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Sentenza

Sentenza del 10/01/2022 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, Ipotecarie e Catastali - Gruppi europei di interesse economico, Geie - Imposta di registro in misura fissa - Indiscriminata applicazione - Illegittimità - Regime agevolativo di natura oggettiva - Spetta solo per determinate categorie di atti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sull'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa prevista per i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) dall'art. 4, lett. g) della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. n. 131/1986. Il contribuente ha acquistato la piena proprietà di un immobile e contestava l'avviso che aveva liquidato l'imposta in misura proporzionale (9%) anziché in misura fissa, sostenendo che essendo un GEIE l'atto dovesse beneficiare della tassazione fissa prevista per gli "atti propri" del GEIE. L'Ufficio ha sostenuto che il regime in misura fissa è di natura oggettiva e si applica solo agli atti espressamente indicati nelle lettere da a) a f) dell'art. 4, non a tutte le operazioni in cui è parte un GEIE; pertanto l'acquisto immobiliare non rientra tra gli "atti propri" agevolati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Roma, richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione (ordinanza citata), ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto l'appello principale dell'Ufficio, respingendo l'appello incidentale del contribuente. È stato confermato l'avviso di liquidazione con tassazione in misura proporzionale per l'atto di compravendita. La Commissione ha altresì compensato le spese di lite del presente grado di giudizio, ritenendo la questione di particolare complessità giuridica.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131/1986, Tariffa Parte Prima, art. 4, lett. g)

    La disposizione riconosce l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli "atti propri" dei GEIE, ma tale regime è di natura oggettiva e va inteso limitatamente alle categorie di atti espressamente indicate (lettere da a) a f)), non a tutti gli atti in cui il GEIE risulta parte.

  • d.P.R. n. 131/1986, Tariffa Parte Prima, art. 7

    Contiene la disciplina fiscale alternativa (imposte applicabili per talune fattispecie) cui sono ricondotte, per espressa esclusione, alcune operazioni indicate nella nota V) all'art. 4.

  • Nota V) all'art. 4 della Tariffa Parte Prima del d.P.R. n. 131/1986

    Esclude dall'ambito della tassazione in misura fissa gli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e gli aumenti di capitale realizzati con conferimento di proprietà o di diritti reali di godimento su unità da diporto, rimettendoli alle imposte previste dall'art. 7.

  • D.lgs. n. 241/1990, art. 12, comma 1 (modifica introduttiva della lettera)

    Riferimento normativo storico che ha introdotto la lettera g) alla Tariffa; utile per ricostruire l'ambito soggettivo/oggettivo dell'agevolazione.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 2

    Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite e sulla corretta valutazione delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione; la Commissione ha comunque disposto la compensazione per la complessità della questione.

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 18197/2021

    Principio di diritto che interpreta 'atti propri' dei GEIE come limitati agli atti elencati alle lettere a)-f) dell'art. 4, escludendo l'applicazione indiscriminata della tassazione in misura fissa a qualsiasi atto in cui il GEIE sia parte; ha orientato la decisione della Commissione.

Massime di principio

  • Il regime di imposta in misura fissa per i GEIE è di natura oggettiva: va applicato solo alle categorie di atti espressamente indicate nella Tariffa (lettere da a) a f) dell'art. 4) e non a tutti gli atti in cui un GEIE è parte.
  • Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà immobiliare posti in essere da un GEIE non rientrano, di norma, tra gli "atti propri" agevolati e sono quindi soggetti alla tassazione ordinaria in misura proporzionale, salvo che rientrino specificamente nelle fattispecie agevolate.
  • Verificare sempre la natura giuridica dell'atto (costitutivo/organizzativo vs. traslativo/oneroso): solo i primi, se espressamente elencati, possono beneficiare della tassazione fissa.
  • Controllare le note e le esclusioni presenti nella stessa Tariffa (es. Nota V) che rinviano altre fattispecie all'art. 7): tali note possono sottrarre specifiche operazioni al regime agevolato.
  • In presenza di dubbi interpretativi su applicazione dell'agevolazione, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) ha un ruolo decisivo e tende a limitare l'agevolazione agli atti elencati esplicitamente; valutare il rischio processuale prima di contestare l'avviso.
  • Sulle spese di lite: in questioni giuridiche complesse i giudici possono compensare le spese, ma la regola generale è la soccombenza; pertanto valutare la probabilità di esito favorevole prima di contestare per via giudiziaria.

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