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Sentenza

Sentenza del 23/07/2018 n. 476 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Il credito Iva deve essere esposto nella prima dichiarazione utile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IRES, IVA e IRAP 2008, emessa per il mancato riconoscimento di crediti d’imposta maturati nel 2003 e indicati nella dichiarazione relativa a quell’anno, ma utilizzati nella dichiarazione 2008 dopo l’omessa presentazione delle dichiarazioni relative agli anni 2004-2007. Il contribuente contestava inoltre la validità della notifica della cartella, effettuata nei confronti della società già cancellata dal registro delle imprese. L’Agenzia sosteneva che il diritto alla detrazione fosse decaduto per mancato esercizio entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione del credito.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’annullamento della cartella. Ha ritenuto non perfezionata la notificazione, poiché l’Ufficio non aveva dimostrato il compimento di tutti gli adempimenti previsti per l’irreperibilità relativa, inclusa la ricezione della raccomandata informativa. Nel merito, ha stabilito che il credito, già indicato nella prima dichiarazione utile e non contestato nella sua esistenza sostanziale, non si perde per la mancata indicazione nelle dichiarazioni successive. La nozione di dichiarazione relativa al secondo anno successivo deve riferirsi alla dichiarazione effettivamente presentata, senza attribuire all’omissione dichiarativa effetti decadenziali ulteriori non previsti dalla legge. Le spese sono state compensate per l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

    La norma individua il termine massimo per esercitare la detrazione IVA, ma non può essere interpretata in modo da introdurre una decadenza ulteriore collegata alla mancata presentazione di dichiarazioni intermedie, quando il credito sia stato già validamente esposto nella prima dichiarazione utile.

  • Art. 28, comma 4, D.P.R. n. 633/1972

    La decadenza dal diritto al rimborso è collegata al caso in cui il credito o l’eccedenza d’imposta versata non venga indicato nella prima dichiarazione utile.

    L’indicazione tempestiva del credito nella prima dichiarazione utile salva il diritto. La successiva omissione del riporto del credito non determina, di per sé, la perdita definitiva della detrazione.

  • Art. 8, comma 3, D.P.R. n. 322/1998

    La disciplina dell’esercizio del diritto alla detrazione entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo è stata ritenuta applicabile anche a IRES e IRAP, oltre che all’IVA.

  • Art. 140 c.p.c.

    In caso di irreperibilità relativa, la notificazione richiede il completamento di tutti gli adempimenti previsti, compreso l’invio e la ricezione della raccomandata informativa relativa al deposito dell’atto presso la casa comunale. La sola spedizione non è sufficiente.

  • Art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973 e art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973

    Le disposizioni coordinano la disciplina della notificazione delle cartelle e degli atti tributari con quella dell’irreperibilità prevista dall’art. 140 c.p.c.; l’Ufficio deve provare il perfezionamento della procedura.

Massime di principio

  • Se un credito IVA è stato indicato nella prima dichiarazione utile, la sua mancata riproposizione nella dichiarazione dell’anno successivo non comporta automaticamente la decadenza dal diritto alla detrazione, purché siano rispettati i termini di legge e sia dimostrabile l’esistenza sostanziale del credito.
  • Le norme sulla decadenza devono essere interpretate restrittivamente: non possono produrre effetti sanzionatori ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
  • In caso di dichiarazioni omesse negli anni intermedi, il termine per esercitare la detrazione va riferito, secondo l’orientamento seguito dalla sentenza, alla dichiarazione effettivamente presentata e non a una dichiarazione meramente ipotetica o non presentata.
  • Detrazione e rimborso sono modalità alternative di esercizio del medesimo diritto sostanziale: il mancato riconoscimento della detrazione non esclude necessariamente la possibilità di chiedere il rimborso, se la relativa richiesta è tempestiva.
  • Per contestare una cartella notificata a un soggetto irreperibile, l’Amministrazione deve provare tutti gli adempimenti della procedura notificatoria; la semplice spedizione della raccomandata informativa non basta.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e la cessazione della sua capacità processuale; gli atti successivi devono quindi essere notificati secondo modalità compatibili con tale situazione.

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