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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02710/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2006 notificato a una società, con riprese d’imposta fondate sull’inquadramento delle attività svolte nell’ambito di una convenzione con un ente locale per l’estrazione e la commercializzazione di materiale lapideo e per il connesso progetto di rimodellamento geomorfologico. Dopo un primo contenzioso, definito con precedente ordinanza di cassazione e riassunzione davanti alla CTR, il giudice di rinvio ha ritenuto che la fattispecie integrasse un’operazione permutativa con vincolo di sinallagmaticità, soggetta a IVA per entrambe le prestazioni, e ha applicato la disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 63 d.lgs. 546/1992 e 384 c.p.c., lamentando che la CTR non si sarebbe conformata al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nell’ordinanza di rinvio, che avrebbe escluso l’illegittimità dei recuperi IVA sui lavori eseguiti in base alla convenzione; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la motivazione sulla natura permutativa delle operazioni fosse solo apparente e non rendesse percepibile il percorso logico-giuridico seguito.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che la CTR si era conformata alla precedente ordinanza di legittimità mediante espressa relatio alle sue puntuali motivazioni e che, nel caso concreto, questa Corte aveva già chiarito che la concessione per l’estrazione e la commercializzazione del materiale ghiaioso era collegata in vincolo sinallagmatico al progetto di rimodellamento geomorfologico, configurando un’operazione permutativa ai fini IVA. Di conseguenza, le due prestazioni dovevano essere assoggettate separatamente a imposizione, con autonomo rilievo degli obblighi formali e sostanziali e tassazione al momento della loro esecuzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e con gli ulteriori adempimenti processuali conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 546/1992

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la società lamentava un mancato rispetto di tale vincolo, ma la Corte ha escluso la violazione perché la CTR si è attenuta all’ordinanza rescindente.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nel caso concreto non vi è stata deviazione dal dictum di legittimità.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere la decisione; qui la motivazione non è stata ritenuta meramente apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico; la Corte ha escluso la violazione perché la CTR ha motivato mediante richiamo alla precedente ordinanza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede una motivazione intelligibile e non apparente; nel caso di specie il requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 111 Cost.

    Il principio del giusto processo implica una motivazione adeguata e non meramente apparente; la Corte ha negato che la sentenza impugnata ne fosse priva.

  • art. 3, comma terzo, d.lgs. 472/97

    È stato applicato il principio del favor rei per la disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la conformità può essere realizzata anche mediante richiamo puntuale alla precedente decisione di legittimità, purché ne sia recepita la ratio decisoria.
  • La motivazione non è apparente quando, pur concisa e per relationem, consente di individuare la base giuridica della decisione e di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
  • In materia IVA, quando due prestazioni sono collegate da vincolo di sinallagmaticità e integrano un’operazione permutativa, ciascuna prestazione deve essere assoggettata autonomamente a imposizione, con separata rilevanza degli obblighi formali e sostanziali e con tassazione al momento della rispettiva esecuzione.
  • La mera contestazione della qualificazione giuridica dei fatti non basta a scardinare la decisione se la precedente pronuncia di cassazione ha già chiarito, in relazione al caso concreto, la corretta ricostruzione dell’operazione imponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicatoNullità

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