Sentenza n. 3109/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento n. 4289 del 14-04-2025, notificato al ricorrente in data 28-04-2025, di rigetto dell'istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato nonché del provvedimento di revoca del Nulla Osta P-PA/L/Q/2023/101897 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Palermo non notificato, nonché della nota dello Sportello Unico dell'Immigrazione di conferma del provvedimento di revoca del nulla osta del 16.06.2025 notificato in pari data, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto a parte ricorrente Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato e revoca del nulla osta al lavoro, confermata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.L. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024, nonché della disciplina relativa alla conferma della volontà del datore di lavoro di procedere all'assunzione. Il nulla osta al lavoro subordinato era stato rilasciato nell'ambito del decreto flussi 2023, ma l'invito telematico alla conferma era stato inviato a un indirizzo PEC errato e non era stato recapitato al datore di lavoro. Lo Sportello Unico aveva quindi ritenuto mancata la conferma e aveva revocato il nulla osta; il Consolato aveva conseguentemente rigettato la domanda di visto. Il datore di lavoro aveva successivamente manifestato la volontà di assumere il ricorrente e aveva segnalato il disguido, ma l'amministrazione aveva confermato l'impossibilità di modificare il provvedimento. Il ricorrente ha contestato, in particolare, che la mancata ricezione dell'invito potesse produrre automaticamente la revoca del nulla osta e il diniego del visto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha preliminarmente rilevato che il potenziale datore di lavoro deve essere invitato, prima dell'emissione del visto, a confermare la volontà di procedere all'assunzione e che l'invito viene trasmesso tramite PEC. Sebbene l'amministrazione avesse assolto all'onere di invio, dagli atti risultava una ricevuta di mancata consegna con codice di errore relativo all'indirizzo non valido. Il giudice ha ritenuto che l'errata indicazione dell'indirizzo PEC, anche se imputabile al datore di lavoro, non superasse il dato decisivo del mancato recapito dell'invito, soprattutto in presenza di successive manifestazioni di interesse all'assunzione. L'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998 deve essere interpretato nel senso che l'invito debba non soltanto essere inviato, ma anche effettivamente ricevuto dal potenziale datore di lavoro. Tale soluzione è imposta dai principi del giusto procedimento, della buona amministrazione e della buona fede nei rapporti tra amministrazione e privati, nonché dall'esigenza di evitare automatismi preclusivi in una materia incidente su diritti e interessi legittimi di primario rilievo personale. Gli ulteriori profili sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate, con refusione del contributo unificato se versato, poiché il datore di lavoro aveva contribuito all'aggravamento procedimentale mediante il disguido relativo all'indirizzo PEC.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
il potenziale datore di lavoro beneficiario di nulla osta deve essere invitato a confermare, prima dell’emissione del visto d’ingresso, la propria volontà di procedere all’assunzione
L'invito alla conferma della volontà assuntiva costituisce uno snodo fondamentale e imprescindibile del procedimento e deve risultare non soltanto inviato, ma anche effettivamente ricevuto dal potenziale datore di lavoro.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa del nulla osta al lavoro subordinato e della procedura di ingresso del lavoratore straniero.
art. 31 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale fondamento regolamentare della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato per la precedente fissazione dell'udienza di merito dopo la fase cautelare.
D.L. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
Invocato dal ricorrente quale disciplina violata in relazione all'invito a confermare l'interesse all'assunzione.
Massime di principio
- Nella procedura di ingresso per lavoro subordinato, l'invito al potenziale datore di lavoro a confermare la volontà di procedere all'assunzione deve essere effettivamente ricevuto dal destinatario; il mero invio telematico non è sufficiente quando la comunicazione non giunge a buon fine.
- La mancata ricezione dell'invito alla conferma della volontà assuntiva non può fondare automaticamente la revoca del nulla osta e il conseguente diniego del visto, poiché la conferma costituisce uno snodo imprescindibile del procedimento.
- Anche quando il mancato recapito sia collegato a un'inesatta indicazione dell'indirizzo PEC imputabile al datore di lavoro, l'amministrazione deve considerare il dato sostanziale della mancata conoscenza dell'invito e le successive manifestazioni di interesse all'assunzione, alla luce dei principi di giusto procedimento, buona amministrazione e buona fede.
- In materia di ingresso e lavoro degli stranieri non sono ammissibili automatismi preclusivi quando incidano su diritti e interessi legittimi di primario rilievo inerenti alla persona.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →