Circolare numero 154 del 24-7-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’accordo del 23 luglio 1996 tra INPS e ANLAR per la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative degli iscritti. Vengono richiamate le modalità operative per la validità della delega, le verifiche da effettuare sulle domande, i conti di contabilità da utilizzare, l’importo della quota trattenuta e le modalità di versamento all’Associazione. È inoltre riportata la convenzione applicativa, con durata, rinnovo, obblighi delle parti e disciplina delle spese del servizio di esazione.
Riscossione INPS delle quote associative ANLAR sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Riscossione INPS delle quote associative ANLAR sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare disciplina l’attuazione dell’accordo del 23 luglio 1996 tra INPS e Associazione Nazionale dei Lavoratori Agricoli e Rurali (ANLAR) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti. Il testo richiama sia i profili operativi e contabili sia le condizioni di validità della delega e le regole convenzionali applicabili.
Ambito dell’accordo e base normativa
L’accordo è stipulato ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e si inserisce nel quadro della disciplina già vigente in materia di trattenute associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola. La circolare precisa che il nuovo accordo riprende sostanzialmente lo schema già approvato in precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dell’Istituto, rinviando per l’attuazione alle disposizioni operative previste dalla normativa vigente.
Soggetti interessati e prestazioni coinvolte
Il diritto alla trattenuta riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. La trattenuta è destinata esclusivamente all’ANLAR, organizzazione sindacale stipulante, aderente alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti.
Requisiti di validità della delega
La circolare richiama l’art. 2 della convenzione, evidenziando che la delega contenuta nel modulo della domanda di prestazione deve:
- essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
- recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante;
- essere firmata dal rappresentante dell’Associazione.
Le SAP devono controllare che nelle deleghe siano rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti dal modello Prest-Agr. 21 T.P.. Inoltre, sulla delega per le trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola l’Associazione deve essere indicata con la sigla A.N.L.A.R.
Presentazione della delega ed effetti temporali
La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale. Produce i propri effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa irrevocabilmente per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non tiene conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.
Misura del contributo e importo trattenuto
La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione è espressamente indicata nell’atto di delega. La circolare specifica che, per ciascuna quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, è dovuta la somma di lire 916,08, importo già comunicato con messaggio n. 10807 del 14 febbraio 1996.
Trattamento contabile e conti istituiti
Per la rilevazione dei contributi sindacali e dei relativi versamenti vengono istituiti due conti specifici:
- GPA 29/20, per l’imputazione dei contributi sindacali di pertinenza ANLAR trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 18/20, per la rilevazione del debito verso ANLAR, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42.
Gli importi relativi al rimborso delle spese del servizio di esazione e dell’IVA, che gravano sulle somme da versare all’Associazione, devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25. Il saldo del conto GPA 18/20, se presente a fine esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Modalità di versamento ad ANLAR
L’INPS versa all’ANLAR l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti mensili, al netto delle spese previste e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, con la cura di rispettare il termine anche per le liquidazioni effettuate tramite sottosistema di elaborazione periferica, e con congrui periodi per le procedure diverse.
Il versamento degli importi deve essere effettuato a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato annualmente all’INPS dall’ANLAR. La circolare indica il conto presso la Banca Commerciale Italiana - Agenzia EFIM, Via XXIV Maggio n. 43, 00187 Roma, con codice CAB 3357 e codice ABI 2002. L’Istituto trasmette all’Associazione nastri magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune, con i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, i dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Rettifiche, revoche e rapporti tra organizzazioni
Se la prestazione di disoccupazione viene revocata, annullata o modificata, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenute sulla prestazione. Inoltre, se non è possibile recuperare eventuali trattenute già versate e non dovute con le modalità ordinarie, ANLAR deve rimborsare tali somme a semplice richiesta dell’INPS.
In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate sono definiti direttamente tra le stesse.
Spese di esazione, responsabilità e controversie
Le spese del servizio di esazione sono regolate dal punto 2 della Determinazione del Commissario Straordinario INPS n. 2321 del 9 marzo 1994, richiamata come parte integrante della convenzione. Esse sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti determinati mediante rilevazione degli elementi che li compongono; la quota di partecipazione alle spese generali annuali è determinata secondo la suddetta deliberazione.
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. L’Associazione stipulante deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto per eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o comunque l’applicazione dell’accordo.
Durata dell’accordo e rinnovo
L’accordo è vincolante dalla data di stipulazione e la sua pratica attuazione inizia con il pagamento delle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1996, con competenza 1995. La validità è fissata fino al 31 dicembre 1996, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno. È inoltre prevista la possibilità di revisione su richiesta di una delle parti qualora, nel corso dell’esecuzione, si renda necessario apportare aggiunte o modifiche.
Domicilio delle parti
Ai fini dell’applicazione dell’accordo, le parti eleggono domicilio presso:
- INPS, Via Ciro il Grande 21, Roma;
- ANLAR, Via XXIV Maggio 43, Roma.
Variazioni al piano dei conti
L’allegato n. 2 formalizza le variazioni al piano dei conti tipo relative ai conti istituiti. Il conto GPA 18/20 è denominato come debito verso l’Associazione nazionale dei Lavoratori Agricoli e Rurali per contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli, art. 2 della legge n. 852/1973. Il conto GPA 29/20 è denominato come contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto di ANLAR, sempre ai sensi dell’art. 2 della legge n. 852/1973.
Punti principali
Accordo INPS-ANLAR e ambito di applicazione
Il Presidente dell’INPS ha sottoscritto, il 23 luglio 1996, un accordo con l’Associazione Nazionale dei Lavoratori Agricoli e Rurali (ANLAR) per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. L’accordo riprende lo schema già in uso e si applica alle prestazioni di disoccupazione agricola secondo la normativa vigente.
Requisiti e validità della delega
La delega deve rispettare i requisiti di sostanza e di forma previsti dal testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le SAP devono verificare che nelle deleghe siano presenti tutti gli elementi richiesti. Nella delega per le trattenute sindacali l’associazione deve essere indicata con la sigla A.N.L.A.R..
Contabilità e conti istituiti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA 29/20, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 18/20, per il debito verso ANLAR in contropartita del conto esistente GPA 35/42. Le spese di esazione e il relativo IVA devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.
Importo della quota e versamenti
Per ciascuna quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola è dovuta la somma di lire 916,08, come già comunicato con messaggio n. 10807 del 14 febbraio 1996. I versamenti ad ANLAR, da addebitare al conto GPA 18/20, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 5 dell’accordo tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Associazione Nazionale dei Lavoratori Agricoli e Rurali con sigla A.N.L.A.R., presso la Banca Commerciale Italiana - Agenzia EFIM di Roma. Il saldo del conto GPA 18/20 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.
Convenzione: diritti, obblighi e termini
La convenzione stabilisce che il diritto alla trattenuta riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsti dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. La delega va presentata unitamente alla domanda di prestazione e produce effetto al momento del pagamento; si intende concessa irrevocabilmente per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS versa all’ANLAR l’importo delle trattenute mensili entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, trasmettendo elenchi o nastri magnetici con i dati dei beneficiari. ANLAR deve restituire al lavoratore le somme già ricevute in caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione, e rimborsare all’INPS eventuali trattenute non dovute non recuperabili con le ordinarie modalità.
Spese di esazione, responsabilità e durata
Le spese del servizio di esazione sono regolate dalla Determinazione del Commissario Straordinario INPS n. 2321 del 9 marzo 1994 e sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti. L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, mentre l’Associazione deve rimborsare le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo. L’accordo è efficace dalla stipulazione e si applica alle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1996 (competenza 1995); ha validità fino al 31 dicembre 1996, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta entro il 30 giugno.
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