Sentenza del 23/10/2015 n. 21615 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una perquisizione domiciliare furono rinvenute scritture private non autenticate relative a promesse di vendita immobiliare. L'Amministrazione finanziaria, ricevuti i documenti dalla Polizia tributaria, procedette d'ufficio alla registrazione delle scritture e richiese la relativa imposta di registro. Il contribuente contestò, da un lato, l'illegittimità dell'acquisizione e del possesso dei documenti da parte dell'Amministrazione, sostenendo che fossero stati sequestrati nell'ambito di un'indagine penale e non tributaria; dall'altro, dedusse la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa impositiva. In Cassazione invocò inoltre il giudicato esterno formatosi su altre controversie aventi ad oggetto documenti acquisiti nella medesima perquisizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'efficacia di giudicato esterno delle altre sentenze, poiché riguardavano scritture diverse e contenevano valutazioni giuridiche sull'illegittimità del possesso, non accertamenti vincolanti dello stesso fatto. Ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa all'illegittima acquisizione: il sequestro era stato ritualmente eseguito e convalidato nell'ambito di un'indagine penale, mentre la successiva trasmissione alla Polizia tributaria era stata disposta dal pubblico ministero per eventuali approfondimenti relativi a reati tributari. Pertanto, le scritture erano legittimamente pervenute all'Amministrazione, che poteva procedere alla registrazione d'ufficio e alla liquidazione dell'imposta. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia non si era costituita con controricorso né aveva partecipato all'udienza.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 15, comma 1, n. 2
Prevede la registrazione d'ufficio delle scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando l'Amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso.
La nozione di possesso legittimo deve essere valutata in relazione alle modalità concrete di acquisizione del documento. Nel caso esaminato, è stata ritenuta sufficiente l'acquisizione tramite sequestro penale ritualmente eseguito e la successiva trasmissione alla Polizia tributaria su disposizione del pubblico ministero.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 15, comma 1, lett. b
La registrazione d'ufficio è consentita quando l'Amministrazione abbia acquisito legittimamente la scrittura, in base a una legge che autorizzi il sequestro, oppure ne abbia avuto visione durante accessi, ispezioni o verifiche eseguite ai fini di altri tributi.
La disposizione, pur successiva ai fatti, chiarisce il significato del possesso legittimo: l'acquisizione deve derivare da un potere previsto dalla legge o da attività ispettive fiscalmente legittime.
Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 32
Richiamata quale base della collaborazione istituzionale tra autorità giudiziaria e Polizia tributaria.
La trasmissione alla Polizia tributaria di documenti sequestrati in un'indagine penale può essere legittima quando serva ad accertare anche eventuali violazioni o reati tributari.
Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 25
Non si può procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e di quelli che servono all'esercizio del commercio o dell'industria.
Il divieto riguarda specifici libri e documenti essenziali per l'attività commerciale o industriale. Non si estende a scritture private personali, come le promesse di vendita immobiliari rinvenute presso il domicilio del contribuente.
Art. 2909 c.c.
Disciplina l'autorità del giudicato.
Il giudicato esterno vincola le parti solo quando la precedente decisione abbia accertato il medesimo rapporto o un fatto fondamentale comune, non quando riguardi documenti diversi e si limiti a una qualificazione giuridica non preclusiva.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulla domanda e non oltre i suoi limiti.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice applica la qualificazione giuridica ritenuta corretta agli stessi fatti e alle stesse questioni già introdotte nel contraddittorio.
Massime di principio
- Una scrittura privata può essere registrata d'ufficio dall'Amministrazione finanziaria se è entrata nella sua disponibilità attraverso un'acquisizione legittima, anche quando l'originario sequestro sia stato disposto in un'indagine penale.
- La trasmissione di documenti dalla Procura o dalla polizia giudiziaria alla Polizia tributaria può legittimare successivi accertamenti fiscali, purché sia disposta nell'ambito delle competenze istituzionali e con modalità formalmente regolari.
- Per contestare la registrazione d'ufficio non è sufficiente sostenere in astratto che il documento proveniva da un'indagine penale: occorre dimostrare l'illegittimità concreta del sequestro, della convalida o della successiva trasmissione all'Amministrazione finanziaria.
- Il divieto di sequestro previsto per determinati libri contabili o commerciali non si applica automaticamente a ogni documento trovato presso il contribuente; occorre verificare se il documento rientri effettivamente nelle categorie protette dalla legge.
- Sentenze relative ad altri documenti, anche se acquisiti nella stessa operazione, non producono automaticamente giudicato esterno nella nuova controversia: è necessario che vi sia identità del rapporto o di un fatto fondamentale già definitivamente accertato.
- Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti in modo diverso da quello prospettato dalle parti senza incorrere in ultrapetizione, purché resti entro i fatti e le questioni già sottoposti al contraddittorio.
- La legittimità della registrazione d'ufficio e della pretesa tributaria dipende sia dalla soggezione dell'atto a registrazione in termine fisso sia dalla tempestività dell'azione dell'Amministrazione; nel caso esaminato, la decadenza non è stata ritenuta sussistente.
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