Sentenza del 12/07/2022 n. 21955 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, in appello e poi in cassazione, di due cartelle di pagamento relative alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) per gli anni 2006-2007; deduceva molteplici censure (violazioni di norme tributarie e di procedimento) tra cui: difetto di contraddittorio e mancata nomina del difensore dell'ente in primo grado; illegittimità dell'affidamento della riscossione al Consorzio; illegittimità della formazione dei ruoli dopo la presunta soppressione della TIA; violazioni dei termini e del regime transitorio tra TARSU/TIA; errata applicazione delle norme sulle spese di giudizio e sulla liquidazione degli onorari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili come tale le censure fondate sull'art. 360, comma 1, n.5 (omesso esame di fatto decisivo) perché in realtà attaccavano interpretazioni di diritto o valutazioni normative; ha invece riconosciuto un vizio formale nell'appello (la motivazione del giudice d'appello era costituita da un mero rinvio alla sentenza di primo grado), ma ha esercitato il potere di correzione 'solo in diritto' senza effettuare nuove valutazioni di fatto, confermando l'esito di merito. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto infondate le censure principali: il Consorzio poteva legittimamente esercitare attività di accertamento e riscossione in forza dell'affidamento della gestione del servizio rifiuti; la disciplina transitoria tra TARSU e TIA ha mantenuto efficaci le regolamentazioni e i provvedimenti attuativi preesistenti; non si è verificata l'illegittimità nella formazione dei ruoli per gli anni contestati. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992
art. 36, comma 2; art. 12; art. 15, comma 2-bis; art. 59
Usato per censire profili di difetto di contraddittorio, capacità processuale e disciplina delle spese: la Corte ha escluso che la mancata difesa dell'ente in primo grado determinasse automaticamente rimessione al primo giudice e ha richiamato la disciplina che consente alla commissione di compensare o liquidare le spese con riduzioni per gli enti.
D.Lgs. 22/1997
art. 49, commi 9 e 13 e comma 15 (richiamato frequentemente)
La Corte interpreta l'art.49 come norma che lega ex lege la gestione del servizio rifiuti ai poteri di accertamento e riscossione: il soggetto gestore applica la tariffa nel rispetto della convenzione ed è anche soggetto legittimato alla riscossione.
D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)
art. 238 (commi 1, 6, 11, 12), art. 264 (comma 1 lett. i)
La Corte ha richiamato il regime transitorio previsto dal Codice: le discipline regolamentari vigenti e i provvedimenti attuativi previgenti restano applicabili fino all'adozione dei regolamenti attuativi, con conseguente possibilità per i Comuni di proseguire il prelievo secondo la disciplina antecedente (TARSU/TIA1) sino all'adozione delle nuove disposizioni.
D.L. 31/12/2007 n.248, conv. L. 28/02/2008 n.31
art. 36 (richiamato dal giudice e dal ricorrente, correttamente individuato come normativa di riferimento)
La Corte chiarisce che alcune disposizioni regolatorie invocate dal ricorrente erano erroneamente attribuite ad altri testi; in ogni caso non sostengono le sue doglianze sulla modalità di affidamento della riscossione.
D.Lgs. 507/1993
Norma applicabile esclusivamente alla TARSU per l'iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente: la Corte esclude l'applicabilità estensiva di tale disposizione al nuovo tributo oggetto della controversia (TIA/TIA1).
L. 212/2000
art. 1 e art. 3 (richiamate dal ricorrente)
Il richiamo al principio di irretroattività delle norme tributarie non è risultato idoneo a porre in crisi la regolarità degli atti impugnati, stante la disciplina transitoria e la natura delle modifiche normative successive.
D.L. 208/2008, conv. L. 13/2009
La Corte osserva che la disposizione non ha effetto retroattivo lesivo e non modifica la legittimità della TIA1 contestata; non prevale sulla disciplina regolatoria già vigente.
D.Lgs. 446/1997
Richiamata in relazione alla sottoscrizione del ruolo e all'onere di prova: la Corte ricorda che la giurisprudenza ha escluso la necessità della sottoscrizione del ruolo per la sua validità e che la normativa sulla tariffazione consente l'affidamento al soggetto gestore.
D.M. 127/2004
Tabella A, parte II, nn. 12, 19, 20
Rilevato in tema di liquidazione delle spese e parametri per onorari: la Corte ha ritenuto inesatto il calcolo proposto dal ricorrente perché non considerava i diritti di procuratore e altre voci previste dalla tariffa; la liquidazione a favore dell'ente è conforme alla normativa.
D.P.R. 602/1973
art. 25, comma 1, lett. a
Richiamato in tema di decadenze e termini per iscrizione a ruolo: la Corte osserva che il ricorrente non ha dimostrato che la decadenza si fosse perfezionata in base a tale norma.
D.P.R. 158/1999
art. 11 (regime transitorio)
Considerato provvedimento attuativo del D.Lgs. 22/1997; la sua disciplina transitoria è stata mantenuta e rilevante per preservare la continuità del regime di prelievo fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal Codice dell'Ambiente.
Massime di principio
- Quando la legge collega ex lege la gestione del servizio rifiuti ai poteri di accertamento e riscossione, l'affidamento della gestione al concessionario legittima anche l'emissione di atti di accertamento e la riscossione da parte del concessionario stesso.
- Le discipline transitorie (tra TARSU/TIA/TIA2) possono mantenere in vita regolamenti e provvedimenti attuativi preesistenti fino all'adozione dei nuovi regolamenti; quindi la mera introduzione di una nuova normativa non invalida automáticamente i ruoli formati in regime transitorio.
- L'appellante non può ottenere la rimessione al primo grado per l'erronea costituzione processuale dell'ente se il processo si è regolarmente svolto e tutti i contraddittori hanno partecipato: la nullità è una ipotesi tassativa.
- L'art. 360, comma 1, n.5 (omesso esame di fatto decisivo) non è il rimedio per contestare interpretazioni giuridiche o errate applicazioni di norme: va usato solo per fatti materiali specifici la cui omissione incida sulla decisione.
- La mancata sottoscrizione del ruolo non è automaticamente causa di nullità o inefficacia; la giurisprudenza ammette validità del ruolo anche in assenza di tale formalità se risultano comunque gli elementi essenziali dell'iscrizione.
- Il giudice d'appello può richiamare e condividere la motivazione del primo giudice, ma il rinvio deve essere tale da consentire il controllo (deve emergere che il giudice d'appello ha verificato l'infondatezza dei motivi di gravame); in difetto la decisione può essere censurata, ma la Cassazione può anche correggere la motivazione in diritto senza riesaminare i fatti.
- Nella liquidazione delle spese contro un ente impositore che si è costituito senza difensore, si applica la tariffa degli avvocati con le riduzioni previste per gli enti: il dettaglio delle voci di liquidazione deve essere coerente con la tariffa e comprensivo dei diritti di procuratore ove spettanti.
- Le contestazioni sulla legittimità dell'affidamento del servizio di riscossione richiedono la prova concreta dell'irregolarità dell'atto amministrativo che ha affidato il servizio; atti pubblici e delibere che mostrano il subentro del concessionario possono essere sufficienti per esonerare ulteriori oneri probatori.
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