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Circolare

Circolare numero 155 del 24-7-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, una volta ricongiunta all’AGO la contribuzione maturata nel Fondo, non mantiene il regime agevolato del Fondo per la pensione di vecchiaia. In tal caso si applicano le regole ordinarie dell’assicurazione generale obbligatoria, compreso l’innalzamento graduale dell’età pensionabile previsto dal d.lgs. n. 503/1992. Resta invece possibile rinunciare alla ricongiunzione, mantenendo distinte le posizioni assicurative: in tal modo si può andare in pensione nel Fondo con i limiti di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, mentre la posizione AGO darà luogo a un supplemento di pensione quando matureranno i requisiti di legge.

Chiarimenti sul pensionamento del personale viaggiante del Fondo autoferrotranvieri dopo ricongiunzione all’AGO

Pensionamento del personale viaggiante del Fondo autoferrotranvieri dopo ricongiunzione all’AGO

La circolare interviene per chiarire il trattamento pensionistico del personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con particolare riguardo alle ipotesi di ricongiunzione della contribuzione all’assicurazione generale obbligatoria (AGO). Il documento precisa l’effetto della ricongiunzione sul requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e conferma la possibilità, in alternativa, di mantenere separate le posizioni assicurative.

Quadro precedente e limiti di età nel Fondo

Le circolari n. 75 del 4 marzo 1994 e n. 201 del 28 giugno 1994 avevano già fornito istruzioni in relazione all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Per il personale viaggiante iscritto al Fondo autoferrotranvieri restava confermato il limite di età per la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pari a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

Problema della ricongiunzione nella gestione AGO

Successivamente, con i messaggi n. 7700 del 13 dicembre 1994 e n. 9773 del 27 dicembre 1994, era stata segnalata la specifica situazione dei lavoratori che chiedono il trasferimento della posizione assicurativa nell’AGO e la liquidazione della pensione di vecchiaia in tale gestione. Su tale aspetto era stata mantenuta una riserva di ulteriori chiarimenti, in attesa del parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Chiarimento del Ministero del Lavoro

Con nota n. 8PS/70616/AUT-E-258 del 2 luglio 1996, il Ministero del Lavoro ha precisato che l’iscritto al Fondo Autoferrotranvieri che ricongiunge all’AGO l’anzianità contributiva maturata nel Fondo non è più iscritto al Fondo stesso. Egli diventa quindi soggetto alle regole comuni dell’assicurazione generale obbligatoria, compreso l’art. 1 del d.lgs. n. 503, che stabilisce l’innalzamento graduale dell’età anagrafica necessaria per la pensione di vecchiaia.

Conseguenze sulla pensione di vecchiaia

La conseguenza principale è che, in caso di ricongiunzione all’AGO, non può essere liquidata la pensione di vecchiaia in deroga ai limiti di età vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al regime generale. Pertanto, il lavoratore ricongiunto non può più beneficiare del requisito agevolato previsto dal Fondo per accedere alla pensione di vecchiaia.

Possibilità alternativa di rinuncia alla ricongiunzione

Resta tuttavia la facoltà per il dipendente di rinunciare alla ricongiunzione effettuata nell’AGO. In tal caso egli può mantenere due distinte posizioni assicurative:

  • una presso il Fondo, che consente, ove ne ricorrano le condizioni, il collocamento in quiescenza ai sensi dell’art. 10 della legge n. 830/1961 con il limite di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, sulla base della sola anzianità contributiva maturata nel Fondo;
  • una presso l’AGO, dalla quale potrà derivare la liquidazione di un supplemento di pensione quando saranno raggiunti i requisiti previsti dalla normativa vigente per quella gestione.

Sintesi operativa

In definitiva, la circolare distingue due situazioni: se la contribuzione del Fondo viene ricongiunta all’AGO, il lavoratore è soggetto integralmente alla disciplina AGO e ai suoi requisiti anagrafici ordinari; se invece rinuncia alla ricongiunzione, conserva la possibilità di accedere alla pensione secondo le regole più favorevoli del Fondo, con successiva valorizzazione separata della contribuzione AGO tramite supplemento.

Punti principali

Disciplina originaria del Fondo autoferrotranvieri

Le circolari n. 75 del 4 marzo 1994 e n. 201 del 28 giugno 1994 avevano già fornito istruzioni sull’applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Per tale personale rimaneva confermato, ai fini della pensione di vecchiaia a carico del Fondo, il limite di età di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne.

Questione del trasferimento della posizione assicurativa all’AGO

Con successivi messaggi del 13 dicembre 1994 e del 27 dicembre 1994 era stata evidenziata la particolare situazione dei lavoratori che chiedono il trasferimento della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria e la liquidazione della pensione di vecchiaia in tale gestione. Su questo punto era stata espressa riserva di ulteriori chiarimenti in attesa del parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Parere ministeriale del 2 luglio 1996

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 8PS/70616/AUT-E-258 del 2.7.1996, ha precisato che l’iscritto al Fondo Autoferrotranvieri che ricongiunge all’AGO l’anzianità contributiva maturata nel Fondo non è più iscritto al Fondo stesso e diventa soggetto alle norme comuni dell’assicurazione generale obbligatoria. Di conseguenza gli si applica anche l’art. 1 del d.lgs. n. 503, che prevede l’innalzamento graduale del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Esclusione della deroga ai limiti di età AGO

Nei confronti di tale personale non può essere liquidata la pensione di vecchiaia in deroga ai limiti di età vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al regime generale. Dopo la ricongiunzione, quindi, non opera più il requisito anagrafico più favorevole previsto dal Fondo, ma solo quello previsto dalla normativa AGO.

Facoltà di rinuncia alla ricongiunzione e mantenimento di due posizioni

Resta ferma la possibilità per il dipendente di rinunciare alla ricongiunzione effettuata nell’AGO, conservando due distinte posizioni assicurative. La posizione presso il Fondo consentirebbe, se ne sussistono i presupposti, il collocamento in quiescenza ai sensi dell’art. 10 della legge n. 830/1961 con il limite di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, sulla base della sola anzianità maturata nel Fondo. La posizione presso l’AGO, invece, comporterebbe la liquidazione di un supplemento di pensione al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente in quella gestione.

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