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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29977/2020 del 31/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (madre)

La controversia

La madre ha chiesto al Tribunale di Lecce, ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c., di aumentare da Euro 200 a Euro 450 mensili il contributo dovuto dal padre per il figlio maggiorenne, studente universitario fuori sede e non economicamente autosufficiente. Il figlio, per frequentare l’università in un’altra città, soggiornava prevalentemente presso la sede degli studi e rientrava presso la madre durante le festività e le vacanze; il padre sosteneva che non vi fosse più convivenza con la madre, che il figlio si gestisse autonomamente e che egli contribuiva alle spese universitarie. Il Tribunale, con decreto del 28 gennaio 2015, aveva respinto la domanda valorizzando la cessazione della coabitazione. La Corte d’appello di Lecce, con decreto n. 139 del 2015, pubblicato il 19 novembre 2015, accolse il reclamo della madre, riconoscendole legittimazione concorrente e disponendo l’aumento a Euro 450 mensili, ritenuto congruo anche in ragione delle spese dello studente fuori sede. Il padre propose un primo ricorso per cassazione, articolato in due motivi: con il primo contestò la legittimazione della madre in assenza di convivenza, invocò gli artt. 337-ter e 337-septies c.c., sostenne che l’assegno dovesse essere versato direttamente al figlio e denunciò vizi di motivazione e di valutazione delle circostanze concrete; con il secondo contestò la ripartizione paritaria dell’onere, lamentando che non fossero state considerate le diverse capacità economiche dei genitori. Propose inoltre ricorso per revocazione del decreto, dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello con sentenza n. 675/2016, depositata il 27 giugno 2016. Contro tale sentenza presentò un secondo ricorso per cassazione, con sette motivi, deducendo tra l’altro l’assenza di coabitazione, la violazione degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., vizi motivazionali e un errore di fatto revocatorio, oltre alla violazione del giudicato. I due ricorsi furono riuniti.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e ha dichiarato inammissibile quello contro la sentenza che aveva respinto la revocazione: la Corte d’appello aveva escluso sia una falsa percezione degli atti sia la decisività della coabitazione, poiché il decreto aveva individuato nella madre la figura di riferimento per il sostentamento corrente del figlio; le altre censure erano estranee al giudizio revocatorio e il richiamo al giudicato non era pertinente. Ha rigettato il ricorso contro il decreto di aumento. Ha affermato che la legittimazione iure proprio e concorrente del genitore già collocatario non dipende dalla permanenza prevalente o abituale del figlio nella sua abitazione: la coabitazione ha valore indiziario, mentre rileva in concreto chi costituisca il riferimento per il sostentamento corrente e provveda materialmente alle esigenze del figlio. Nel caso specifico, il giudice di merito aveva accertato che la madre era tale riferimento per il figlio trasferitosi per studio; inoltre non risultava una richiesta giudiziale del figlio di ricevere direttamente l’assegno. Le ulteriori deduzioni sulla gestione autonoma del denaro e sui contributi del padre alle spese universitarie furono giudicate generiche e non specificamente rivolte contro la ratio del decreto. Il motivo sulla ripartizione paritaria fu in parte infondato, perché la decisione era motivata in misura sufficiente, e in parte inammissibile, perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle capacità reddituali. Le spese furono compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico del ricorrente: Euro 6.400 complessivi, di cui Euro 400 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 337-quinquies c.c.

    Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c., V.M. chiedeva al Tribunale di Lecce l’aumento, da Euro 200 a Euro 450, dell’assegno di mantenimento a carico del padre B.G. per il figlio maggiorenne L., studente iscritto all’Università di (OMISSIS).

    La disposizione è indicata quale base della domanda di modifica dell’assegno di mantenimento; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 337-septies c.c.

    L’art. 337 septies c.c., prevede, infatti, come ipotesi alternativa a quella, ordinaria, del versamento diretto dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, quella conseguente a “diversa determinazione del giudice”.

    Il versamento diretto al figlio maggiorenne è la regola ordinaria, ma il giudice può disporre diversamente; tra le possibili determinazioni rientra il pagamento all’altro genitore che provveda materialmente al mantenimento.

  • artt. 147 e 148 c.c.

    Il versamento dell’assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione con il figlio maggiorenne rappresenta, perciò, un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c..

    Entrambi i genitori restano obbligati al mantenimento del figlio; il versamento al genitore che sostiene materialmente le spese correnti costituisce una modalità concreta di contribuzione.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    In altri termini, la Corte d’appello non solo ha affermato che non vi fosse stata la falsa percezione di quanto emergeva dagli atti, ma anche e soprattutto ha escluso la decisività di quel fatto ai fini della decisione assunta, per avere avuto rilievo non la circostanza della coabitazione del figlio con la madre, peraltro sporadica, ma il fatto che quest’ultima fosse il soggetto di riferimento del figlio per soddisfare le sue esigenze.

    L’errore revocatorio non ricorre quando il giudice abbia esaminato il fatto denunciato e, comunque, ne abbia escluso la decisività ai fini della decisione.

  • art. 335 c.p.c.

    Si deve, infatti, ritenere che la riunione di detti ricorsi, anche se non espressamente prevista dalla citata norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass. n. 10534/2015).

    La riunione dei ricorsi è giustificata dalla connessione tra le pronunce quando la decisione sul ricorso contro la sentenza revocanda può essere influenzata da quella sul provvedimento reso in sede di revocazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il genitore già collocatario del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente conserva una legittimazione iure proprio e concorrente a chiedere all’altro genitore il contributo per il mantenimento, in assenza di una richiesta giudiziale del figlio di corresponsione diretta dell’assegno.
  • La permanenza prevalente o abituale del figlio maggiorenne nell’abitazione del genitore già collocatario non è condizione necessaria della legittimazione di quest’ultimo. Se l’allontanamento dipende da ragioni di studio o di lavoro, la coabitazione e la frequenza dell’abitazione hanno valore indiziario, non dirimente.
  • Ai fini della legittimazione del genitore a ricevere il contributo, è decisivo l’accertamento concreto che egli sia il riferimento del figlio per il sostentamento corrente e provveda materialmente alle sue esigenze, anche anticipando le spese sostenute presso la sede di studio.
  • La possibilità, prevista dall’art. 337-septies c.c., di una diversa determinazione giudiziale rispetto al versamento diretto al figlio maggiorenne consente di disporre il pagamento al genitore che si occupa materialmente del suo mantenimento.
  • Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, la censura non è fondata se il fatto denunciato è stato valutato dal giudice e ne è stata esclusa la decisività; le questioni di diritto o di merito estranee al fatto revocatorio non possono essere introdotte in tale giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiOnere della prova

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