Ordinanza n. 2534/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (sezione prima) n. 119, pubblicata il 15 maggio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo che aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla società
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Abruzzo che aveva rigettato la domanda cautelare. L'appello richiedeva un approfondimento delle deduzioni relative alla sufficienza degli elementi addotti per dimostrare il controllo rilevante ai fini dell'erogazione dei benefici e, conseguentemente, al superamento del limite massimo dei benefici erogabili. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario un esame più approfondito nel merito, senza definire in questa fase la fondatezza delle censure.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una misura cautelare sostanziale né anticipare una decisione sulla fondatezza delle contestazioni relative al controllo e al limite massimo dei benefici erogabili. Ha ordinato alla segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando la controversia cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la decisione immediata, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nel caso concreto l'accoglimento dell'appello è stato disposto soltanto a tale fine.
Massime di principio
- Quando l'esame delle censure cautelari richiede un approfondimento degli elementi fattuali e giuridici rilevanti, il giudice d'appello può accogliere l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza concedere una misura cautelare sostanziale e senza anticipare la decisione sul merito.
- L'accoglimento disposto ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura meramente processuale e organizzatoria: non implica l'accertamento della fondatezza delle censure né la riforma sostanziale dell'atto amministrativo impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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