Sentenza n. 1032/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza - del decreto ingiuntivo n. 409/2024 e n. 239/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due decreti ingiuntivi del Tribunale di Rimini relativi al beneficio della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza a due decreti ingiuntivi del Tribunale di Rimini, ciascuno relativo alla carta docente per una annualità. I decreti ingiuntivi non sono stati opposti e sono divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria. Essi sono stati notificati al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, rilevando l'esecutività dei decreti ingiuntivi non opposti e la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nei decreti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, potrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, su istanza della ricorrente, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo e di predisporre, in caso di ulteriore inadempimento, la sostituzione mediante commissario ad acta.
art. 647 c.p.c.
I decreti ingiuntivi non opposti acquistano efficacia esecutiva, come attestato dalla cancelleria; tale efficacia consente di chiederne l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario divenuto esecutivo per mancata opposizione ai sensi dell'art. 647 c.p.c., purché il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Accertata la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il successivo inadempimento.
- Nell'esecuzione del titolo giudiziale, devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte dall'Amministrazione.
Come è indicizzato
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