Circolare numero 153 del 23-7-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando, ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995, le prestazioni previdenziali INPS per invalidita' o inabilita' non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL. Il criterio decisivo e' l'identita' dell'evento causale: il divieto opera solo se lo stesso fatto lesivo che ha dato diritto alla rendita INAIL e' anche, da solo, causa del diritto alla prestazione INPS. La circolare distingue inoltre il caso di concorso di piu' infermita', precisando quando la patologia INAIL e' sufficiente da sola a integrare il requisito sanitario e quando, invece, la valutazione deve riferirsi al complesso delle patologie, con conseguente inapplicabilita' del comma 43. Vengono infine fornite indicazioni operative ai medici INPS per la corretta evidenziazione delle situazioni rilevanti ai fini amministrativi.
Incumulabilita' tra prestazioni INPS e rendita INAIL per lo stesso evento invalidante
Incumulabilita' tra prestazioni INPS e rendita INAIL per lo stesso evento invalidante
La circolare chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulo tra prestazioni previdenziali INPS e rendita vitalizia INAIL. Il documento interviene per sciogliere i dubbi delle Sedi circa il rapporto tra la patologia che ha dato luogo alla rendita INAIL e il diritto alla prestazione INPS, precisando quando l'incumulabilita' opera e quando, invece, non puo' essere invocata.
Quadro normativo e principio indennitario
La disposizione di riferimento stabilisce che pensione di inabilita', pensione di reversibilita' e assegno ordinario di invalidita', se liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia corrisposta per lo stesso evento ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Restano comunque salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
La circolare collega tale disciplina al principio indennitario: il medesimo sinistro non puo' costituire fonte di vantaggio economico ulteriore per l'assicurato, neppure quando l'indennizzo sia riconosciuto sotto titoli diversi. Il richiamo all'art. 1910 c.c. serve a ribadire che la disciplina delle assicurazioni sociali si conforma alla regola generale per cui il ristoro complessivo non puo' eccedere il danno subito.
Presupposto applicativo: identita' dell'evento causale
Il punto centrale chiarito dal Coordinamento Centrale Medico Legale e' che il comma 43 opera solo quando l'evento che ha determinato la rendita INAIL e' lo stesso che, da solo, determina il diritto alla prestazione INPS. Non basta, quindi, la mera presenza della rendita INAIL o la semplice coesistenza di una patologia professionale con una prestazione previdenziale: occorre una coincidenza causale tra il fatto lesivo e il requisito sanitario posto a base della prestazione INPS.
Concorso di piu' infermita' e valutazione medico-legale
La circolare affronta poi il caso, frequente in pratica, in cui la riduzione della capacita' lavorativa derivi da piu' infermita', tra le quali vi siano esiti di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In tale ipotesi occorre stabilire se la patologia di origine INAIL sia autonoma e sufficiente a integrare il requisito sanitario oppure se il diritto alla prestazione INPS discenda dal concorso di piu' condizioni morbose.
Patologia INAIL successiva a patologia comune INPS
Se l'infermita' di competenza INAIL segue una patologia comune di pertinenza INPS, l'INAIL riconosce il maggior danno e la rendita complessiva viene determinata in base alla menomazione totale. In questo caso, se la menomazione collegata all'evento lavorativo, da sola, determina invalidita' o inabilita', trova applicazione il comma 43.
Patologia INAIL antecedente a patologia comune INPS
Se, invece, l'evento INAIL precede la patologia comune e non e' esso, da solo, a determinare lo stato di invalidita' o inabilita', il comma 43 non si applica. In tale situazione e' la patologia comune a incidere in modo determinante sul diritto alla prestazione INPS.
Coesistenza di patologie INAIL e INPS: criteri operativi
La circolare distingue tre casi operativi quando coesistono infermita' INAIL e patologie comuni INPS, a prescindere dall'ordine cronologico tra i due eventi:
- se l'infermita' INAIL e' sufficiente da sola a determinare l'assegno di invalidita' o la pensione di inabilita', si realizza l'ipotesi di incumulabilita'; il medico INPS deve comunque riconoscere lo stato di invalidita' o inabilita' e segnalarlo ai soli fini amministrativi, salvo che esista una distinta patologia INPS, anch'essa autonomamente idonea a fondare la prestazione;
- se l'infermita' INAIL non e' sufficiente da sola a superare la soglia di invalidita' o inabilita', le altre patologie rilevanti devono essere indicate in diagnosi, evidenziando che la valutazione finale ha considerato il complesso delle infermita'; in questo caso il comma 43 non e' applicabile;
- se l'infermita' INAIL sarebbe di per se' idonea al riconoscimento dell'invalidita' ma l'assicurato e' riconosciuto inabile per un insieme di infermita', il medico deve comunque segnalare che la patologia INAIL era sufficiente da sola, cosi' da consentire l'applicazione del comma 43 in eventuali successive vicende amministrative.
Indicazioni in caso di revoca e sostituzione della prestazione
La circolare richiama anche l'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 12 giugno 1984, n. 222, vi sia revoca della pensione di inabilita' e liquidazione, in sostituzione, dell'assegno di invalidita'. In tale evenienza la segnalazione medica circa l'idoneita' autonoma della patologia INAIL assume rilievo per verificare la corretta applicazione del comma 43 e dei relativi effetti di incumulabilita'.
Conclusione operativa
In sintesi, la circolare ribadisce che il divieto di cumulo non dipende dalla sola presenza di una rendita INAIL, ma dalla circostanza che la medesima menomazione sia causa autonoma e sufficiente della prestazione INPS. Ne discende un criterio pratico di valutazione medico-legale fondato sulla causalita' del danno e sulla sufficienza della patologia professionale, con specifici obblighi di evidenziazione nella diagnosi e nelle annotazioni amministrative.
Punti principali
Regola generale di incumulabilita'
L'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 prevede che pensione di inabilita', pensione di reversibilita' e assegno ordinario di invalidita' liquidati per infortunio sul lavoro o malattia professionale non siano cumulabili con la rendita vitalizia INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa. Restano salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli gia' in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento sui successivi miglioramenti.
Criterio causale: stesso evento lesivo
La circolare precisa che l'incumulabilita' opera solo quando l'evento che ha determinato la rendita INAIL e' lo stesso che determina anche il diritto all'assegno o alla pensione INPS. Il richiamo e' al principio indennitario, secondo cui un medesimo sinistro non puo' costituire fonte di lucro per chi lo subisce, anche se risarcito o indennizzato da piu' canali. Il criterio e' coerente con l'art. 1910 c.c., richiamato come fondamento del divieto di duplicazione dell'indennizzo.
Concorso di piu' infermita' e ordine cronologico delle patologie
Quando la riduzione della capacita' lavorativa dipende da piu' infermita', di cui almeno una riconducibile a infortunio o malattia professionale, occorre verificare se la patologia INAIL sia, da sola, sufficiente a determinare l'invalidita' o l'inabilita'. Se la patologia INAIL segue una patologia comune INPS e, tramite il maggior danno, determina da sola il requisito sanitario, si applica il comma 43. Se invece la patologia INAIL precede la patologia comune e non e' quest'ultima a far scattare il diritto, il comma 43 non si applica.
Coesistenza di infermita' INAIL e patologia comune INPS
In caso di coesistenza di infermita' INAIL e patologia comune INPS, l'ordine temporale tra le patologie non incide sulla rendita INAIL, ma rileva ai fini del giudizio medico-legale sul diritto alla prestazione INPS. Se l'infermita' INAIL da sola basta a riconoscere la prestazione, si realizza l'ipotesi di incumulabilita', salvo che sia presente una distinta patologia INPS, anch'essa autonomamente sufficiente a fondare il diritto. Se invece la patologia INAIL non basta da sola, la valutazione deve considerare il complesso delle infermita' e il comma 43 non si applica.
Indicazioni operative per il medico INPS
Quando la patologia INAIL e' sufficiente da sola a determinare l'assegno di invalidita' o la pensione di inabilita', il medico INPS deve comunque riconoscere lo stato sanitario e segnalare la situazione ai soli fini amministrativi. Se, invece, la prestazione deriva dal concorso di piu' patologie, la diagnosi deve riportare il complesso delle infermita' che hanno concorso alla valutazione finale. E' inoltre previsto che, in caso di possibile revoca della pensione di inabilita' e sostituzione con assegno di invalidita' ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 222/1984, il medico segnali se la patologia INAIL era gia' da sola idonea a far ottenere l'assegno, per consentire l'applicazione del comma 43.
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