Cassazione Civile, Sentenza n. 11121/2020 del 10/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela fallimentare ha chiesto, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia della cessione con cui il debitore aveva trasferito all’altra ricorrente i propri diritti di nuda proprietà, pari alla metà, su un appartamento e sulla relativa autorimessa, riservandosi il diritto di abitazione. La curatela vantava nei confronti del disponente un credito risarcitorio per condotte tenute quale socio e amministratore della società fallita. Il Tribunale di Terni aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 789/2017 pubblicata il 18 ottobre 2017, l’aveva accolta. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) omesso esame del fatto che i diritti ceduti appartenessero al disponente e non alla società; 2) violazione dell’art. 2901 c.c. per insussistenza dell’eventus damni, anche in considerazione dell’ipoteca; 3) omesso esame della questione dell’anteriorità del credito; 4) violazione di legge per avere ritenuto il credito anteriore alla cessione, sostenendo che fosse sorto soltanto con la pronuncia di condanna; 5) violazione di legge quanto all’elemento soggettivo richiesto per l’azione revocatoria, contestando che bastasse la scientia damni; 6) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere desunto la conoscenza del pregiudizio dal rapporto coniugale e dalla convivenza. In via preliminare, la curatela aveva chiesto il rinvio dell’udienza per impegni professionali del difensore.
La decisione
La Cassazione ha rigettato l’istanza di rinvio della curatela: l’impedimento del difensore deve essere specificamente riferito e comprovato anche quanto all’impossibilità di farsi sostituire da un collega, mentre i generici impegni professionali attengono all’organizzazione dello studio. Ha rigettato il primo motivo, rilevando che il riferimento alla società come titolare dei diritti era un mero errore materiale, poiché motivazione e dispositivo individuavano il disponente persona fisica; inoltre, la titolarità non era controversa e mancava quindi un fatto decisivo omesso. Ha rigettato il secondo motivo: l’eventus damni va apprezzato con prognosi rivolta al futuro e non è escluso dalla presenza di un’ipoteca, anche quando questa possa assorbire il valore del bene, poiché la garanzia può estinguersi o ridimensionarsi. Nel caso concreto, la probabile futura estinzione almeno parziale del mutuo ipotecario e la riserva del diritto di abitazione erano state valutate dai giudici di merito come elementi per cui la cessione rendeva più difficile la realizzazione del credito; tale accertamento era adeguatamente motivato e non rivedibile in sede di legittimità. I motivi terzo, quarto e quinto, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La domanda risarcitoria esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 L. Fall. è un’azione di condanna, non costitutiva: per stabilire l’anteriorità del credito litigioso rileva il momento in cui il credito è sorto, e per il credito risarcitorio da illecito rileva la data dell’illecito, non quella dell’accertamento giudiziale. Le condotte poste a fondamento della pretesa erano anteriori alla cessione, che era successiva alla dichiarazione di fallimento. Le censure non indicavano inoltre in modo specifico se e come la questione fattuale fosse stata contestata e riproposta in appello. Corretta, quindi, la conclusione che, trattandosi di credito anteriore, fosse sufficiente la consapevolezza del debitore e del terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, senza necessità della dolosa preordinazione richiesta per il credito successivo. Ha rigettato il sesto motivo: la consapevolezza del terzo può essere provata anche per presunzioni semplici, compreso il vincolo parentale quando renda estremamente inverosimile l’ignoranza della situazione debitoria. La contestazione dei ricorrenti investiva in realtà la valutazione di fatto degli indizi e sollecitava una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione in presenza di motivazione non apparente né insanabilmente contraddittoria. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200, oltre euro 200 per esborsi, spese generali e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 disp. att. c.p.c.
L’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., deve infatti fare espresso riferimento alla impossibilità (nella specie non adeguatamente indicata e comprovata) di sostituzione mediante delega conferita ad un collega, facoltà tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal sostituto, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza.
Il rinvio per grave impedimento del difensore richiede che sia allegata e comprovata anche l’impossibilità di sostituzione mediante delega; i generici impegni professionali, riconducibili all’organizzazione dello studio, non bastano.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
D’altra parte, il fatto di cui la parte ricorrente lamenta l’omesso esame non risulta in realtà controverso (è pacifico che il titolare dei diritti per cui è causa sia il L., in proprio), il che esclude la stessa sussumibilità della censura nel parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è riconducibile al parametro quando il fatto dedotto non è controverso.
art. 2901 c.c.
In particolare, nel caso di credito litigioso – comunque idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria – per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all’atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell’illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito, come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla corte di appello.
Ai fini dell’anteriorità richiesta per l’azione revocatoria, un credito litigioso è rilevante dal momento in cui sorge, non dal suo accertamento giudiziale; per il credito risarcitorio da illecito, il riferimento temporale è la data dell’illecito.
art. 2901, comma 1, n. 1, c.c.
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore; la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
Quando l’atto dispositivo è successivo al credito, per la revocatoria occorre la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, se l’atto è oneroso, anche del terzo; tale consapevolezza può essere provata per presunzioni e la loro valutazione è riservata al giudice di merito se congruamente motivata.
art. 146 L. Fall.
L’azione proposta dal curatore ai sensi della L. Fall., art. 146 costituisce un’ordinaria azione risarcitoria di condanna, che cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma – quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni.
L’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 L. Fall. è un’azione risarcitoria di condanna che cumula le azioni di responsabilità verso società e creditori sociali; il fallimento modifica la legittimazione attiva, non la natura né i presupposti delle azioni.
art. 2727 c.c.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
La conoscenza del pregiudizio rilevante per la revocatoria può essere dimostrata mediante presunzioni; la valutazione degli indizi compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
art. 2729, comma 1, c.c.
la predetta prova può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Il vincolo parentale può concorrere, come presunzione semplice, a provare la conoscenza del terzo della situazione debitoria quando, nel caso concreto, renda estremamente inverosimile che tale conoscenza mancasse.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Non è però adeguatamente chiarito se tale questione di diritto – peraltro manifestamente infondata, come già visto – era stata specificamente riproposta in appello: dal ricorso si apprende esclusivamente che gli appellanti avevano insistito a sostenere che il credito della curatela era posteriore alla cessione ma non se ed in che termini fosse stata eventualmente censurata la contraria affermazione del tribunale; in particolare, non risulta adeguatamente e specificamente richiamato (come sarebbe stato necessario ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) il contenuto della comparsa di costituzione di appello in cui sarebbero state effettuate le relative deduzioni, il che impedisce in radice di valutare nel merito la questione dell’esistenza ed adeguatezza della motivazione della decisione impugnata in ordine all’elemento soggettivo dell’azione revocatoria.
Il ricorrente deve richiamare in modo adeguato e specifico gli atti processuali rilevanti per consentire alla Cassazione di verificare le deduzioni svolte nei gradi di merito; la mancata indicazione impedisce l’esame della censura.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni si valuta con giudizio prognostico proiettato al futuro; la presenza di un’ipoteca, anche potenzialmente capiente rispetto al valore del bene, non esclude di per sé il pregiudizio, dovendosi considerare la possibile estinzione o riduzione della garanzia e l’effettiva maggiore difficoltà di soddisfare il credito.
- Ai fini dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, rileva il momento in cui il credito sorge, non quello del suo accertamento giudiziale. Per un credito risarcitorio da fatto illecito rileva la data dell’illecito; il credito litigioso è comunque sufficiente a fondare la legittimazione all’azione revocatoria.
- L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 L. Fall. è un’azione di condanna che cumula le azioni di responsabilità spettanti alla società e ai creditori sociali; il fallimento comporta una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica o dei presupposti delle azioni.
- Quando l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, per l’azione revocatoria è sufficiente la consapevolezza del debitore e, per gli atti a titolo oneroso, del terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie; non è richiesta la dolosa preordinazione dell’atto. La consapevolezza può essere provata per presunzioni semplici, anche valorizzando il rapporto parentale se rende estremamente inverosimile l’ignoranza della situazione debitoria.
- La valutazione delle presunzioni e degli elementi probatori è riservata al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente né insanabilmente contraddittoria; non è ammissibile utilizzare una censura di violazione di legge per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La censura di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è configurabile rispetto a un fatto non controverso.
- La richiesta di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore deve indicare e comprovare l’impossibilità di sostituzione tramite delega; i generici impegni professionali non costituiscono motivo sufficiente.
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