Cassazione Civile, Sentenza n. 29965/2020 del 31/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto delle Alpi Orientali (D.P.R. 27/10/2016). Il Comune deduce che il Piano abbia assunto un approccio errato rispetto alle aree fluviali: le avrebbe trattate presuntivamente come aree di massima pericolosita' senza effettuare la prevista mappatura e perimetrazione (artt. 5 e 6 d.lgs. 49/2010), le avrebbe rese poco visibili con coloritura cartografica e gli atti sarebbero stati sottoscritti da funzionari con poteri di sola amministrazione ordinaria in assenza del Segretario Generale dell'Autorita' di Bacino.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha confermato che le scelte di perimetrazione e classificazione del Piano si fondano su valutazioni tecniche e prognostiche (indagini geomorfologiche e idrodinamiche) non sindacabili come irragionevoli, e che il criterio di escludere l'alveo massimo dalla procedura di calcolo e' legittimo nell'ambito degli approcci scientifici adottati. La coloritura delle tavole non incide sulla legittimita' dell'atto. Quanto alla sottoscrizione formale, la firma di funzionari di amministrazione ordinaria non invalida l'atto, trattandosi di adempimento formale e non di potere deliberativo del Segretario Generale. Condanna del ricorrente al pagamento di 6.000 euro per compensi e alle spese processuali; applicazione dei requisiti per l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 49/2010
artt. 5 e 6; art. 6 richiamato
Le previste attivita' di mappatura e perimetrazione devono essere interpretate alla luce delle valutazioni tecnico-scientifiche del piano: il giudice ammette approcci prognostici e geomorfologici diversi dalle semplici misurazioni empiriche e non impone criteri univoci di calcolo se la motivazione tecnica e' congrua
d.lgs. n. 152/2006
Contestazione basata su competenze tecniche e procedurali e' stata ritenuta infondata; la disposizione non giustifica l'annullamento quando le determinazioni tecniche rientrano nella discrezionalita' tecnica dell'ente
D.P.R. n. 115/2002
Il giudice ha rilevato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della norma in tema di liquidazione compensi e spese processuali
Atto amministrativo di approvazione
D.P.R. 27 ottobre 2016 (approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni)
L'atto di approvazione del Piano e' stato ritenuto legittimo alla luce delle motivazioni tecniche e del procedimento seguito
Giurisprudenza / Raccomandazioni
S.U.8436 del 2020 (richiamata come indicazione eurounitaria)
E' stato richiamato il principio precauzionale e le raccomandazioni europee che giustificano un approccio di maggiore rigore nella prevenzione dei rischi idraulici
Massime di principio
- I giudici amministrativi sono soliti deferire alle valutazioni tecnico-scientifiche del pianificatore pubblico in materia di rischio idraulico quando queste siano adeguatamente motivate e fondate su indagini geomorfologiche e idrodinamiche
- La scelta metodologica di escludere l'alveo massimo dalla procedura di calcolo o di adottare criteri prognostici non e' di per se' illegittima se supportata da coerente motivazione tecnica
- La mera coloritura cartografica o la rappresentazione grafica non costituiscono di per se' un vizio annullabile se l'atto e' altrimenti sufficientemente motivato e conoscibile
- Per impugnare con successo un piano di gestione del rischio e' necessario indicare con precisione le porzioni di territorio e dimostrare in concreto l'irragionevolezza o la carenza tecnica delle scelte adottate, non limitandosi a contestazioni generiche
- La sottoscrizione dell'atto da parte di funzionari con poteri di amministrazione ordinaria non invalida l'adozione del provvedimento quando la funzione del Segretario Generale sia meramente formale o procedimentale e non attinente alla deliberazione sostanziale
- Il principio di precauzione e le raccomandazioni europee possono giustificare approcci preventivi e piu' rigorosi nella mappatura del rischio, ma non costringono il giudice ad adottare criteri tecnici alternativi a quelli motivati dall'amministrazione
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