Sentenza del 02/03/2020 n. 286 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
FINANZA LOCALE - ICI - altri fabbricati - fondazione - immobile - prestazioni sanitarie ed assistenziali - modalità di esercizio - senza pagamento di corrispettivi - esenzione - spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI 2006/2007 relativo a immobile gestito dalla Fondazione. Il Comune riteneva che l'attività della Fondazione avesse natura commerciale perché remunerata tramite convenzione regionale e giri di somme legate alle prestazioni, mentre la Fondazione sosteneva di svolgere esclusivamente attività assistenziali/ sanitarie senza scopo di lucro, senza prestazioni privatistiche a pagamento e con reinvestimento degli eventuali avanzi nella struttura. Si discuteva la spettanza dell'esenzione prevista per fabbricati destinati ad attività sanitarie/assistenziali non prevalentemente commerciali (art. 7, d.lgs. n. 504/1992).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del Comune e ha annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto dimostrati i requisiti per l'esenzione: attività non svolta in forma privatistica a pagamento, finalità solidaristiche, reinvestimento degli utili nella struttura e integrazione del servizio pubblico; ha inoltre richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui la mera esistenza di una convenzione pubblica non esclude l'esenzione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7, d.lgs. n. 504/1992
Esenzione per fabbricati destinati ad attività sanitarie e assistenziali non esclusivamente commerciali: si valuta la concreta modalità di svolgimento e l'assenza di orientamento alla realizzazione di profitti; la presenza di una convenzione pubblica non è di per sé ostativa all'esenzione.
Circolare n. 2/DF del 2009
Individua gli indici per riconoscere l'esenzione: finalità solidaristiche, requisiti soggettivi e oggettivi, reinvestimento degli utili, assenza di prestazioni privatistiche a pagamento e integrazione con il servizio pubblico.
Ordinanza Cassazione n. 12652/2017
Giurisprudenza che conferma che l'esenzione si applica se le attività sanitarie/assistenziali non sono orientate al profitto e se, concretamente, non hanno modalità di gestione commerciale; grava sul contribuente l'onere di provare i requisiti oggettivi e soggettivi dell'esenzione.
Massime di principio
- La mera esistenza di una convenzione con il SSN o di finanziamenti pubblici non esclude automaticamente l'esenzione ICI: ciò che conta è se l'attività è svolta in modo non orientato al profitto.
- Per ottenere l'esenzione è necessario dimostrare sia requisiti soggettivi (statuto/qualifica ONLUS, finalità solidaristiche) sia requisiti oggettivi (assenza di prestazioni privatistiche a pagamento, reinvestimento degli utili, modalità gestionali non commerciali).
- La documentazione contabile (conto profitti e perdite, destinazione degli avanzi) e l'assenza di percorsi o servizi a pagamento sono prove rilevanti per dimostrare la natura non commerciale dell'attività.
- L'integrazione con il servizio pubblico e la presenza di attività rivolte a bisogni socialmente rilevanti rafforzano la qualificazione come attività non esclusivamente commerciale.
- Onere della prova: il contribuente deve fornire elementi concreti e specifici che attestino la non commercialità; le amministrazioni non possono presumere natura commerciale solo sulla base del finanziamento pubblico o di una convenzione.
- In caso di dubbio valutare precedenti comportamenti dell'amministrazione (esenzioni concesse in altri comuni/anni) e la coerenza della gestione economica dell'ente come elementi favorevoli alla qualificazione non commerciale.
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