Ordinanza n. 2967/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di Roma, Div. III Cat. 11/A, emesso in data 20 aprile 2026 e notificato in data 22 aprile 2026, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), la sospensione per la durata di giorni 10 (dieci) della licenza relativa all’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-del 16 aprile 2026, richiamata nel provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma che ha disposto, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione per dieci giorni della licenza dell'esercizio pubblico
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto questorile di sospensione della licenza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti e consequenziali, inclusa la nota della Compagnia Carabinieri richiamata nel provvedimento. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. L'Amministrazione ha richiamato nella propria memoria difensiva verbali relativi ad accertamenti effettuati dalle Forze dell'Ordine presso il locale in cinque date e la nota posta a fondamento del decreto; il Collegio ha ritenuto necessario acquisire tali documenti ai fini della decisione sulla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori, ordinando all'Amministrazione resistente di depositare i verbali degli accertamenti eseguiti presso il locale il 9 gennaio, 31 gennaio, 1° febbraio, 21 marzo e 2 aprile 2026, nonché la nota del 16 aprile 2026 richiamata nel decreto impugnato, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Ha fissato la camera di consiglio del 29 settembre 2026 per il prosieguo dell'esame della domanda cautelare. Nelle more ha confermato la sospensione dell'efficacia del decreto impugnato, già disposta con decreto presidenziale, in ragione del pregiudizio subito dalla società per l'esecuzione dell'atto. Non è stata ancora definita la domanda cautelare né il merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
la sospensione per la durata di giorni 10 (dieci) della licenza
Costituisce la base normativa del decreto questorile di sospensione della licenza dell'esercizio pubblico; l'ordinanza non ne esamina ancora nel merito i presupposti applicativi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR; l'ordinanza dispone ulteriori acquisizioni istruttorie e mantiene provvisoriamente sospesa l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Nell'esame di una domanda cautelare, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione dei verbali e degli atti richiamati dall'amministrazione quando tali documenti siano necessari per verificare i presupposti del provvedimento impugnato e per decidere sulla cautela.
- Quando l'esecuzione del provvedimento impugnato determina un pregiudizio per il ricorrente e la decisione cautelare richiede ulteriori acquisizioni istruttorie, il giudice può mantenere provvisoriamente sospesa l'efficacia dell'atto fino al prosieguo dell'esame della domanda cautelare.
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