Cassazione Penale, Sentenza n. 24602/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 17/06/2021. I ricorrenti contestavano: a) la responsabilità penale e la valutazione delle prove (in particolare la valutazione e/o omissione delle dichiarazioni della teste Biagini e dei referti medici) relativamente alle accuse di minacce, lesioni aggravate e percosse; b) la motivazione e la congruità della liquidazione delle spese di costituzione di parte civile (Mariani e Millauro); c) un errore materiale nel dispositivo che ometteva il proscioglimento di Biondi; d) per Cappelli sei censure specifiche riguardanti omissione di prova, contraddizioni nella ricostruzione dei fatti, mancato riconoscimento della legittima difesa e valutazione delle fotografie probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Il ricorso di Biondi è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo la rinuncia all'impugnazione a seguito della correzione dell'errore materiale da parte della Corte d'Appello. I ricorsi di Mariani e Millauro sono inammissibili per genericità con riferimento alla contestazione della liquidazione delle spese; il ricorso di Cappelli è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché le censure, in sostanza, chiedevano una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Sono state confermate le valutazioni di merito circa la responsabilità penale e i riscontri (tra cui i referti medici). Sono inoltre state condannate al pagamento delle spese processuali e ad una somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende i ricorrenti Simone Mariani, Tommaso Mauro Cappelli e Claudio Millauro; i tre (Millauro, Biondi e Mariani) sono condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile Cappelli (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'Appello; Cappelli è condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa di Mauro Biondi per complessivi €1.800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Consente al Pubblico Ministero di depositare requisitoria scritta; citata per il deposito della requisitoria del P.G. in udienza di Cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; richiamato per limitare l'enunciazione dei motivi alla stretta necessità ai fini della decisione.
artt. 541, 598, 605 cod. proc. pen.
Articoli richiamati nella censura relativa alla liquidazione delle spese di parte civile e alla disciplina processuale applicabile in Cassazione; la Corte ricorda che la motivazione specifica non è sempre necessaria se la liquidazione rientra nei valori medi previsti dalla normativa regolamentare.
art. 9, comma 1, d.l. 1/2012 conv. legge n. 27/2012
Richiamato nei motivi relativi alla quantificazione delle spese (normativa di riferimento già invocata dai ricorrenti); la Corte non ritiene la censura adeguatamente specificata.
d.m. 20 luglio 2012 n. 140 (artt. 1, 12, 12 e 14)
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai parametri tariffari per la liquidazione delle spese: la Corte osserva che, se la liquidazione è nei valori medi indicati dai decreti ministeriali, non è necessaria una motivazione puntuale.
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (art. 12 e tabella allegata)
Tabella dei valori medi per la liquidazione delle spese: la Corte ricorda che il giudice non è tenuto a motivare dettagliatamente la liquidazione se si attiene ai valori medi indicati; motivo per l'inammissibilità delle censure sui compensi.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Introduce il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (onere di allegazione degli atti che si assumono travisati); la Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi che non producono o indicano i verbali decisivi (es. dichiarazioni di Biagini).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede condanna per i ricorrenti in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato; applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende.
artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002
Disciplina il decreto di pagamento delle spese a favore dello Stato per la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte demanda alla Corte d'Appello la liquidazione e l'adozione del decreto di pagamento.
art. 541 cod. proc. pen. e art. 110 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115
Attribuiscono alla Corte di Cassazione la pronuncia generica di condanna dell'imputato al pagamento delle spese a favore dell'Erario per la parte civile ammessa al gratuito patrocinio, rimettendo la liquidazione al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi che chiedono una rivalutazione della prova sono frequentemente dichiarati inammissibili se non è rispettato l'onere di autosufficienza: è necessario indicare e produrre i verbali o le dichiarazioni che si assumono travisate.
- La testimonianza della persona offesa costituita parte civile può essere utilizzata da sola per fondare una condanna, purché i giudici di merito ne verifichino rigorosamente la credibilità e, se opportuno, la colleghino a riscontri esterni (referti medici, testimonianze estranee), come fatto nel caso.
- La liquidazione delle spese di parte civile non richiede una motivazione dettagliata quando il giudice si attiene ai valori medi stabiliti dalla normativa ministeriale (tabella del D.M.): censure generiche sulla congruità senza specifiche allegazioni sono inammissibili.
- Un errore materiale nel dispositivo può essere corretto con ordinanza della Corte d'Appello; se la correzione viene effettuata e il ricorrente rinuncia, il ricorso può risultare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La proposizione di ricorsi infondati o manifestamente inammissibili può comportare la condanna alle spese e a sanzioni (art. 616 c.p.p. e contributo alla Cassa delle ammende); la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione evita in genere l'addebito delle spese per mancanza di interesse.
- Questioni difensive che si riducono a una diversa interpretazione dei fatti e della prova sono di norma insindacabili in Cassazione salvo i casi di travisamento della prova debitamente documentato e decisivo per l'esito del processo.
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