Cassazione Penale, Sentenza n. 51278/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in relazione al reato di concorso in estorsione aggravata. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che nuove dichiarazioni della persona offesa al dibattimento, che avrebbero negato le minacce ricevute, avrebbero escluso il ruolo concorsuale a suo carico; 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, lamentando che non era stata valutata la sua attività lavorativa e l'assenza di precedenti analoghi
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse dato motivazione esaustiva: le dichiarazioni della persona offesa non escludevano totalmente la partecipazione concorsuale e restavano ancora da valutare testimonianze e intercettazioni in perizia; le censure del ricorrente costituivano una mera rivalutazione del merito e/o si fondavano su prove non ancora acquisite. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto generico: non è stata dimostrata l'esistenza di novità tali da incidere sul giudicato cautelare e, dato il quadro degli addebiti e il procedimento di riesame già intervenuto, elementi quali lavoro e assenza di precedenti non sono stati ritenuti sufficienti o non erano stati proposti in sede di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Codice di procedura penale - norme sulla custodia cautelare e riesame
La decisione conferma che la revoca di una misura cautelare richiede l'emersione di elementi nuovi, rilevanti e specifici tali da incidere sul quadro indiziario già formato; la valutazione del giudice del riesame è insindacabile salvo evidente carenza motivazionale
Norme sul ricorso per cassazione
La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti né valuta prove non ancora acquisite; il ricorso fondato su mera diversa valutazione degli stessi elementi o su prove future è inammissibile
Normativa relativa alla Cassa delle Ammende
È prevista la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati, commisurata al grado di colpa dell'autore del ricorso
Massime di principio
- La revoca di una misura cautelare richiede elementi nuovi, concreti e decisivi rispetto a quelli già valutati: mere dichiarazioni alternative non automaticamente travolgono il quadro indiziario se permangono altre prove
- La Corte non può basare la revoca su prove non ancora acquisite in giudizio definitivo: la difesa deve produrre e proporre in modo tempestivo elementi nuovi, già disponibili, e non limitarsi a interpretazioni divergenti delle prove esistenti
- L'assenza di precedenti e lo svolgimento di attività lavorativa, da soli, non sono sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione del reato se il quadro degli addebiti resta grave; tali circostanze devono essere contestualizzate e provate come novità rilevanti
- Le censure generiche sulla motivazione del giudice di merito vengono rigettate se il giudice ha fornito una motivazione congrua che mostra l'esistenza di altri elementi probatori ancora da valutare
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e a somme in favore della Cassa delle Ammende; è quindi necessario valutare attentamente la fondatezza e la novità delle argomentazioni prima di proporre ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51079/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51081/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51082/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51083/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51088/2023 del 21/12/2023
- Sentenza penale · 21 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51092/2023 del 21/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →