Sentenza del 14/06/2016 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTO- Irpef - Cessione di quote all'interno del nucleo famigliare senzacorresponsione di corrispettivo - Plusvalenza - E' esclusa (art. 67, 1. c.lett. c, TUIR). Ilpresupposto per la realizzazione della plusvalenza è la cessione a tiolooneroso e richiede quindi l'effettivo pagamento del prezzo/corrispettivo. Iltrasferimento di quote all'interno del nucleo famigliare senza pagamento dialcun corrispettivo esclude l'esistenza di plusvalenza tassabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento fondato sulla presunta plusvalenza è escluso o comunque non può essere confermato, poiché il trasferimento gratuito delle quote non integra una cessione a titolo oneroso. Il testo non specifica l'organo giudicante né il dispositivo formale, ma il principio espresso è favorevole al contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità a IRPEF di una presunta plusvalenza derivante dal trasferimento di quote societarie all'interno del nucleo familiare. Il trasferimento è avvenuto senza corresponsione di alcun prezzo o altro corrispettivo. Secondo il principio richiamato, la plusvalenza presuppone una cessione a titolo oneroso e l'effettivo pagamento del corrispettivo; in assenza di tali elementi, non si realizza una plusvalenza tassabile.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lettera c), TUIR
La disposizione è interpretata nel senso che la plusvalenza imponibile derivante dalla cessione di partecipazioni richiede un trasferimento a titolo oneroso. Un trasferimento gratuito, privo di effettivo pagamento del prezzo o corrispettivo, non realizza il presupposto reddituale della plusvalenza tassabile.
Massime di principio
- Per tassare una plusvalenza derivante dal trasferimento di quote deve essere dimostrata una cessione a titolo oneroso, con un prezzo o corrispettivo effettivamente pattuito e corrisposto.
- Il semplice trasferimento di partecipazioni tra familiari non determina automaticamente una plusvalenza imponibile se l'operazione è realmente gratuita.
- La qualificazione formale dell'atto non è sufficiente: occorre verificare la sostanza economica dell'operazione e l'eventuale esistenza di pagamenti, compensazioni o altri vantaggi economicamente valutabili.
- In caso di contestazione fiscale, il contribuente dovrebbe documentare la gratuità del trasferimento, l'assenza di pagamenti e la reale natura familiare o liberale dell'operazione.
- La gratuità apparente non esclude la tassazione se l'Amministrazione dimostra che il corrispettivo è stato occultato o che il trasferimento fa parte di un'operazione onerosa più ampia.
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