Cassazione Penale, Sentenza n. 2717/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Massarelli impugnava in cassazione la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto del 14.04.2021, con cui era stata riformata l'assoluzione di primo grado (Tribunale di Taranto, 12.02.2020) e dichiarata la sua responsabilità per il reato di diffamazione reiterata (art. 595 c.p., comma 3). Il ricorrente denunciava la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale che, a suo dire, aveva travisato le prove e non aveva considerato le denegazioni di paternità dei post offensive da parte dell'imputato. In corso di cassazione la parte offesa (Carrieri) ha presentato remissione di querela (2.9.2021, depositata l'11.10.2021) con accettazione dell'imputato; il P.M. in udienza aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato era estinto per remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, richiamando il principio delle Sezioni Unite (n. 24241/2004) secondo cui tale remissione determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto; l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
comma 3 (diffamazione con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso)
La condotta contestata è stata qualificata come diffamazione aggravata dalla reiterazione; la Corte di merito l'aveva ritenuta integrata sulla base della valutazione probatoria, ma la Cassazione non ha esaminato ulteriormente la questione di merito perché il reato è stato poi estinto per remissione di querela
art. 192 c.p.p.
comma 2 (motivazione della sentenza)
Il ricorrente deduceva violazione di questo articolo lamentando motivazione carente e contraddittoria della Corte d'appello; la questione relativa alla correttezza della motivazione è stata sollevata ma è divenuta irrilevante dopo l'estinzione del reato
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020, conv. L. 176/2020
previsione procedurale richiamata per l'acquisizione delle conclusioni del Procuratore Generale in forma scritta
La Corte ha preso atto delle richieste scritte del P.G. trasmesse ai sensi della norma; tale adempimento non incide sul controllo della estinzione del reato per remissione di querela
Sez. Un., n. 24241/2004 (giurisprudenza)
massima di diritto in materia di remissione di querela in pendenza di ricorso per cassazione
Principio secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità anche se esistono altre cause di inammissibilità
Massime di principio
- La remissione di querela valida e accettata estingue il reato perseguibile a querela anche se avvenuta in pendenza del ricorso per cassazione: il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione e può annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- La remissione di querela prevale su questioni processuali come l'inammissibilità del ricorso: una causa di estinzione sopravvenuta va rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione quando ricorre.
- L'accettazione della remissione da parte dell'imputato è necessaria perché l'estinzione abbia effetto; la tempestività (intervenuta durante il processo o in pendenza del ricorso) è rilevante per l'applicazione del principio delle Sezioni Unite.
- Anche se il reato si estingue, ciò non equivale a una pronuncia di proscioglimento pieno: le conseguenze processuali possono prevedere comunque condanna al pagamento delle spese processuali.
- Se si impugna in Cassazione una decisione per vizi di motivazione o di fatto, bisogna considerare la possibilità che una remissione della querela sopravvenuta renda irrilevanti le questioni di merito; pertanto, verificare tempestivamente l'eventuale sopravvenienza di cause estintive prima della discussione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2493/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2495/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2496/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2498/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2499/2022 del 24/01/2022
- Sentenza penale · 24 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2500/2022 del 24/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →