Cassazione Civile, Sentenza n. 29966/2020 del 31/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) adottato con delibera n.280/2012 e del decreto di approvazione (DPCM pubblicato G.U. n.97/2014). Questioni principali: presunta violazione dei criteri tecnici del DPCM 29/9/1998 (mancato censimento della rete idrografica, omissione della perimetrazione delle aree a rischio e della sovrapposizione con la Carta degli insediamenti), introduzione illegittima della categoria "aree fluviali" estesa oltre l'alveo storico e comprensiva di porzioni non inondate nemmeno per tempi di ritorno 200 anni, uso di metodologie geomorfologiche e idrodinamiche ritenute incongrue rispetto ai criteri del DPCM, adozione con procedura semplificata come semplice aggiornamento non ammessa per l'entita' delle modifiche, classificazione ingiustificata di ampie porzioni come "zone di attenzione", e omessa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che aveva ritenuto legittimo il P.A.I. e il metodo adottato dall'Autorita' di Bacino. Motivi principali della conferma: il DPCM 29/9/1998 ha natura di atto d'indirizzo e coordinamento le cui indicazioni tecniche sono suscettibili di revisione; le scelte metodologiche (inclusa la nozione di "area fluviale" e l'estensione delle perimetrazioni sulla base di analisi geomorfologiche e idrodinamiche) rientrano nella discrezionalita' tecnica dell'Autorita' e non sono manifeste irragionevolezze; le "zone di attenzione" hanno carattere provvisorio e sono giustificate dall'esigenza di approfondimenti; l'aggiornamento della pianificazione puo' essere adottato con procedura semplificata quando fondato su nuove indagini tecniche; la Conferenza Stato-Regioni non deve essere acquisita per l'adozione dei piani stralcio P.A.I. (art.68 d.lgs.152/2006) essendo il suo ruolo limitato a pareri su piani di bacino e programmi di intervento di livello statale. Condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
DPCM 29/9/1998
Il DPCM costituisce atto d'indirizzo e coordinamento con indicazioni tecniche per la mappatura del rischio; le sue indicazioni non sono vincolanti in senso assoluto e possono essere riviste e perfezionate in funzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle esigenze di maggiore tutela
D.L. n.180 del 1998 (art.1 c.1-2)
Riconosciuto il carattere emergenziale/di indirizzo delle norme originarie sul rischio idrogeologico, utili a definire il quadro ma non paralizzanti rispetto a successive scelte metodologiche adottate dalle autorita' di bacino
L. 183/1989 (art.17 c.2)
Richiamata come quadro normativo di riferimento per le competenze in materia di assetto idrogeologico; la Corte interpreta la normativa nel senso della possibilita' di adeguamento e revisione dei criteri tecnici in funzione della tutela
D.Lgs. n.152/2006 (art.68, art.59, art.57)
Art.68 (reti e piani stralcio): l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni non e' obbligatoria per l'adozione dei piani stralcio P.A.I.; art.59 definisce il ruolo generale della Conferenza (proposte, pareri e osservazioni) ma non la sua partecipazione obbligatoria all'adozione locale; art.57 riguarda indirizzi e pareri per i piani di bacino a livello statale
Norme di attuazione del progetto di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
Le norme di attuazione e i criteri tecnici del progetto precedente possono giustificare l'adozione di aggiornamenti e la procedura semplificata per la revisione quando suffragati da motivazione tecnica e quando rientrino nell'ambito di un aggiornamento della pianificazione
Giurisprudenza: T.S.A.P. sent. n.7/2018 e S.U. (Cass./Corte) sent. n.8436/2020
Precedenti giurisprudenziali hanno riconosciuto che i criteri del DPCM non sono rigidamente vincolanti e che le autorita' di bacino dispongono di discrezionalita' tecnica nella perimetrazione e classificazione delle aree, purché motivate e non manifestamente irragionevoli
Massime di principio
- Il DPCM 29/9/1998 ha funzione di indirizzo/coordinate: non e' interpretato come vincolo tassativo delle singole metodologie tecniche adottabili dalle autorita' di bacino
- Le autorita' di bacino hanno discrezionalita' tecnica nella scelta delle metodologie (es. indagini geomorfologiche e idrodinamiche) per perimetrare e classificare le aree, purché vi sia adeguata motivazione tecnica e assenza di manifesta irragionevolezza
- La qualificazione di "aree fluviali" o di "zone di attenzione" e l'adozione di perimetrazioni piu' estese rispetto agli eventi storici e' lecita se fondata su valutazioni scientifiche e se le "zone di attenzione" sono considerate provvisorie in attesa di approfondimenti
- L'aggiornamento del P.A.I. puo' seguire una procedura semplificata se si tratta di revisione/aggiornamento giustificato da nuovi elementi tecnici; il grado di innovazione tecnico-metodologica da solo non invalida la procedura se motivato
- La mancata acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni non e' automaticamente vizio quando la normativa (art.68 d.lgs.152/2006 e relativo assetto) non lo prevede per l'adozione dei piani stralcio a livello territoriale; il suo coinvolgimento e' invece rilevante per piani di bacino e programmi statali
- Per contestare efficacemente un P.A.I. e' necessario dimostrare carenze tecnico-giustificative manifeste (irragionevolezze, difetti istruttori gravi, mancanza di motivazione) e non solo disappunto sulle scelte metodologiche; la partecipazione al procedimento amministrativo e la produzione di osservazioni tecniche tempestive e specifiche e' strategica
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