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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24602/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 17/06/2021. I ricorrenti contestavano: a) la responsabilità penale e la valutazione delle prove (in particolare la valutazione e/o omissione delle dichiarazioni della teste Biagini e dei referti medici) relativamente alle accuse di minacce, lesioni aggravate e percosse; b) la motivazione e la congruità della liquidazione delle spese di costituzione di parte civile (Mariani e Millauro); c) un errore materiale nel dispositivo che ometteva il proscioglimento di Biondi; d) per Cappelli sei censure specifiche riguardanti omissione di prova, contraddizioni nella ricostruzione dei fatti, mancato riconoscimento della legittima difesa e valutazione delle fotografie probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Il ricorso di Biondi è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo la rinuncia all'impugnazione a seguito della correzione dell'errore materiale da parte della Corte d'Appello. I ricorsi di Mariani e Millauro sono inammissibili per genericità con riferimento alla contestazione della liquidazione delle spese; il ricorso di Cappelli è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché le censure, in sostanza, chiedevano una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Sono state confermate le valutazioni di merito circa la responsabilità penale e i riscontri (tra cui i referti medici). Sono inoltre state condannate al pagamento delle spese processuali e ad una somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende i ricorrenti Simone Mariani, Tommaso Mauro Cappelli e Claudio Millauro; i tre (Millauro, Biondi e Mariani) sono condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile Cappelli (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'Appello; Cappelli è condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa di Mauro Biondi per complessivi €1.800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Consente al Pubblico Ministero di depositare requisitoria scritta; citata per il deposito della requisitoria del P.G. in udienza di Cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; richiamato per limitare l'enunciazione dei motivi alla stretta necessità ai fini della decisione.

  • artt. 541, 598, 605 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati nella censura relativa alla liquidazione delle spese di parte civile e alla disciplina processuale applicabile in Cassazione; la Corte ricorda che la motivazione specifica non è sempre necessaria se la liquidazione rientra nei valori medi previsti dalla normativa regolamentare.

  • art. 9, comma 1, d.l. 1/2012 conv. legge n. 27/2012

    Richiamato nei motivi relativi alla quantificazione delle spese (normativa di riferimento già invocata dai ricorrenti); la Corte non ritiene la censura adeguatamente specificata.

  • d.m. 20 luglio 2012 n. 140 (artt. 1, 12, 12 e 14)

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai parametri tariffari per la liquidazione delle spese: la Corte osserva che, se la liquidazione è nei valori medi indicati dai decreti ministeriali, non è necessaria una motivazione puntuale.

  • D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (art. 12 e tabella allegata)

    Tabella dei valori medi per la liquidazione delle spese: la Corte ricorda che il giudice non è tenuto a motivare dettagliatamente la liquidazione se si attiene ai valori medi indicati; motivo per l'inammissibilità delle censure sui compensi.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Introduce il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (onere di allegazione degli atti che si assumono travisati); la Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi che non producono o indicano i verbali decisivi (es. dichiarazioni di Biagini).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede condanna per i ricorrenti in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato; applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende.

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Disciplina il decreto di pagamento delle spese a favore dello Stato per la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte demanda alla Corte d'Appello la liquidazione e l'adozione del decreto di pagamento.

  • art. 541 cod. proc. pen. e art. 110 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115

    Attribuiscono alla Corte di Cassazione la pronuncia generica di condanna dell'imputato al pagamento delle spese a favore dell'Erario per la parte civile ammessa al gratuito patrocinio, rimettendo la liquidazione al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi che chiedono una rivalutazione della prova sono frequentemente dichiarati inammissibili se non è rispettato l'onere di autosufficienza: è necessario indicare e produrre i verbali o le dichiarazioni che si assumono travisate.
  • La testimonianza della persona offesa costituita parte civile può essere utilizzata da sola per fondare una condanna, purché i giudici di merito ne verifichino rigorosamente la credibilità e, se opportuno, la colleghino a riscontri esterni (referti medici, testimonianze estranee), come fatto nel caso.
  • La liquidazione delle spese di parte civile non richiede una motivazione dettagliata quando il giudice si attiene ai valori medi stabiliti dalla normativa ministeriale (tabella del D.M.): censure generiche sulla congruità senza specifiche allegazioni sono inammissibili.
  • Un errore materiale nel dispositivo può essere corretto con ordinanza della Corte d'Appello; se la correzione viene effettuata e il ricorrente rinuncia, il ricorso può risultare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La proposizione di ricorsi infondati o manifestamente inammissibili può comportare la condanna alle spese e a sanzioni (art. 616 c.p.p. e contributo alla Cassa delle ammende); la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione evita in genere l'addebito delle spese per mancanza di interesse.
  • Questioni difensive che si riducono a una diversa interpretazione dei fatti e della prova sono di norma insindacabili in Cassazione salvo i casi di travisamento della prova debitamente documentato e decisivo per l'esito del processo.

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