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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00988/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA indicato in dichiarazione per l’anno 2008 da una società poi cessata e cancellata dal registro delle imprese. La contribuente aveva chiesto nel 2016 il rimborso del credito; la CTR aveva accolto l’appello ritenendo che l’indicazione del credito nel quadro RX, nella colonna relativa al credito da utilizzare in compensazione e/o detrazione, fosse sufficiente a esprimere la volontà di ottenere il soddisfacimento del credito e che, pertanto, non operasse la decadenza biennale ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ma solo la prescrizione ordinaria decennale. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza deducendo violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2964 e 2966 c.c., sostenendo che la domanda di rimborso non era stata formulata in modo inequivoco nella dichiarazione, essendo stato il credito collocato nella sezione dedicata alla compensazione e non in quella per il rimborso, con conseguente tardività dell’istanza del 2016 per decorso del termine biennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR perché, secondo la giurisprudenza richiamata, domanda di rimborso e domanda di compensazione del credito IVA vanno tenute distinte; tuttavia, nel caso concreto, la società aveva cessato l’attività nello stesso esercizio 2008 ed era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2009, sicché ricorreva un’ipotesi eccezionale in cui la compensazione non sarebbe più stata possibile. In tale situazione, la qualificazione del credito come esposto in dichiarazione nella colonna relativa alla compensazione/detrazione non escludeva l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale e non della decadenza biennale. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate. È stato inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 21, d.lgs. n. 546/1992

    Il termine biennale di decadenza per il rimborso non si applica quando la domanda di restituzione del credito IVA, pur non espressamente qualificata come rimborso in dichiarazione, sia riferibile a un’ipotesi eccezionale in cui la compensazione non sia più praticabile; altrimenti opera per le istanze di rimborso non inequivocamente manifestate.

  • art. 2946 c.c.

    In presenza di inequivoca volontà di ottenere il rimborso, e nelle ipotesi eccezionali in cui non sia più possibile la compensazione, il diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato dall’Agenzia a sostegno della tesi della decadenza; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, avendo ritenuto comunque prevalente, nel caso concreto, la prescrizione decennale per l’ipotesi eccezionale della cessazione dell’attività.

  • art. 2966 c.c.

    Richiamato nel ricorso insieme all’art. 2964 c.c.; la Corte non ha accolto la tesi della decadenza biennale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore e la costituzione del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La domanda di rimborso del credito IVA va distinta dalla domanda di compensazione: la semplice indicazione del credito in dichiarazione non equivale automaticamente a istanza di rimborso se non emerge una volontà inequivoca in tal senso.
  • Quando il credito IVA è indicato nella sezione della dichiarazione dedicata alla compensazione o detrazione, in linea generale non si applica la prescrizione decennale per il rimborso, ma la decadenza biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
  • La prescrizione ordinaria decennale può operare in via eccezionale quando la compensazione non sia più astrattamente o concretamente esercitabile, come nei casi di cessazione dell’attività o di morte del contribuente.
  • In presenza di una situazione in cui il contribuente non possa più utilizzare il credito in compensazione per fatti sopravvenuti e definitivi, l’esposizione del credito in dichiarazione può essere sufficiente a far valere il diritto al rimborso entro il termine prescrizionale ordinario.
  • Nel giudizio di legittimità, la Corte può confermare la decisione di merito che abbia correttamente applicato tali principi, respingendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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