Cassazione Penale, Sentenza n. 23265/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere sostenendo: 1) vizi di motivazione e violazione di legge circa la presunta partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), contestando la fondatezza e la qualità delle dichiarazioni dei collaboratori e la decontestualizzazione delle intercettazioni; 2) carenza di elementi probatori circa l'estorsione aggravata (mancanza di prova della effettiva corresponsione dei 30.000 euro, modalità di consegna e riscontri oggettivi); 3) mancata valutazione, ai fini della pericolosità, del tempo intercorso dai fatti (2020), del perdurare o meno dei rapporti associativi e delle attuali condizioni di vita e lavoro (lavoro stabile, padre di famiglia) che avrebbero dovuto superare la presunzione di pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi: convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori; riscontri investigativi (controlli di polizia, rinvenimento di armi, intercettazioni significative, 'cella' telefonica compatibile con la dinamica della consegna del denaro); conversazioni auto-accusatorie e accordi tra Rende e Patitucci sulla gestione del denaro. Quanto alla pericolosità, la Corte ha richiamato la presunzione relativa di pericolosità per i reati associativi e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per chi risulti inserito a pieno titolo nel sodalizio; il Tribunale aveva trovato assente prova della rescissione del vincolo associativo. Conseguenze pratiche: confermata la misura cautelare, dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, e trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che l'inserimento "a pieno titolo" nel sodalizio giustifica la gravità degli indizi e attiva la presunzione relativa di pericolosità sociale; le dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri possono integrare i gravi indizi richiesti.
art. 629 cod. pen.
secondo comma (riferimento a 628 terzo comma n.3)
Norma che disciplina l'estorsione aggravata; la Corte ritiene che le intercettazioni e gli elementi investigativi valutati dal giudice di merito siano idonei a fondare i gravi indizi circa la consumazione dell'estorsione.
art. 628 cod. pen.
Aggravante richiamata per la condotta estorsiva; valorizzata insieme al concorso ex art. 110 per la configurazione dell'aggravazione contestata.
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto provato il concorso tra Rende e Patitucci nell'estorsione alla luce delle intercettazioni e dei riscontri.
art. 309 cod. proc. pen.
Funzione del Tribunale in sede di riesame: il Tribunale del riesame opera ex art. 309 nella conferma/impugnazione delle misure cautelari; la Cassazione verifica la congruenza e adeguatezza della motivazione resa in tale sede.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma sull'impugnazione per cassazione: i motivi per violazione di legge e vizi di motivazione richiedono censure non meramente di merito; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente in gran parte generici o atti a rimettere in discussione la valutazione probatoria del giudice di merito.
art. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme relative alla pericolosità e alle esigenze cautelari; richiamate per il principio secondo cui per i reati di associazione mafiosa sussiste una presunzione relativa di pericolosità e un'adeguatezza, salvo prova di rescissione del vincolo associativo.
art. 273 cod. proc. pen.
comma 3 (richiamata giurisprudenza costituzionale)
Riferimento alla discussione sulla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare: la Corte ricorda la pronuncia costituzionale che ha escluso l'automatismo per i 'concorrenti esterni', ma ribadisce la legittimità della misura carceraria per chi risulti inserito nel sodalizio.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna per spese processuali e ammenda in caso di ricorso inammissibile; applicata qui per la somma di Euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi allo stato cautelare; seguita dalla Corte.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di impugnazioni contro decisioni del riesame su misure cautelari, non riesamina i fatti ma verifica la congruità e la completezza della motivazione: censure generiche che pretendono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Nelle ipotesi di associazione di tipo mafioso, sussiste una presunzione relativa di pericolosità e la custodia in carcere è ritenuta adeguata quando sia provata l'inserzione a pieno titolo nel sodalizio; per superarla è necessario provare la reale e verificabile rescissione del vincolo associativo.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se convergenti e riscontrate da elementi oggettivi (intercettazioni, riscontri di polizia, ritrovamenti), possono costituire base valida per la formazione di gravi indizi; l'attacco difensivo deve quindi mirare a dimostrare specifiche incoerenze, mancati riscontri o vizi nella raccolta delle dichiarazioni.
- Intercettazioni, conversazioni auto-accusatorie, elementi tecnici (dati di 'cella' telefonica, spostamenti non conformi ad accordi) e riscontri investigativi possono essere valutati dal giudice come elementi integrativi tali da ritenere compiuta la prova indiziaria dell'estorsione anche in assenza di una confessione formale della parte offesa.
- Per contestare l'adeguatezza della misura cautelare in capo a chi è indiziato di reati associativi, è strategico documentare la cessazione dei rapporti con il sodalizio, provare un cambiamento stabile delle condizioni personali e lavorative e dimostrare l'assenza di condotte successive che mantengano la pericolosità.
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