Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20521/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda nasce dalla richiesta di pagamento, proposta dal titolare di una ditta individuale, per prestazioni rese in favore di un'azienda ospedaliera universitaria tra il 12 agosto 1997 e il 30 aprile 1998. La pretesa riguardava il trasporto di arredi e attrezzature dell'ex Istituto Oncologico dalla sede periferica alla sede centrale del Policlinico, con impiego sia di manodopera sia di camion e furgoni. L'attore sosteneva di aver ricevuto solo un pagamento parziale, calcolato sul prezzario dei servizi di manovalanza/facchinaggio, e chiedeva il corrispettivo anche per l'uso dei mezzi e le spese connesse, in via principale come domanda contrattuale e, in subordine, quale indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo non provato in modo sufficiente che residuasse un credito ulteriore rispetto a quanto già pagato e hanno escluso l'ammissibilità dell'azione di arricchimento proposta in via subordinata. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con due motivi, violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando erronea valutazione delle prove e omessa pronuncia, nonché violazione dell'art. 2041 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la congruità del pagamento già effettuato e riconoscere comunque un indennizzo per il trasporto non remunerato. Ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui l'azione di arricchimento non sarebbe proponibile in via subordinata quando la domanda principale sia stata rigettata per difetto di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decisiva della sentenza impugnata, cioè il fatto che la domanda contrattuale era stata rigettata non per difetto del titolo, ma per insufficienza di prova, e che in tale ipotesi l'azione di arricchimento non è proponibile in via subordinata. Ha inoltre osservato che i motivi si traducevano in una richiesta di riesame del merito e in una deduzione generica di omessa pronuncia, senza indicazione di un preciso fatto storico omesso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è ammissibile in via subordinata solo se la domanda principale sia stata rigettata per difetto del titolo, non quando sia stata respinta per insufficienza di prova.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il credito grava su chi lo aziona; la mancata prova sufficiente del preteso corrispettivo conduce al rigetto della domanda principale.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove non è ammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia deve riguardare una domanda o un'eccezione specifica; non può essere dedotto in modo generico come mancata considerazione di documenti.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'azione generale di arricchimento senza causa può essere proposta in via subordinata solo quando la domanda principale sia stata rigettata per assenza o invalidità del titolo giuridico dedotto, non quando il rigetto dipenda dall'insufficienza della prova del credito o della prestazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una nuova valutazione del materiale probatorio; il controllo di legittimità non sostituisce il giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla attendibilità degli indizi.
  • Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice abbia del tutto omesso di decidere su una domanda, un'eccezione o un capo autonomo della decisione, non già quando la parte contesti genericamente il mancato esame di singoli documenti.
  • Chi agisce per il pagamento di un corrispettivo deve offrire una prova puntuale e sufficiente sia dell'an debeatur sia, quando contestato, del quantum; in mancanza, la domanda principale è correttamente rigettata e non si apre automaticamente la via dell'azione residuale ex art. 2041 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.