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Circolare

Circolare numero 23 del 26-07-1996 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le misure introdotte dal D.L. 11 luglio 1996, n. 366 per i soggetti colpiti dalle alluvioni di giugno 1996 nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone. Vengono sospesi i versamenti contributivi e alcuni adempimenti fino al 20/23 ottobre 1996, con effetti anche sulle rate del condono previdenziale; sono inoltre sospesi, per i soggetti che attestino il danno rilevante, termini di prescrizione, decadenza e altri termini sostanziali e processuali fino al 31 dicembre 1996. La circolare precisa i soggetti beneficiari, le modalità di certificazione, le istruzioni operative per i modelli 031/R e le esclusioni dalla sospensione, oltre a chiarire che i pagamenti eseguiti da chi non ha richiesto il beneficio non sono rimborsabili.

Proroga e sospensione di termini contributivi e procedurali per alluvioni giugno 1996

Proroga e sospensione di termini per gli alluvionati di giugno 1996

La circolare fornisce le istruzioni operative relative al D.L. 11 luglio 1996, n. 366, emanato in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel giugno 1996 nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone. Le disposizioni riguardano soprattutto la sospensione di versamenti contributivi, adempimenti previdenziali e vari termini sostanziali e processuali, con precisazioni sulle modalità di accesso e sugli effetti pratici per i rapporti con l'Ente.

Sospensione dei contributi previdenziali

Per le province di Lucca e Massa Carrara è sospeso il pagamento dei contributi di previdenza dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1996; per le province di Udine e Pordenone la sospensione opera dal 23 giugno 1996 al 23 ottobre 1996. La misura comprende anche la quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti.

La sospensione riguarda inoltre le somme dovute ai sensi dell'art. 3 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, relativo al condono previdenziale. Il successivo versamento delle somme sospese deve avvenire alla fine del periodo di sospensione, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. È espressamente precisato che i versamenti effettuati entro il 20 giugno 1996 per Lucca e Massa Carrara e entro il 23 giugno 1996 per Udine e Pordenone non danno luogo a rimborso.

Effetti sulle denunce mensili e trimestrali

La sospensione del versamento dei contributi incide anche sui termini di presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM). Per il periodo interessato non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in caso di mancata presentazione nei termini ordinari.

Le denunce devono comunque essere presentate improrogabilmente entro:

  • 21 ottobre 1996 per le imprese operanti nelle province di Lucca e Massa Carrara;
  • 24 ottobre 1996 per le imprese operanti nelle province di Udine e Pordenone.

Tali termini valgono anche per le imprese che trasmettono i dati su supporti magnetici.

Rate del condono previdenziale

La sospensione si estende anche alle rate del condono previdenziale con scadenza:

  • 30 giugno 1996, prima rata;
  • 31 luglio 1996, seconda rata;
  • 30 settembre 1996, terza rata.

Le rate devono essere corrisposte al termine del periodo di sospensione, cioè il 21 ottobre 1996 per Lucca e Massa Carrara e il 24 ottobre 1996 per Udine e Pordenone.

Esclusione per i pensionati

La circolare chiarisce che la sospensione non si applica al versamento delle trattenute operate a carico dei lavoratori pensionati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificata dal D.Lgs. 6 maggio 1994, n. 211.

Sospensione di prescrizione, decadenze e termini processuali

Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonché di Udine e Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996 e individuati dalle ordinanze del Ministro dell'Interno con delega per la protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, sono sospesi i termini di prescrizione e i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportino decadenze da diritti, azioni ed eccezioni, se scaduti o in scadenza tra le date dell'evento e il 31 dicembre 1996.

Per tali soggetti sono inoltre sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini relativi a:

  • vaglia cambiari;
  • cambiali;
  • ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

Effetti della sospensione su sanzioni, azioni e rateizzazioni

La circolare precisa che la sospensione fino al 31 dicembre 1996 comporta:

  • il mancato avvio dell'applicazione di sanzioni civili e/o amministrative nel periodo interessato;
  • la sospensione dei termini relativi ad azioni legali e procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro scadenze ricomprese nel periodo di sospensione;
  • la sospensione dei debiti contributivi già oggetto di rateazioni concesse, per le scadenze ricadenti nel periodo sospeso, senza ulteriori interessi di differimento.

Soggetti beneficiari e documentazione

L'applicazione delle disposizioni è subordinata alla presentazione all'Amministrazione competente di una certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dalla certificazione deve risultare:

  • la residenza, il domicilio o la sede, alla data dell'evento alluvionale, oppure lo svolgimento dell'attività in uno dei comuni delle province interessate individuati dalle ordinanze n. 2449/1996 e n. 2451/1996;
  • un rilevante danno conseguente agli eventi alluvionali, attestato dal Sindaco o da un suo delegato.

Istruzioni operative per i modelli 031/R

Per le imprese interessate, nella compilazione del quadro C del mod. 031/R, deve essere indicato il periodo di riferimento, l'importo dei contributi relativi al periodo di sospensione e il codice causale 025 in sostituzione del codice 020. L'indicazione del codice causale corretto è richiesta per evitare l'automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme versate tardivamente per effetto della sospensione.

Pagamenti non richiesti in sospensione

La circolare conclude precisando che eventuali somme versate all'Ente da datori di lavoro che non hanno utilizzato il beneficio della sospensione restano definitivamente acquisite e non possono essere rimborsate o restituite.

Punti principali

Sospensione dei contributi e dei versamenti

Per le province di Lucca e Massa Carrara la sospensione del pagamento dei contributi di previdenza, inclusa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, opera dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1996; per Udine e Pordenone dal 23 giugno 1996 al 23 ottobre 1996. La sospensione si applica anche alle somme dovute ai sensi dell'art. 3 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295 sul condono previdenziale. Il versamento delle somme sospese avviene alla fine del periodo di sospensione senza sanzioni, interessi o altri oneri; i pagamenti effettuati entro il 20/23 giugno 1996 non sono rimborsabili.

Effetti sulla presentazione delle denunce e sul condono previdenziale

La sospensione incide sul termine per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM). Per il periodo considerato non si applicano le sanzioni amministrative in caso di mancata osservanza dell'obbligo. Le denunce devono comunque essere presentate improrogabilmente entro il 21 ottobre 1996 per Lucca e Massa Carrara ed entro il 24 ottobre 1996 per Udine e Pordenone, anche per le imprese che utilizzano supporti magnetici. La sospensione riguarda inoltre la prima, seconda e terza rata del condono previdenziale con scadenza rispettivamente al 30 giugno, 31 luglio e 30 settembre 1996, da corrispondere alle medesime date finali di ottobre indicate per ciascun territorio.

Esclusione per le trattenute dei lavoratori pensionati

La sospensione non si applica al versamento delle trattenute operate a carico dei lavoratori pensionati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni del D.Lgs. 6 maggio 1994, n. 211.

Sospensione di prescrizione, decadenze e termini processuali

Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni colpiti, che abbiano subito rilevanti danni attestati da certificazione, sono sospesi i termini di prescrizione e tutti i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o in scadenza tra il 19/22 giugno e il 31 dicembre 1996. Sono inoltre sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva.

Effetti pratici della sospensione fino al 31 dicembre 1996

La sospensione comporta il differimento delle sanzioni civili e amministrative, che non devono essere applicate nel periodo di sospensione. Riguarda anche i termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro scadenze comprese nel periodo interessato. Inoltre, per i debiti contributivi già rateizzati, le scadenze ricadenti nel periodo di sospensione sono differite senza applicazione di ulteriori interessi di differimento.

Soggetti beneficiari e certificazione richiesta

L'accesso alle agevolazioni è subordinato alla presentazione all'Amministrazione competente di una certificazione ai sensi della legge n. 15/1968, dalla quale risulti: la residenza, il domicilio o la sede, alla data dell'evento alluvionale, oppure lo svolgimento dell'attività in uno dei comuni individuati dalle ordinanze del Ministro dell'Interno con delega per la protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996; e un rilevante danno conseguente agli eventi, attestato dal Sindaco o da un suo delegato.

Indicazioni operative per i modelli 031/R

Le imprese interessate, nella compilazione del quadro C del mod. 031/R, devono indicare il periodo di riferimento, gli importi relativi ai contributi afferenti al periodo di sospensione e il codice causale 025 in luogo del codice 020. Ciò serve a evitare l'automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme versate tardivamente in conseguenza della sospensione.

Pagamenti effettuati da soggetti non beneficiari

Le somme eventualmente versate all'Ente da datori di lavoro che non si sono avvalsi del beneficio della sospensione restano acquisite dall'Ente e non possono essere rimborsate o restituite.

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