Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2866/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, n. 4311/2023 pubblicata il 19/10/2023 RG n. 2216/2021, notificata in data 14.02.2025.

Giustizia amministrativa202503226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro n. 4311/2023, relativa alla ricostruzione di carriera, all'anzianità di servizio e al pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo, alla ricostruzione della carriera e alla collocazione nella fascia stipendiale corrispondente; aveva inoltre riconosciuto, alla conferma in ruolo del 1° settembre 2012, un'anzianità effettiva di nove anni, tre mesi e sedici giorni, con diritto al passaggio nella fascia stipendiale 15-20 anni dal settembre 2019, nonché condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 7.426,99, oltre interessi, per differenze retributive relative al periodo maggio 2001-febbraio 2021. La sentenza era stata notificata ai fini dell'esecuzione forzata il 14 febbraio 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che il Ministero desse prova dell'adempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, attestata dalla certificazione di cancelleria, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e l'assenza di prova del pagamento delle somme dovute. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Dirigente della DGOSV o un funzionario delegato quale commissario ad acta, attivabile su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo non equa la misura nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione costituisce la base dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del titolo e di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora è stata richiesta ai sensi del comma 4, lett. e), ma non è stata applicata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo e alla mancata esecuzione, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sentenza del giudice ordinario era stata notificata ai fini dell'esecuzione forzata ai sensi di tale disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle relative spese.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per le spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Stabilisce il termine entro il quale il commissario deve presentare la parcella, decorrente, secondo la sentenza, dal compimento dell'ultimo atto esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la mancata impugnazione del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento legittimano l'ordine del giudice amministrativo di esecuzione integrale del comando giudiziale.
  • Quando l'Amministrazione non dimostri di avere adempiuto alle obbligazioni pecuniarie accertate dal titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'Amministrazione e a un'istanza dell'interessato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accoglimento dell'azione di ottemperanza: la sua applicazione richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete e può essere negata quando non risulti giustificata, anche in ragione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.