 26 gennaio 2020. Secondo la ricorrente, la domanda di emersione era stata presentata per stabilizzare il rapporto lavorativo e regolarizzare la propria posizione, mentre la regolarità risultante dagli archivi INPS sarebbe stata erronea perché, al momento dell'istanza, il titolo di soggiorno non era più efficace. La Prefettura aveva invece ritenuto che il rapporto di lavoro fosse già regolare alla data di entrata in vigore del d.l. 34/2020 e che la sua cessazione, seguita dalla presentazione della domanda di emersione per il medesimo rapporto e con la medesima datrice, fosse stata artatamente predisposta per ottenere un contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, nonostante i chiarimenti forniti in giudizio sulle finalità perseguite, l'istanza fosse stata presentata senza spiegazioni aggiuntive e risultasse disallineata rispetto all'ambito applicativo della disciplina eccezionale sull'emersione. La domanda riguardava, nella sostanza, lo stesso rapporto di lavoro già regolare, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, poiché coinvolgeva la medesima lavoratrice e la medesima datrice. Il rapporto era stato considerato legittimamente regolare in quanto autorizzato dal permesso temporaneo per richiedente protezione internazionale; la successiva rinuncia alla domanda di protezione internazionale, intervenuta il 26 agosto 2022, era posteriore alla presentazione della domanda di emersione del 15 giugno 2020 e non poteva quindi privare retroattivamente di efficacia la regolarità del rapporto. Richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato, il TAR ha affermato che la procedura di emersione può riguardare anche titolari di permesso per richiesta di asilo, ma non può essere utilizzata per regolarizzare un rapporto già emerso nell'ordinamento con il medesimo datore di lavoro. La disciplina può invece operare, in presenza di un precedente rapporto regolare a tempo parziale, per un diverso rapporto relativo alle ore residue. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e la costituzione meramente formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
La disciplina eccezionale sull'emersione dal lavoro irregolare non può essere utilizzata per regolarizzare un rapporto di lavoro già regolare con il medesimo datore; può invece applicarsi, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, a un diverso rapporto di lavoro o alle ore residue rispetto a un rapporto regolare a tempo parziale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata definita all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito richiamato dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La procedura eccezionale di emersione dal lavoro irregolare prevista dall'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 non può essere utilizzata per regolarizzare, con il medesimo datore di lavoro, un rapporto che alla data rilevante era già regolare e già emerso nell'ordinamento giuridico, anche se il lavoratore era titolare di un permesso temporaneo per richiesta di protezione internazionale.
- La disciplina sull'emersione può applicarsi a un titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo quando la domanda riguarda un diverso rapporto di lavoro; la precedente regolarità di un rapporto a tempo parziale non impedisce l'emersione di un distinto rapporto relativo alle ore lavorative residue.
- La successiva rinuncia alla domanda di protezione internazionale non incide retroattivamente sulla regolarità del rapporto di lavoro e del soggiorno valutabile alla data di presentazione della domanda di emersione.
- La natura eccezionale della disciplina di emersione impone un'interpretazione non estensiva dei suoi presupposti, con esclusione delle fattispecie non riconducibili ai casi espressamente tutelati dalla normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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