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Sentenza

Sentenza del 30/01/2019 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Tarsu - Condominio - Aree comuni o scoperte - Debenza dell'imposta - Onere gravante su songolo proprietario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che il condominio non è il soggetto passivo legittimato al pagamento della TARSU per le aree comuni o scoperte. L'imposta deve invece essere imputata ai singoli proprietari delle unità immobiliari, secondo la rispettiva posizione di occupazione o detenzione degli spazi imponibili. Il testo disponibile non riporta ulteriori dettagli sul dispositivo, sulle parti processuali o sull'eventuale regolazione delle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo della TARSU relativamente alle aree comuni o scoperte di un condominio. La questione è se l'obbligo tributario gravi sul condominio, quale ente collettivo, oppure sui singoli proprietari delle unità immobiliari.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 64

    La norma individua i presupposti soggettivi della tassa e collega l'obbligazione alla detenzione o occupazione dei locali e delle aree tassabili, non alla mera esistenza del condominio quale organizzazione collettiva.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    La norma disciplina gli obblighi dichiarativi e gli elementi necessari per l'applicazione della TARSU; nel caso esaminato, tali obblighi fanno capo ai singoli soggetti che occupano o detengono le unità immobiliari e le relative aree imponibili.

Massime di principio

  • Per la TARSU, il soggetto passivo è normalmente chi occupa o detiene i locali o le aree suscettibili di produrre rifiuti, non il condominio in quanto tale.
  • Le aree comuni o scoperte condominiali non determinano automaticamente un'obbligazione tributaria unitaria a carico del condominio: occorre individuare i singoli proprietari o detentori cui l'area è riferibile.
  • L'amministratore può svolgere funzioni di gestione o rappresentanza, ma ciò non lo trasforma, né trasforma il condominio, nel soggetto passivo dell'imposta, salvo una specifica e autonoma detenzione dell'area.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare concretamente chi abbia la disponibilità dell'area, se essa sia effettivamente tassabile e come il regolamento comunale disciplini superfici, esclusioni e ripartizione dell'imposta.

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