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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2717/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Massarelli impugnava in cassazione la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto del 14.04.2021, con cui era stata riformata l'assoluzione di primo grado (Tribunale di Taranto, 12.02.2020) e dichiarata la sua responsabilità per il reato di diffamazione reiterata (art. 595 c.p., comma 3). Il ricorrente denunciava la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale che, a suo dire, aveva travisato le prove e non aveva considerato le denegazioni di paternità dei post offensive da parte dell'imputato. In corso di cassazione la parte offesa (Carrieri) ha presentato remissione di querela (2.9.2021, depositata l'11.10.2021) con accettazione dell'imputato; il P.M. in udienza aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato era estinto per remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, richiamando il principio delle Sezioni Unite (n. 24241/2004) secondo cui tale remissione determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto; l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    comma 3 (diffamazione con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso)

    La condotta contestata è stata qualificata come diffamazione aggravata dalla reiterazione; la Corte di merito l'aveva ritenuta integrata sulla base della valutazione probatoria, ma la Cassazione non ha esaminato ulteriormente la questione di merito perché il reato è stato poi estinto per remissione di querela

  • art. 192 c.p.p.

    comma 2 (motivazione della sentenza)

    Il ricorrente deduceva violazione di questo articolo lamentando motivazione carente e contraddittoria della Corte d'appello; la questione relativa alla correttezza della motivazione è stata sollevata ma è divenuta irrilevante dopo l'estinzione del reato

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020, conv. L. 176/2020

    previsione procedurale richiamata per l'acquisizione delle conclusioni del Procuratore Generale in forma scritta

    La Corte ha preso atto delle richieste scritte del P.G. trasmesse ai sensi della norma; tale adempimento non incide sul controllo della estinzione del reato per remissione di querela

  • Sez. Un., n. 24241/2004 (giurisprudenza)

    massima di diritto in materia di remissione di querela in pendenza di ricorso per cassazione

    Principio secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità anche se esistono altre cause di inammissibilità

Massime di principio

  • La remissione di querela valida e accettata estingue il reato perseguibile a querela anche se avvenuta in pendenza del ricorso per cassazione: il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione e può annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
  • La remissione di querela prevale su questioni processuali come l'inammissibilità del ricorso: una causa di estinzione sopravvenuta va rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione quando ricorre.
  • L'accettazione della remissione da parte dell'imputato è necessaria perché l'estinzione abbia effetto; la tempestività (intervenuta durante il processo o in pendenza del ricorso) è rilevante per l'applicazione del principio delle Sezioni Unite.
  • Anche se il reato si estingue, ciò non equivale a una pronuncia di proscioglimento pieno: le conseguenze processuali possono prevedere comunque condanna al pagamento delle spese processuali.
  • Se si impugna in Cassazione una decisione per vizi di motivazione o di fatto, bisogna considerare la possibilità che una remissione della querela sopravvenuta renda irrilevanti le questioni di merito; pertanto, verificare tempestivamente l'eventuale sopravvenienza di cause estintive prima della discussione.

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