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Sentenza

Sentenza del 14/06/2016 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

ACCERTAMENTO- Irpef - Cessione di quote all'interno del nucleo famigliare senzacorresponsione di corrispettivo - Plusvalenza - E' esclusa (art. 67, 1. c.lett. c, TUIR). Ilpresupposto per la realizzazione della plusvalenza è la cessione a tiolooneroso e richiede quindi l'effettivo pagamento del prezzo/corrispettivo. Iltrasferimento di quote all'interno del nucleo famigliare senza pagamento dialcun corrispettivo esclude l'esistenza di plusvalenza tassabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento fondato sulla presunta plusvalenza è escluso o comunque non può essere confermato, poiché il trasferimento gratuito delle quote non integra una cessione a titolo oneroso. Il testo non specifica l'organo giudicante né il dispositivo formale, ma il principio espresso è favorevole al contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettabilità a IRPEF di una presunta plusvalenza derivante dal trasferimento di quote societarie all'interno del nucleo familiare. Il trasferimento è avvenuto senza corresponsione di alcun prezzo o altro corrispettivo. Secondo il principio richiamato, la plusvalenza presuppone una cessione a titolo oneroso e l'effettivo pagamento del corrispettivo; in assenza di tali elementi, non si realizza una plusvalenza tassabile.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, lettera c), TUIR

    La disposizione è interpretata nel senso che la plusvalenza imponibile derivante dalla cessione di partecipazioni richiede un trasferimento a titolo oneroso. Un trasferimento gratuito, privo di effettivo pagamento del prezzo o corrispettivo, non realizza il presupposto reddituale della plusvalenza tassabile.

Massime di principio

  • Per tassare una plusvalenza derivante dal trasferimento di quote deve essere dimostrata una cessione a titolo oneroso, con un prezzo o corrispettivo effettivamente pattuito e corrisposto.
  • Il semplice trasferimento di partecipazioni tra familiari non determina automaticamente una plusvalenza imponibile se l'operazione è realmente gratuita.
  • La qualificazione formale dell'atto non è sufficiente: occorre verificare la sostanza economica dell'operazione e l'eventuale esistenza di pagamenti, compensazioni o altri vantaggi economicamente valutabili.
  • In caso di contestazione fiscale, il contribuente dovrebbe documentare la gratuità del trasferimento, l'assenza di pagamenti e la reale natura familiare o liberale dell'operazione.
  • La gratuità apparente non esclude la tassazione se l'Amministrazione dimostra che il corrispettivo è stato occultato o che il trasferimento fa parte di un'operazione onerosa più ampia.

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