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Circolare

Circolare numero 157 del 29-7-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per il versamento della contribuzione dovuta in favore degli amministratori locali posti in aspettativa da partiti politici o organizzazioni sindacali, si applicano i criteri dell'art. 8, comma 8, della legge n. 155/1981. Lo stesso criterio vale anche per la determinazione della retribuzione figurativa dei dipendenti di partiti e sindacati collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, quando non siano previste regole interne o contrattuali sul trattamento economico. In tali casi, la retribuzione di riferimento è quella prevista dal contratto collettivo degli impiegati delle imprese metalmeccaniche. La circolare conferma inoltre che la soluzione si estende, per analogia, ai casi di cui all'art. 2, terzo comma, della legge n. 816/1985, come riconosciuto dal Ministero del Lavoro e preso atto anche dal Ministero dell'Interno; per i periodi pregressi si applica la delibera n. 5/1993.

Contribuzione per amministratori locali e dipendenti di partiti/sindacati in aspettativa

Contribuzione per amministratori locali e dipendenti di partiti/sindacati in aspettativa

La circolare affronta il criterio da utilizzare per la determinazione della base contributiva nei casi di aspettativa presso partiti politici o organizzazioni sindacali, con particolare riferimento agli amministratori locali e ai dipendenti collocati in aspettativa. Lo scopo è uniformare il trattamento contributivo ai criteri già previsti dalla normativa previdenziale richiamata.

Ambito di applicazione

Il documento riguarda due ipotesi principali:

  • il versamento della contribuzione a favore degli amministratori locali posti in aspettativa da partiti politici o organizzazioni sindacali;
  • l'accredito dei contributi figurativi a favore dei dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Criterio di determinazione della retribuzione

La circolare richiama l'art. 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155 come parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione. In particolare, quando gli organismi datoriali non abbiano disciplinato con norme interne o contrattuali il trattamento economico del personale, la retribuzione figurativa va rapportata a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Estensione ai casi di amministratori locali

In seguito all'emanazione dell'art. 8-ter della legge 19 marzo 1993, n. 68, è stata riconosciuta l'applicabilità dell'art. 2, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 ai dipendenti delle organizzazioni in questione eletti alle cariche di amministratori locali. La circolare evidenzia che, per effetto della stretta analogia di materia, anche per la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'ente locale in favore del lavoratore si applica il criterio dell'art. 8, comma 8, della legge n. 155/1981.

Indicazioni ministeriali

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera del 28 marzo 1996 n. 583-IV/1, ha confermato la necessità di utilizzare il sistema previsto dall'art. 8, comma 8, della legge n. 155/1981 anche nei casi disciplinati dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 816/1985. Il Ministero dell'Interno ha preso atto di tale orientamento.

Regolarizzazioni dei periodi pregressi

Per eventuali sistemazioni contributive relative ai periodi anteriori, la circolare rinvia alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 e pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1993.

Punti principali

Criterio di riferimento per la contribuzione

Per il versamento della contribuzione a favore degli amministratori locali posti in aspettativa da partiti politici o organizzazioni sindacali si applicano i criteri previsti dall'art. 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Retribuzione figurativa per i dipendenti in aspettativa

Per l'accredito dei contributi figurativi dei dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la retribuzione da prendere a base, in assenza di specifiche norme interne o contrattuali sul trattamento economico, è quella fissata dai contratti collettivi degli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Estensione agli amministratori locali ex legge n. 816/1985

Dopo l'introduzione dell'art. 8-ter della legge 19 marzo 1993, n. 68, è stata riconosciuta l'applicabilità dell'art. 2, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 anche ai dipendenti delle predette organizzazioni eletti alle cariche di amministratori locali. Per tali casi, in sede di determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione, si applica ancora il sistema dell'art. 8, comma 8, della legge n. 155/1981.

Posizione del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno

Il Ministero del Lavoro, con lettera del 28 marzo 1996 n. 583-IV/1, ha convenuto sulla necessità di ricorrere al criterio dell'art. 8, comma 8, della legge n. 155/1981 anche per i casi disciplinati dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 816/1985; il Ministero dell'Interno ha preso atto di tale conclusione.

Sistemazioni contributive per periodi pregressi

Per eventuali regolarizzazioni relative ai periodi precedenti si applica la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 e pubblicata in G.U. il 18 ottobre 1993.

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