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Sentenza

Sentenza del 28/03/2019 n. 651 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cartella di pagamento - relata di notifica in bianco - effetti sulla notifica - sussistono - effetti sull'atto - non conseguono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato la cartella sostenendo che la relata di notifica fosse completamente in bianco e che ciò determinasse l'inesistenza della notificazione e della cartella stessa. Aveva inoltre contestato la legittimità dell'aggio dell'agente della riscossione e la mancata indicazione dettagliata dei criteri di calcolo di interessi e aggi. Equitalia ha dedotto che la relata conteneva invece gli elementi essenziali della notifica, che l'atto era stato consegnato presso la sede sociale a una persona incaricata della ricezione e che gli eventuali vizi della notifica non avrebbero comunque inciso sulla validità della cartella.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di Equitalia e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le condizioni di validità della cartella debbano essere distinte da quelle della notificazione: un eventuale vizio della relata non determina automaticamente l'inesistenza o l'invalidità dell'atto, soprattutto quando risulti che il destinatario ne abbia avuto piena conoscenza. Nel caso concreto, la notifica era stata eseguita da un ufficiale della riscossione regolarmente nominato, presso la sede della società, con consegna a un'addetta che aveva firmato per ricevuta. Sono state respinte anche le contestazioni sull'aggio e sulla mancata indicazione del calcolo degli accessori, poiché la cartella indicava i criteri applicabili e rinviava alle disposizioni di legge. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione alla nomina e all'attività del messo o ufficiale incaricato della notificazione della cartella di pagamento.

  • Art. 45 del d.lgs. n. 112/1999

    Richiamato per la legittimazione dell'ufficiale della riscossione che ha eseguito la notifica.

  • Art. 17 del d.lgs. n. 112/1999

    Disciplina il compenso o aggio dell'agente della riscossione. La relativa disciplina è stata ritenuta non irragionevole e non costituzionalmente illegittima.

  • Art. 20 del d.P.R. n. 602/1973

    Individua, insieme alle norme speciali d'imposta, i criteri legali per il calcolo degli interessi indicati nella cartella.

  • Art. 30 del d.P.R. n. 602/1973

    Prevede gli interessi applicabili successivamente alla notifica della cartella, determinati sulla base del tasso stabilito annualmente con decreto ministeriale.

  • Cass. civ., sez. tributaria, 3 novembre 2003, n. 16407

    Le condizioni di validità dell'atto impositivo [...] vanno tenute distinte [...] dalle condizioni di validità della notificazione.

    La validità dell'atto tributario e la regolarità della sua notifica sono questioni autonome e devono essere valutate separatamente.

  • Cass. civ., 26 settembre 2012, n. 16370; Cass. civ., 9 giugno 2010, n. 13852; Cass. civ., 27 febbraio 2009, n. 4760

    Un vizio della notificazione non comporta l'inesistenza dell'atto quando sia inequivocabile la piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario entro i termini di legge.

Massime di principio

  • La validità sostanziale di una cartella o di un atto tributario deve essere distinta dalla regolarità della sua notificazione: un vizio della notifica non rende automaticamente nullo o inesistente l'atto.
  • La contestazione di una relata apparentemente incompleta deve essere verificata confrontando l'originale e tutti gli elementi disponibili: destinatario, indirizzo, data, consegnatario, qualifica e firme possono dimostrare comunque la regolarità o l'effettiva conoscenza dell'atto.
  • Quando il destinatario ha avuto piena e inequivocabile conoscenza della cartella, la giurisprudenza tende a escludere che irregolarità meramente formali della notifica comportino l'inesistenza dell'atto.
  • Per contestare interessi e aggi non è normalmente sufficiente lamentare l'assenza di un calcolo analitico, se la cartella indica gli importi, i criteri applicati e le norme di riferimento in modo sufficiente a consentire la difesa.
  • La legittimità dell'aggio deve essere valutata secondo la disciplina vigente e i criteri legali applicabili; la mera contestazione della sua proporzionalità non determina automaticamente l'illegittimità della cartella.

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