Sentenza n. 14314/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del decreto n. 24408 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis del D.-L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l’importo di Euro 1.236.600,85 entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi dell’art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e del relativo Allegato; - della nota della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell’articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, nello specifico: - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 settembre 2023, - del Decreto n. 10686 del 15 giugno 2023, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha ricalcolato l’importo complessivo del payback indicando il relativo importo nell’allegato 1 al Decreto stesso che sostituisce l’Allegato A di cui al Decreto n. 24408 del 12 dicembre 2023 adottato dalla stessa Provincia, principalmente impugnato ed in particolare, con riferimento alla ricorrente, individuando un importo dovuto a titolo di payback per gli anni 2015-2018 di complessivi euro 1.231.600,36; - di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e della Provincia Autonoma di Bolzano di determinazione e ricalcolo dell’obbligo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, oltre agli atti presupposti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali e provinciali, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, gli ulteriori atti presupposti e il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano del 12 dicembre 2022, che aveva imposto alla società il versamento di euro 1.236.600,85 a titolo di payback. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto provinciale del 15 giugno 2023, recante il ricalcolo dell’importo, rideterminato in euro 1.231.600,36. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dei ricorsi. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere versato, nei termini di legge, la quota ridotta del 25 per cento prevista dalla normativa sopravvenuta del 2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’intero gravame. Il Collegio ha rilevato che la società era inclusa nell’elenco provinciale delle aziende che avevano integralmente versato la quota di payback ridotta al 25 per cento e che la Provincia aveva accertato tale pagamento con apposito decreto, comunicandolo al TAR. In applicazione dell’articolo 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, il versamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei motivi originariamente dedotti contro gli atti statali e provinciali. Le spese di lite sono state integralmente compensate, come previsto dalla disciplina sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende soggette al payback e dei relativi importi.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].
Il pagamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano; le spese sono compensate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il versamento integrale, entro il termine previsto dalla legge sopravvenuta, della quota ridotta del 25 per cento degli importi di payback indicati nei provvedimenti regionali o provinciali estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativa agli anni 2015-2018.
- Quando l’amministrazione accerta il pagamento della quota ridotta e l’impresa risulta inclusa nell’elenco delle aziende adempienti, il giudizio instaurato contro i provvedimenti di payback deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di impugnazione.
- La cessazione della materia del contendere conseguente al pagamento della quota ridotta si estende all’intero gravame, compresi gli atti statali presupposti e i provvedimenti provinciali attuativi impugnati con motivi aggiunti.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal pagamento della quota ridotta previsto dalla disciplina speciale, le spese di lite sono integralmente compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 972/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14298/2026 - Roma, Sezione 4B
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14299/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14300/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14301/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14302/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →