Sentenza n. 1615/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell'avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, come modificato dall'avviso n. 324752 del 21 luglio 2022, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e in particolare con espressa impugnativa dell'art. 9 recante i criteri di valutazione dei programmi e le modalità di pubblicazione della graduatoria e di presentazione delle istanze di riesame; - della nota interna sottoscritta in data 28 giugno 2023 dal Presidente della Commissione di valutazione Dr. Pietro Gasparri con la quale è stato trasmesso il verbale unico comprensivo di tutte le sedute di valutazione della commissione; - del verbale unico di valutazione recante protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 contenente gli esiti di tutte le sedute di valutazione nonché la proposta di graduatoria provvisoria; - del Decreto Dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria, qualificata come provvisoria, dei relativi programmi allegata al predetto decreto, che ha collocato quello presentato dal ricorrente alla posizione n. 157 con attribuzione di un punteggio di 83,93; - delle schede di valutazione relative al programma presentato dal ricorrente trasmesse in data 1 agosto 2023 all''esito dell''istanza di accesso agli atti formulata in data 4 luglio 2023; - nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal Consorzio ricorrente il 23 novembre 2023: per l’annullamento - della Circolare del 27 settembre 2023 prot. n. 0525180 con la quale il M.A.S.A.F. ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all''art. 10 dell''Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dal Consorzio ricorrente il 13 gennaio 2024: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Decreto n. 0633056/2023 di Pubblicazione graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell''ambito dell'Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 datato 15 novembre 2023; - del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 prot. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei progetti presentati mai comunicato; - nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto. Per quanto riguarda il ricorso incidentale notificato da Orogel Società Cooperativa Agricola il 30 ottobre 2023: per l’annullamento - dell’Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, come modificato dall’Avviso n. 324752 del 21 luglio 2022, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 e in particolare con espressa impugnativa dell’art. 9 recante i criteri di valutazione delle istanze di riesame; - della nota interna sottoscritta in data 28 giugno 2023 dal Presidente della Commissione di Valutazione Dr. Pietro Gasparri con la quale è stato trasmesso il verbale unico comprensivo di tutte le sedute di valutazione della Commissione; - del verbale unico di valutazione recante protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 contenente gli esiti di tutte le sedute di valutazione nonché la proposta di graduatoria provvisoria; - del Decreto Dirigenziale n. 342515 del 30 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria, qualificata come provvisoria, dei relativi programmi allegata al predetto decreto, nella parte in cui il Ministero non ha riconosciuto, a favore di Orogel, un punteggio superiore; - delle schede di valutazione relative al programma presentato da Orogel e trasmesse in data 4 settembre 2023 all’esito dell’istanza di accesso agli atti; - nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale notificati da Orogel Società Cooperativa Agricola il 4 marzo 2024: per l’annullamento - del Decreto n. 0633056/2023 di Pubblicazione graduatoria definitiva consolidata del V Bando dei Programmi e dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 pubblicato in data 12 gennaio 2024; - del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 prot. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva dei progetti presentati mai comunicato; - dell’esito implicito e/o esplicito di rigetto della propria istanza di rettifica del punteggio presentata da Orogel, non noto alla ricorrente; - nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provvisoria e definitiva dei programmi e progetti del V Bando per i contratti di filiera, nonché gli atti di valutazione e le schede relative al programma presentato da Orogel
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Orogel, classificatasi al sedicesimo posto con 88,40 punti, già in posizione utile per l'accesso ai benefici, ha proposto ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti contro gli atti della procedura, sostenendo che il Ministero avesse erroneamente valutato il proprio programma e chiedendo l'attribuzione di ulteriori 5 punti, così da conseguire un punteggio complessivo di 93,40 e raggiungere la prima posizione in graduatoria. Sono stati impugnati l'avviso disciplinante la procedura, gli atti e verbali della Commissione di valutazione, la graduatoria provvisoria, le relative schede di valutazione, la graduatoria definitiva consolidata e il rigetto, espresso o implicito, dell'istanza di rettifica del punteggio. Nel corso del giudizio, tuttavia, Orogel ha depositato un'istanza con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha pronunciato sentenza parziale dichiarando improcedibile il ricorso incidentale, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa della parte, intervenuta prima della decisione, secondo cui non sussisteva più interesse alla definizione nel merito. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il giudice non può decidere d'ufficio la controversia né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità, salvo diverse richieste delle altre parti. Il TAR non ha quindi esaminato le censure relative alla valutazione del programma e all'attribuzione del punteggio. Ha disposto il prosieguo del giudizio sul ricorso principale del Consorzio Civi Italia, fissando una nuova udienza pubblica e sollecitando l'Amministrazione a prendere posizione sulle censure formulate in relazione al riesame disposto dalla Commissione. Le spese del giudizio incidentale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di disciplinare con sentenza parziale l'ulteriore corso della causa, separando la decisione sulla domanda improcedibile dalla prosecuzione del giudizio principale.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla definizione del ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può esaminare il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente può disporre dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, determinando, con una dichiarazione non contraddetta da richieste avverse, la pronuncia di improcedibilità.
- Quando nello stesso giudizio sono proposte una domanda principale e una domanda incidentale autonoma, il giudice può definire con sentenza parziale la domanda incidentale divenuta improcedibile e disporre la prosecuzione del giudizio sulla domanda principale.
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